• Relazione 1758-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1758 [Legge di delegazione europea 2014] Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1758-A

Relazione Orale

Relatrice Guerra

TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 9 aprile 2015

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dell'interno
con il Ministro della salute
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2015

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Cociancich)

4 marzo 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premesso che la legge di delegazione contiene in via esclusiva il conferimento di deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

valutato che il disegno di legge all'esame con l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

sottolineato che i successivi articoli del disegno di legge in esame contengono i princìpi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee;

osservato che d'interesse della Commissione appaiono le seguenti direttive indicate nell'allegato B di cui all'articolo 1, comma 1:

direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;

direttiva 2014/36/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi;

direttiva 2014/58/UE, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea;

direttiva 2014/66/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;

segnalato altresì che all'articolo 11, comma 1, è opportunamente prevista l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,

si esprime in senso favorevole.

su emendamenti

(Estensore: Palermo)

24 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, per le parti di competenza, esprime i seguenti pareri:

sugli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 6.0.1 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, nell'introdurre criteri di vantaggio per la regione Sardegna in assenza di ragionevoli presupposti, appaiono lesive del principio di uguaglianza;

sull'emendamento 4.0.4 parere non ostativo, a condizione che siano resi espliciti i princìpi e i criteri direttivi delle deleghe ivi previste, in quanto il rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 riguarda esclusivamente le procedure;

sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.13, 8.0.1, 8.0.3 e 10.0.1 parere non ostativo, a condizione che sia introdotto un termine per l'esercizio delle deleghe ivi previste, in quanto per le direttive richiamate, che non sono presenti nell'allegato B al disegno di legge, non opera il termine previsto dall'articolo 1;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Cociancich)

31 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti 7.0.8 (testo 2) e 7.0.9 (testo 2) relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia introdotto un termine per l'esercizio delle deleghe ivi previste, in quanto, per le direttive richiamate, che non sono presenti nell'allegato B al disegno di legge, non opera il termine previsto dall'articolo 1.

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: De Cristofaro)

25 febbraio 2015

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

apprezzato l'inserimento di norme che, all'articolo 3, recano princìpi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

preso altresì atto delle disposizioni che recano delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee in materia di enti creditizi, di tutela ambientale, di tutela della salute e di giustizia;

formula per quanto di competenza una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

sul disegno di legge

(Estensore: Gualdani)

4 marzo 2015

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2014;

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Lai)

25 marzo 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula, per quanto di propria competenza, una relazione di nulla osta, con i seguenti presupposti:

che il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, abbia le disponibilità necessarie alla copertura dei nuovi oneri e vi sia la possibilità di reintegrarlo al fine di dare attuazione alle nuove norme;

che la norma prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera e), non determini squilibri nella patrimonializzazione del fondo italiano di tutela dei depositi, con conseguente minore capacità di far fronte alle crisi bancarie nazionali;

che, quella prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera m), numero 3), sia una funzione aggiuntiva di un organismo già operante;

che, in relazione alle previsioni dell'articolo 9 non vi siano nuovi oneri ma una razionalizzazione dei piani di controllo già in essere;

con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che, all'articolo 7, comma 1, lettera e), sia inserita espressamente, come nel passato, la previsione del principio per cui le spese relative all'albo dei consulenti finanziari sono poste a carico dei soggetti interessati;

che all'articolo 8, comma 1, lettera d), sia inserita una clausola di invarianza finanziaria degli oneri;

e con la seguente osservazione:

in merito all'articolo 10 si fa presente che, per stessa ammissione del Ministero competente, il recepimento delle direttive ivi previste comporterà oneri a carico della finanza pubblica, che saranno ripartiti tra lo Stato e gli enti territoriali, anche se la quantificazione di tali oneri sarà possibile solo all'atto del recepimento concreto delle direttive europee. Appare pertanto necessario che all'atto o agli atti di recepimento nei quali saranno individuati gli oneri e le risorse a copertura dei medesimi sia applicata la procedura di cui all'articolo 31, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, la Commissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.6, 6.0.2, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 e 4.0.4.

Sulle proposte 1.10, 4.0.5 e 6.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione, nelle medesime di una clausola di invarianza degli oneri.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.6, 1.7 e 1.8.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti fino all'articolo 6.

Il parere è sospeso su tutte le proposte a partire dall'articolo 7 fino alla fine del testo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Santini)

31 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 7 e seguenti del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.13, 8.0.1, 11.0.1, 7.0.14, 9.4, 7.0.15, 9.2, 10.4, 10.6 e 10.7.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9 e 8.13.

Sulle proposte 7.1, 7.2 e 7.3 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'apposizione della medesima clausola già indicata per l'articolo 7, comma 1, lettera e), del testo, nonché alla sostituzione della lettera k) con la seguente: «k) apportare al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze».

Il parere è, altresì, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

A revisione del precedente parere, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte.

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

sul disegno di legge

(Estensore: Mauro Maria Marino)

26 marzo 2015

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge,

premesso che:

il disegno di legge contiene numerose e rilevanti disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro della vigilanza bancaria e finanziaria europea,

l'Unione bancaria e la vigilanza sugli enti creditizi di dimensioni sistemiche costituisce uno dei pilastri del nuovo quadro cui si affiancano sia il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie sia il sistema di garanzia dei depositanti;

in merito alla proposta di direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (refusione), recepita ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge, la Commissione aveva formulato una serie di osservazioni sostanzialmente ribadite nel testo definitivo;

in merito alla proposta di direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione), recepita ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, la Commissione aveva formulato una risoluzione sostanzialmente favorevole;

in merito alla proposta di direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge, la Commissione aveva approvato una risoluzione nella quale era rimarcata l'esigenza «nella costruzione del sistema unico di supervisione bancaria europea, di tenere conto – in relazione agli intermediari sottoposti a vigilanza – della dimensione, dei modelli di business e dei diversi profili di rischiosità all’interno del sistema bancario, evitando il rischio di un’omologazione delle regole e delle pratiche di vigilanza. Tale esigenza riguarda in particolare le specificità del modello societario delle banche cooperative italiane, tradizionalmente impegnate nel sostegno alle piccole comunità ed economie locali. La Commissione ha pertanto sollecitato una riflessione sulla possibilità di inserire nella proposta di regolamento COM (2012) 511 definitivo una specifica disciplina per le banche cooperative e ha rilevato che l’attività di supervisione avrebbe dovuto tener conto del diverso e distinto livello – regionale, nazionale o transnazionale – al quale l’intermediario opera»;

considerato inoltre che:

la raccomandazione adottata nel 2011 dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sull’istituzione di un’autorità nazionale con un mandato macroprudenziale richiede a ciascuno Stato membro dell’Unione europea di designare un’autorità macroprudenziale indipendente. I poteri macroprudenziali possono essere attribuiti a una singola istituzione o a un comitato; è previsto che la banca centrale svolga un ruolo guida. L’ordinamento italiano non è in linea con queste indicazioni poiché contempla diverse autorità con responsabilità di vigilanza su specifici segmenti del settore finanziario, ma nessuna di queste autorità ha poteri di intervento estesi a tutte le componenti del sistema né compiti di coordinamento generali, come richiesto dalla raccomandazione, circostanza che potrebbe pregiudicare l’efficacia dell’azione di controllo del rischio sistemico, in particolare di quello intersettoriale. L’assenza di una autorità macroprudenziale rappresenta, inoltre, un punto di debolezza per l’Italia anche in considerazione del fatto che il regolamento istitutivo del meccanismo di vigilanza unico - MVU (single supervisory mechanism - SSM) attribuisce poteri macroprudenziali alla Banca centrale europea. La raccomandazione avrebbe dovuto essere attuata entro la metà del 2013;

il regolamento europeo istitutivo dell’SSM è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri; esso, pertanto, non necessita di essere recepito né riprodotto nell’ordinamento nazionale. Se tuttavia non si apportassero modifiche alle leggi nazionali in materia – e, segnatamente, al testo unico bancario (TUB) – rimarrebbero in vita norme non coerenti con quelle del regolamento, con conseguenti significative difficoltà interpretative e applicative. La Commissione apprezza quindi la proposta di delega in esame, che consentirà al Governo di effettuare una revisione del TUB volta, da un lato, a precisare il quadro delle competenze di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea e, dall’altro, a eliminare le disposizioni non più compatibili con l’assetto del MVU;

