• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00662/010 in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/662/10 presentato da GIAN CARLO SANGALLI
martedì 4 giugno 2013, seduta n. 033

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,
premesso che,
l'articolo 9 dispone la compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in diversi fasi del procedimento tributario;
la compensazione dei crediti di cui al precedente periodo, su specifica richiesta del credito re, può avvenire solo per i debiti iscritti a ruolo prima del 31 dicembre 2012 e con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario;
la compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato;
le vigenti disposizioni regolano i rapporti tra le pubbliche amministrazioni interessate dalla procedura di compensazione dei crediti, prevedendo che qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non provveda al versamento sulla contabilità speciale dell'importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, trattenga l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del medesimo decreto legislativo n. 241;
i soggetti eredi tori nei confronti della pubblica amministrazione in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per la cessione di beni e le prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente pubblico debitore;
le disposizioni recate dal decreto in oggetto non consentono di assicurare il pieno soddisfacimento del diritto dei creditori ad essere pagati in tempi certi, anche per la possibilità che si verifichino inadempimenti da parte delle singole amministrazioni:
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative necessarie affinché si provveda ad introdurre la possibilità per il creditore di attivare una compensazione tra crediti commerciali certificati e tutte le tipologie di debiti tributari, previdenziali e assistenziali, nei confronti delle Regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1;
a rendere possibile il rispetto dei tetti massimi di copertura finanziaria stabiliti, graduando nel tempo le compensazioni, partendo dai crediti maturati al 31 dicembre 2011, e demandando all'Agenzia delle Entrate la definizione di modalità atte a sospendere la facoltà di compensazione al raggiungimento delle soglie stabilite per ciascun ente o amministrazione dai provvedimenti del Ministero delle economia e delle finanze di cui agli articoli 2 e 3;
ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, a recepire, in tempi brevi, le modifiche auspicate all'interno dei provvedimenti di prossima emanazione.
(numerazione resoconto Senato G9.400)
(9/662/10)
SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI