• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05279 le criticità riguardanti l'applicazione della disciplina relativa alla garanzia globale di esecuzione, rischiano, in un quadro di crisi economica insostenibile, di riflettersi negativamente...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05279presentato daMATARRESE Salvatoretesto diMercoledì 8 aprile 2015, seduta n. 404

MATARRESE, D'AGOSTINO, VARGIU e DAMBRUOSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
le criticità riguardanti l'applicazione della disciplina relativa alla garanzia globale di esecuzione, rischiano, in un quadro di crisi economica insostenibile, di riflettersi negativamente sulla realizzazione delle opere di maggiore rilevanza per il Paese e contestualmente sui livelli occupazionali;
la «garanzia globale di esecuzione», introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 9, comma 57, della legge 18 novembre 1998, n. 415, poi modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge lo agosto 2001, n. 166, è stata nuovamente prevista dall'articolo 129, codice degli appalti; il relativo regolamento di attuazione disciplina sistema di garanzia globale per tutti gli appalti di lavori di sola esecuzione di importo a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, agli appalti integrati di importo superiore a 75 milioni di euro, nonché per gli affidamenti a contraente generale, quale che ne sia l'ammontare;
la garanzia può essere prestata anche da più banche o assicurazioni o dall'impresa capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese aggiudicatari, ma congiuntamente con altro garante. L'eventuale impresa capogruppo deve essere in possesso di un patrimonio netto non inferiore all'importo dei lavori e comunque superiore a 500 milioni di euro;
la ratio della disciplina è quella di fornire agli appalti di una garanzia di maggior rilievo rispetto alla garanzia definitiva di cui all'articolo 113 del codice. Infatti, nei casi contemplati, il soggetto garante si obbliga nei confronti del committente, non solo alla corresponsione di un importo di denaro, ma anche, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatario all'obbligazione del fare, dedotta in contratto, tramite un soggetto sostitutivo che subentra nell'esecuzione dei lavori. Si tratta quindi di una garanzia di buon adempimento cui si aggiunge la garanzia di subentro di cui all'articolo 131 del regolamento;
in merito all'applicazione di questo istituto, che si aggiunge alle altre garanzie previste nei contratti di appalto quali, la cauzione provvisoria in fase di gara, la cauzione definitiva, la construction all risk e la decennale postuma, stanno emergendo notevoli criticità in quanto nessun istituto bancario o assicurativo nazionale si rende disponibile a stipulare con le imprese la garanzia globale;
una delle criticità è rappresentata dalla mancanza di strumenti effettivi per l'applicazione di questa garanzia. Il sistema bancario e quello assicurativo si muovono con logiche tradizionali basate sulla massima raccolta di rischi omogenei in applicazione di indici probabilistici ai fini dell'individuazione del rischio medio come già segnalato al Governo ed al Parlamento dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il 28 febbraio 2002;
altro elemento di criticità è rappresentato dal requisito di patrimonio netto dell'impresa (o alla capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) che deve essere superiore ai 500 milioni di euro per contrarre la garanzia globale e che risulta posseduto da un limitatissimo numero di imprese del nostro Paese. Questa circostanza di fatto esclude, soprattutto in questo momento di crisi economica ed in particolare del settore delle costruzioni, la maggior parte delle imprese dalle gare con gravi ricadute in termini occupazionali;
il rischio concreto è che un gran numero di gare di appalto potrebbero andare deserte con conseguenti ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati;
l'entrata in vigore della disciplina, prevista per l'8 giugno 2012, è stata fatta slittare di un anno dal decreto-legge 73 del 2012, convertito dalla legge n. 119 del 2012, infine, al 30 giugno 2014 dall'articolo 21 del decreto-legge 69 del 2013;
le proroghe sono apparse necessarie al legislatore per porre rimedio a già evidenti criticità che, nel corso del tempo, hanno poi evidenziato la mancanza di strumenti efficaci, utili a garantire la corretta applicazione delle norme e la coerenza con tutte le altre garanzie previste a tutela degli enti committenti dalla disciplina vigente in materia;
nell'atto di segnalazione n. 2, del 4 luglio 2013, l'Autorità nazionale anti corruzione, nel ribadire l'ulteriore differimento al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore dell'obbligo della garanzia globale di esecuzione e nel «...prendere atto, con rammarico, dell'ulteriore rinvio...», auspicava che «...il periodo di ulteriore proroga non trascorra invano, ma che tale periodo venga utilizzato per avviare lo studio di soluzioni che consentano di superare le difficoltà poste dal mercato alla copertura di tali rischi. Al riguardo potrebbe essere utile valutare le esperienze estere in materia, ovvero avviare sperimentazioni per alcuni settori specifici, al fine di trovare soluzioni al riguardo...»;
di fatto, però, dal 30 giugno 2014 non sono state più riproposte proroghe al differimento dell'entrata in vigore della disciplina e nel frattempo non sono state nemmeno avanzate adeguate soluzioni ai problemi che le avevano rese necessarie;
il Governo ha manifestato, in più occasioni, l'intenzione di voler revisionare il codice degli appalti in conformità del recepimento delle direttive dell'Unione europea in chiave di semplificazione. È proprio in tale contesto che sarebbe auspicabile rivisitare il complesso delle garanzie previste nelle norme vigenti integrando coerentemente l'istituto della garanzia globale;
una ulteriore proroga appare necessaria e motivata in attesa della rivisitazione del meccanismo della garanzia globale di esecuzione nell'ambito della complessiva revisione del codice degli appalti e del recepimento delle direttive comunitarie di settore, al fine di scongiurare un blocco del mercato e conseguenti rallentamenti nella realizzazione di opere pubbliche rilevanti per il Paese, che potrebbe generare effetti negativi sui livelli occupazionali. La proroga è inoltre necessaria anche per consentire alle piccole e medie imprese di continuare a partecipare alle gare in un regime di concorrenza effettiva, evitando una inevitabile contrazione del mercato non coerente con la necessità di favorire il lavoro e l'occupazione per superare la crisi attuale –:
se non intenda assumere iniziative urgenti per prorogare ulteriormente il differimento dell'entrata in vigore della disciplina della garanzia globale di esecuzione, poiché di fatto non sono cambiate le condizioni oggettive che hanno motivato le precedenti proroghe. (5-05279)