in sede di adozione della normativa delegata dovrà essere assicurato un adeguato coinvolgimento del Ministero dell’economia e delle finanze nelle decisioni suscettibili di incidere sulla stabilità sistemica, tra cui, in primis, l’avvio della procedura di risoluzione e il piano delle misure da adottare, tra cui rientra il bail-in di azionisti e creditori. A tal fine potrebbe essere opportuno valorizzare l’approccio sin qui adottato dal nostro ordinamento, che, per l’avvio delle procedure di crisi, richiede al Ministro dell’economia e delle finanze di esprimere il proprio consenso sulla proposta tecnica elaborata dalla Banca d’Italia. Il consenso dell’autorità politica è d’altra parte previsto anche dal regolamento istitutivo del meccanismo di risoluzione unico, secondo il quale, dal 2016, la proposta di avvio della risoluzione delle maggiori banche dell’eurozona elaborata dal Single Resolution Board può in alcuni casi essere soggetta al nulla-osta da parte del Consiglio;

gli articoli 5 e 6 del disegno di legge consentono di dare piena attuazione alla nuova normativa europea sulla gestione delle crisi bancarie, estremamente tecnica e dettagliata, che lascia esigui margini di discrezionalità agli ordinamenti domestici;

il disegno di legge contiene anche una delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID2) e l’adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) in materia di mercati degli strumenti finanziari e servizi d’investimento;

i provvedimenti europei da attuare rafforzano la disciplina del mercato mobiliare, dotando le autorità di vigilanza di poteri incisivi sulla falsariga di quanto è avvenuto nel comparto bancario con la direttiva 2013/36/UE (CRD4), in corso di recepimento;

formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

appare opportuno prevedere il recepimento della raccomandazione adottata nel 2011 dal CERS sull’istituzione di un’autorità nazionale con un mandato macroprudenziale.

Appare opportuno inoltre apportare le seguenti modifiche nell’Allegato B:

dopo il punto 11) inserire la seguente direttiva:

11-bis) direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010;

integrare il punto 40), al fine di prevedere il recepimento della direttiva (UE) 2015/121, del 27 gennaio 2015, del Consiglio che modifica la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

dopo il punto 40) inserire la seguente direttiva:

41) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In relazione alla direttiva 2014/17/UE la Commissione, tenuto conto che una parte delle disposizioni è stata già oggetto di disciplina con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, suggerisce di modificare il testo del disegno di legge prevedendo di inserire i seguenti princìpi e criteri di delega volti a:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle normative vigenti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/17/UE in modo da assicurare l’armonizzazione delle norme italiane e realizzare un mercato unico europeo dei crediti ipotecari relativi a beni immobili residenziali più trasparente ed efficiente, favorendo lo sviluppo delle attività transfrontaliere;

b) nel definire l’ambito oggettivo di applicazione, circoscriverlo al complesso dei crediti ipotecari erogati ai consumatori per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili residenziali e coordinarlo con quello della normativa vigente per i contratti di credito ai consumatori, di cui all’articolo 122 del decreto legislativo n. 385 del 1993, con particolare riferimento al comma, 1, lettera f);

c) prevedere che il diritto del consumatore all’estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri trascorso un congruo periodo di tempo dalla sottoscrizione del contratto, o entro tale periodo, salvo il diritto del soggetto finanziatore ad un indennizzo equo e obiettivo per la perdita subita, non superiore alla perdita economica sofferta dal finanziatore stesso;

d) prevedere un periodo di riflessione (reflection period) a disposizione del consumatore per confrontare le offerte e valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata, prima della conclusione del contratto di credito ovvero, in alternativa, un periodo per esercitare il recesso dopo la conclusione del contratto stesso o ancora una combinazione dei due;

e) consentire al soggetto finanziatore di richiedere in sede di conclusione del contratto di mutuo, al consumatore o ad un suo familiare o parente stretto, garante del rapporto contrattuale, l’apertura di un conto corrente il cui unico fine sia l’accumulo di capitale per rimborsare ovvero garantire il finanziamento;

f) consentire al finanziatore di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa offerta dal finanziatore stesso e consentire a quest’ultimo di avere un congruo periodo di tempo per poter scegliere sul mercato una polizza eventualmente più conveniente che il soggetto finanziatore è obbligato ad accettare;

g) adottare quale standard nazionale di valutazione degli immobili le «Linee guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie» promosse dagli ordini e collegi professionali dei periti e dalle associazioni di categoria dei soggetti abilitati per legge alle valutazioni immobiliari;

h) adottare specifiche modalità informative in caso di mutui ipotecari in valuta estera.

