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Atto a cui si riferisce:
C.5/05267 l'ISEE, (Indicatore della situazione economica equivalente) costituisce dal 1998 lo strumento di valutazione della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l'accesso...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05267

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di rafforzare gli strumenti di carattere tributario in favore dei soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, rafforzando le deduzioni dal reddito imponibile e le detrazioni dall'imposta lorda ai fini IRPEF, nell'ipotesi in cui non decida di modificare la normativa in materia di calcolo dell'ISEE nel senso indicato da diverse pronunce del TAR. in modo da bilanciare in ogni caso gli effetti peggiorativi a danno di tali soggetti determinato dal nuovo regime ISEE rispetto al previgente regime.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria in merito alla richiesta di rafforzare le misure agevolative in favore dei soggetti disabili e delle loro famiglie, giova ribadire che qualsivoglia iniziativa normativa dovrà necessariamente tener conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per i quali è opportuno reperire idonei mezzi di copertura finanziaria.
Con specifico riferimento alla modifica dell'attuale normativa in materia di nuovo calcolo dell'ISEE alla luce delle recenti pronunce del TAR citate nel documento in esame, si rappresenta quanto riferito dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Le sentenze n. 2454. 2458 e 2459 dell'11 febbraio 2015 del TAR del Lazio, emanate in seguito ai ricorsi proposti da alcune Associazioni di categoria che tutelano gli interessi delle persone disabili nonché da alcuni diretti interessati e dai loro familiari, per ottenere l'annullamento del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. in materia di revisione dei criteri dell'ISEE, in accoglimento parziale dei ricorsi medesimi, hanno annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ricomprende nella nozione di reddito ai fini ISEE «i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incinse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche».
A giudizio del Tar, nella nozione di reddito di cui al predetto DPCM n. 159 del 2013 sono stati illegittimamente ricompresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo, indennitario e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico.
Secondo i giudici amministrativi, il Governo sarebbe andato oltre la previsione della norma primaria, secondo la quale il nuovo ISEE avrebbe dovuto utilizzare una «nozione di reddito disponibile, che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale» (articolo 5, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214). Secondo il Tar, infatti, tale norma andava interpretata nel senso di considerare ai fini del calcolo dell'ISEE le forme di reddito sottratte al fisco (ad esempio, il reddito prodotto presso organismi internazionali) e non già i trattamenti concessi dalle amministrazioni pubbliche.
Va sottolineato che si tratta di una questione largamente dibattuta, e a cui il Governo ha dedicato e dedica tuttora particolare attenzione nella consapevolezza delle difficoltà che quotidianamente devono affrontare i disabili e le loro famiglie, specie le più bisognose. In particolare si segnala quanto ampio e articolato sia stato il dibattito in Parlamento, dapprima, durante l’iter di conversione del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e, poi, nella formulazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sul regolamento attuativo. In tale contesto si fa doverosamente presente che. contrariamente a quanto asserito nell'atto parlamentare, non si può affermare né che il nuovo ISEE sia meno favorevole del precedente alle persone con disabilità, né che gli effetti delle sentenze siano favorevoli, in via generale, alle persone con disabilità. Da un lato si registrano, infatti, numerose voci provenienti dai Comuni che paventano pesantissime ripercussioni sui bilanci comunali a seguito dell'applicazione del sistema di franchigie per i disabili, che renderebbero il nuovo strumento di fatto più favorevole. Dall'altro, si segnala come importanti associazioni, tra quelle maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, in merito alle sentenze del TAR si siano riservate di valutare gli effetti delle sentenze medesime, temendo effetti inattesi (e non sempre favorevoli) dalla loro applicazione.
Quanto al decisum del TAR. si fa presente che lo stesso coinvolge la questione della corretta rappresentazione della disponibilità di risorse nella costruzione dell'ISEE; in proposito giova sottolineare che la mancata considerazione, nella disciplina previgente, di quei trasferimenti esenti da imposizione fiscale, poneva comunque problemi nell'identificare il livello delle condizioni economiche di un nucleo familiare. Laddove l'esiguità delle risorse imponga un razionamento, l'indicatore definito dalla normativa previgente paradossalmente favoriva quei nuclei familiari che rientravano in una delle categorie che già beneficiavano di indennità esenti da imposte e che quindi già godevano di qualche sostegno, a discapito di quelle famiglie appartenenti a gruppi esclusi dal nostro sistema di welfare, ancora così tanto categoriale e segmentato. Di ciò è data evidenza nella letteratura valutativa del vecchio ISEE nonché dai rapporti di monitoraggio predisposti negli anni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Inoltre, proprio nei confronti delle persone con disabilità e solo per esse, il regolamento ISEE ha previsto una disciplina di favore istituendo franchigie – di per sé già superiori alla gran parte dei trattamenti – e permettendo di detrarre totalmente l'ammontare percepito se utilizzato per spese di assistenza personale o per collaboratori domestici (oltre alla possibilità di detrarre le spese relative alla disabilità detraibili e deducibili fiscalmente). Le franchigie sono inoltre differenziate in base alla gravità della condizione di disabilità, producendo il risultato di essere particolarmente più vantaggiose per le persone con disabilità più grave e più bisognose dal punto di vista economico. Si tratta di una serie di miglioramenti apportati alla disciplina previgente in favore delle persone con disabilità, laddove il vecchio indicatore – con il meccanismo della maggiorazione della scala di equivalenza – finiva per favorire le famiglie in condizioni economiche più agiate e indifferenziatamente rispetto alla gravità del bisogno. In ultimo, ma non in ordine di importanza, è stata prevista la possibilità di costituire un nucleo a sé stante per la persona con disabilità maggiorenne che rimane a carico dei genitori.
Con riferimento alla richiesta specifica di conoscere le determinazioni del Governo in materia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – con propria nota in data 2 aprile 2015 ha manifestato di condividere la posizione espressa dal Ministero in ordine all'opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato, previa sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate.
Il Ministero del Lavoro evidenzia che resta aperta la possibilità di sviluppare eventuali momenti di confronto con i soggetti portatori di interessi al fine di proporre l'adozione di misure correttive.
A tal fine, è stato inviato alla firma del Ministro del Lavoro lo schema di decreto istitutivo del Comitato consultivo previsto dall'articolo 12, comma 6, del predetto 5 dicembre 2013, n. 159, che deve monitorare l'attuazione della disciplina dell'ISEE e valutare le eventuali proposte di correttivi.