In relazione alla direttiva 2014/40/UE di cui al punto 22 dell'Allegato B, in materia di tabacchi lavorati, la Commissione suggerisce di fissare in sessanta giorni la scadenza del termine per l'adozione del decreto legislativo, in modo da consentire agli operatori della filiera di adeguare i processi produttivi alle novità introdotte dalla disciplina.

Considerato che,

la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, contiene anche una serie di disposizioni atte a modificare il regime della comunicazione delle partecipazioni rilevanti in modo da favorire una maggiore armonizzazione degli obblighi di trasparenza sulle partecipazioni rilevanti e di estenderne l'ambito applicativo a tutti i derivati aventi come sottostante azioni quotate.

In caso di modifica della soglia vigente, la Commissione, valutata l'alternativa del possibile allineamento della soglia minima a quella di alcuni dei principali Paesi europei (3 per cento) oppure l'innalzamento della suddetta soglia al livello minimo stabilito dalla direttiva (5 per cento), ritiene che la scelta del 3 per cento consentirebbe di allinearsi alla maggioranza dei principali Paesi, con l'eccezione della Francia che già prevede la soglia minima del 5 per cento. E tuttavia il passaggio ad una soglia più elevata può costituire un rischio in termini di riduzione del livello di trasparenza, soprattutto nelle società a maggiore capitalizzazione. Infatti, in queste società, partecipazioni inferiori al 5 per cento possono essere rilevanti ai fini degli assetti di governance.

Considerato inoltre che il disegno di legge in esame attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla nuova disciplina MiFID, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati, relativamente alla questione di riparto delle competenze con la Banca d'Italia, la Commissione ritiene che l'esercizio dei poteri di product intervention in relazione agli strumenti finanziari e ai depositi strutturati debba essere di esclusiva competenza CONSOB nel caso in cui l'intervento di vigilanza concerna la tutela dell'investitore e in quello in cui il medesimo sia preordinato ad assicurare l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci.

La Commissione ritiene opportuno recepire la citata direttiva Transparency (2013/50/UE) attribuendo alla CONSOB il potere regolamentare di disciplinare gli obblighi di redazione della relazione trimestrale secondo le reali esigenze informative del mercato. Nell'esercizio di tale potere la CONSOB dovrà valutare la rilevanza per le decisioni di investimento delle informazioni trimestrali, in funzione delle diverse tipologie di emittenti imprese di maggiori dimensioni, piccole e medie imprese e società finanziarie, tenuto conto del fatto che oneri eccessivamente gravosi potrebbero andare a detrimento della competitività e dell'attrattività del mercato italiano.

Si suggerisce infine l'inserimento di un criterio di delega volto a modificare e integrare le disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva UCITS 5 (direttiva 2014/91/UE) con i criteri e i massimi edittali ivi previsti.

Con riferimento alla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (articolo 5) si auspica il recepimento di alcune discrezionalità concesse dalla direttiva stessa, sulle caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura dei sistemi di garanzia dei depositanti nonché sull’importo della copertura e sulla tempistica dei rimborsi ai depositanti.

Per quanto riguarda invece la direttiva sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi (articolo 6 del disegno di legge), appare opportuno prevedere modifiche volte all’inserimento di alcune traduzioni concrete al «principio di proporzionalità» e ad evitare l’adozione di misure più rigorose rispetto a quanto previsto dalla direttiva stessa, nell’ambito delle discrezionalità concesse agli Stati membri.

La Commissione suggerisce pertanto:

all'articolo 5, comma 1), lettera e), numero 1), di inserire un principio di delega volto a prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio, siano prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile.

All'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 1), di inserire un ulteriore principio di delega (in base a quanto previsto all'articolo 9 comma 3 della direttiva), volto a limitare il periodo entro il quale i depositanti possono reclamare il rimborso dei loro depositi che non sono stati rimborsati o riconosciuti entro i termini dai sistemi di garanzia dei depositi (SGD).

All'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 2), di inserire un principio di delega volto a garantire, con riferimento al calcolo dei contributi a favore degli SGD, che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi agli SGD tenuto conto del ruolo aggiuntivo di salvaguardia e di garanzia di liquidità e solvibilità che tali ulteriori sistemi di tutela assicurano ai propri membri. La proposta è coerente con le indicazioni contenute al considerando 12 ed all’articolo 13 della direttiva medesima.

La proposta mira altresì a garantire che, qualora dopo un attento esame si stabilisca che un SGD non sia ancora in grado di conformarsi all’articolo 13 della direttiva entro il 3 luglio 2015, le pertinenti disposizioni legislative entrino in vigore entro il 31 maggio 2016, così come disposto dall’articolo 20 della stessa direttiva.

Sempre all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 2), di inserire un principio di delega volto a garantire la possibilità agli SGD di poter disporre di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti in linea con quanto auspicato dal considerando 34 nonché in coerenza con l’articolo 10, comma 9, della direttiva.

All'articolo 6, comma 1, di modificare la lettera f) prevedendo che sia data applicazione al principio di proporzionalità anche ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva per evitare di adottare disposizioni più rigorose al fine di non generare «eventuali» svantaggi competitivi rispetto agli intermediari finanziari degli altri Stati.

Appare opportuno infatti garantire che, anche nel contesto dei piani di risanamento e di risoluzione, in coerenza con quanto auspicato nel considerando 14 della direttiva, si tenga conto del tipo di attività, della forma giuridica, del profilo di rischio, e delle dimensioni degli enti, nonché della loro appartenenza ad un sistema di tutela istituzionale o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo, in modo da assicurare che gli oneri amministrativi sugli obblighi di elaborazione dei piani di risanamento e di risoluzione, siano ridotti al minimo.

All'articolo 6, comma 1, lettera l), numero 1), capoverso 1.1) di modificare il capoverso, per tener conto anche delle dimensioni delle società e della complessità organizzativa delle società o enti in materia di sanzioni affinché esse siano effettive, proporzionate e dissuasive.

In riferimento al medesimo articolo 6, la Commissione rileva che la Commissione europea ha deciso l'apertura della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE entro il termine del 1° gennaio 2015.

La Commissione suggerisce infine, per quanto concerne la materia finanziaria di valutare l'inserimento delle seguenti disposizioni:

il regolamento PRIIPS (regolamento (UE) n. 1286/2014) in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (per le parti necessarie di misure attuative, la direttiva MAD 2 (direttiva 2014/57/UE) e il regolamento MAR (regolamento n. 596/2014) in materia di abusi di mercato, il regolamento CSD (regolamento (UE) n. 909/2014) sul regolamento titoli nell'UE e ai depositari centrali di titoli, la direttiva UCITS 5 (direttiva 2014/91/UE) in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

sul disegno di legge

(Estensore: Liuzzi)

4 marzo 2015

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge,

preso atto che, con la legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), sono state ridefinite le modalità di trasposizione della normativa europea nell'ordinamento nazionale, introducendo a tal fine, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria;

considerato che, con la legge di delegazione europea, si dovrà assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea, indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie;

osservato che, nell'allegato B al disegno di legge, sono presenti tre direttive di interesse della Commissione: la direttiva 2013/55/UE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la prestazione dei relativi servizi; la direttiva 2014/26/UE che definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva; la direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

valutato positivamente il fatto che:

relativamente alla direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, vengono ridefinite le regole relative all'accesso parziale alle professioni regolamentate, nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro. Altresì, viene istituita la tessera professionale europea, consistente in un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante, o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento del suddetto professionista in uno Stato membro ospitante;

in merito alla direttiva 2014/26/UE sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, si introduce il principio della libertà, per i titolari di tali diritti, di affidare la tutela delle proprie opere agli organismi di gestione collettiva ritenuti più opportuni, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. Inoltre, i titolari acquisiscono il diritto ad essere remunerati adeguatamente per l’uso dei loro diritti con tariffe ragionevoli, che tengano conto della natura e della portata dell’uso delle opere e dei materiali protetti e del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Relativamente, poi, ai diritti sulle opere musicali on line, gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali devono essere idonei a trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze e devono garantire la correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali, nelle dichiarazioni sull’uso, nella fatturazione e nel pagamento dei titolari dei diritti;

con riguardo alla direttiva 2014/60/UE sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, risulta rafforzata la normativa che consente agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come «bene del patrimonio nazionale», puntando a dare risposta ai limiti riscontrati dal vigente sistema di restituzione dovuti al ristretto ambito di applicazione delle norme, alla tempistica e ai costi previsti dal sistema vigente. In particolare, fra le varie innovazioni introdotte, si segnala l'ambito di applicazione, che viene esteso a qualsiasi bene culturale classificato o definito da uno Stato membro come rientrante nel «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale», ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; altresì, viene esteso da due a sei mesi il termine entro il quale lo Stato membro a cui è stato notificato il ritrovamento di un bene culturale da parte di un altro Stato membro deve verificare se il bene in questione costituisce un bene culturale; inoltre, viene portato da uno a tre anni il termine entro il quale uno Stato membro può chiedere davanti al giudice competente di un altro Stato membro la restituzione del bene uscito illegittimamente dal proprio territorio e ritrovato nel territorio di detto Stato;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

sul disegno di legge

(Estensore: Cardinali)

18 marzo 2015

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole, con la seguente condizione:

che, in relazione al recepimento della direttiva 2013/53/UE, la stessa sia spostata dall’allegato A all’allegato B del disegno di legge e che contestualmente, al fine di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti dei motori delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, si inseriscano specifici principi e criteri direttivi di delega volti a disciplinare, con i necessari accorgimenti, la possibilità di utilizzare anche i biocarburanti,

e la seguente osservazione:

sempre allo scopo di contribuire all’abbattimento delle emissioni inquinanti, si raccomanda infine, all’atto dell’emanazione del decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva, di valutare la possibilità di individuare le condizioni tecniche atte a consentire l’utilizzo, tra i sistemi di propulsione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, anche dei motori elettrici.

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

sul disegno di legge

(Estensore: Dalla Tor)

25 marzo 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premesso che:

due direttive contenute nell'allegato B sono intese a disciplinare materie che rivestono interesse per il settore primario, avendo ad oggetto rispettivamente i lavoratori stagionali, di particolare rilievo per i lavori stagionali agricoli, e la lavorazione e vendita dei prodotti del tabacco;

la direttiva 2014/36/UE determina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei medesimi lavoratori;

la direttiva in oggetto non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale, e consente pertanto, su tale base, di considerare inammissibile o rigettare la domanda, stabilendo altresì che il periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi, salva la possibilità di una proroga nel caso in cui il lavoratore stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda farsi assumere da un altro datore di lavoro;

gli Stati membri agevoleranno, tramite procedure semplificate e accelerate, il reingresso dei cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, i quali abbiano rispettato le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla direttiva;

ricordato altresì che:

la direttiva 2014/40/UE disciplina aspetti relativi alla lavorazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, coltivazione che riveste rilievo nell'ambito del comparto agricolo;

la direttiva è finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati, regolando profili rilevanti, sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, tra i quali livelli di emissione di catrame e nicotina, ingredienti, etichettatura e confezionamento, vigilanza e sanzioni, queste ultime affidate agli Stati membri;

fermo restando che l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco o correlati conformi alla direttiva non può essere vietata o limitata, la direttiva esplicitamente statuisce che non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni di standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora giustificate da motivi di salute pubblica, senza escludere la possibilità che uno Stato membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati, purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della salute umana,

formula relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la previsione dell'introduzione di un termine per il recepimento in tempi rapidi nell'ordinamento dei contenuti della direttiva relativa al lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi, e delle correlative sanzioni in caso di non assolvimento degli obblighi da parte dei datori di lavoro;

valuti la Commissione di merito la previsione dell'introduzione di un termine per il recepimento in tempi rapidi nell'ordinamento dei contenuti della direttiva relativa alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e correlati, al fine di consentire agli operatori della filiera del tabacco di disporre del quadro normativo di dettaglio cui adeguare le produzioni e il confezionamento dei prodotti, oltre a contrastare pratiche di contrabbando;

valuti altresì la Commissione di merito l’opportunità di introdurre una delega per il recepimento della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la cui scadenza è il 24 giugno 2015, che tenga conto, nell’ambito dei criteri specifici di delega, del quadro normativo già vigente in Italia, salvaguardando la completezza delle informazioni sulla provenienza del miele a vantaggio dei consumatori;

valuti infine la Commissione merito l’opportunità di introdurre una delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, che includa, nell'ambito dei criteri specifici di delega, il divieto sul territorio italiano della coltivazione di OGM e di ricerca in campo aperto, coerentemente con l'ordine del giorno G1 (testo 3), approvato il 21 maggio 2013 dall'Assemblea del Senato.

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA)

sul disegno di legge

(Estensore: Fissore)

11 marzo 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premesso che la legge di delegazione europea 2014 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

premesso che il disegno di legge con l'articolo 1 delega il Governo a recepire le direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

premesso che i successivi articoli del disegno di legge dettano i princìpi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee;

si esprime in senso favorevole, per quanto di competenza, con la seguente osservazione:

in merito all'attuazione della direttiva 2014/40/CE (cosiddetta direttiva «tabacchi»), si invita la Commissione di merito a prevedere che il termine per l'adozione da parte del Governo del decreto legislativo sia di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione e a segnalare al Governo l'esigenza che il decreto legislativo stesso garantisca alle aziende del settore i tempi necessari per adeguare gli impianti produttivi alle significative modifiche previste.

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

sul disegno di legge

(Estensore: Berger)

11 marzo 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che il provvedimento in esame reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea;

preso atto che l'articolo 10 contiene i princìpi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, avente ad oggetto norme fondamentali di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, la quale ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee o non considerate;

valutato che l'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legislazione vigente;

considerato che il provvedimento in esame elenca una pluralità di direttive, contenute nell'allegato B, di particolare interesse per la Commissione e sulle quali la Commissione stessa è stata chiamata nella fase ascendente ad esprimersi attraverso risoluzioni;

osservata, in particolare, la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione degli stessi, che è intesa a facilitare l'applicazione della legislazione dell'Unione sul diritto di lavorare in un altro Stato membro, rendendo così più agevole la fruizione dei diritti derivanti ai lavoratori nel contesto della libertà di movimento;

considerata, inoltre, la direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, che regola per tali lavoratori i periodi di soggiorni superiori a novanta giorni, definendone sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio sia i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione negli Stati membri;

valutata positivamente, in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), che è volta a stabilire prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati nel breve termine,

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole, facendo rilevare pertanto l'importanza della legislazione europea in tema di circolazione e soggiorno dei lavoratori all'interno degli Stati membri, nonché di coloro che provengono da Paesi terzi, nell'ottica di una regolamentazione definita che permetta di evitare abusi e garantisca i princìpi fondamentali su cui si poggia l'Unione europea.

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

sul disegno di legge

(Estensori: Bianconi e Floris)

10 marzo 2015

La Commissione, esaminate le parti di competenza del disegno di legge, formula una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

riguardo alla possibilità di esentare da controlli alcune tipologie di acque, prevista dalla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, in sede attuativa è necessario assicurare che tale esenzione, ove effettivamente disposta, non possa arrecare alcun pregiudizio alla salute delle persone. A tal fine, occorre prevedere che le popolazioni interessate, oltre ad essere informate della presenza di acque esentate da controlli, siano informate del diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi alla eventuale presenza di sostanze radioattive;

l'attuazione della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, deve avere luogo tempestivamente, se del caso introducendo un termine più stretto per l'attuazione della delega legislativa da parte del Governo, anche al fine di garantire alle aziende del settore tempistiche certe per l'adeguamento degli impianti produttivi alla nuova normativa europea. Inoltre, l'attuazione della normativa in questione deve muovere dal presupposto di un alto livello di protezione della salute umana, anche in termini di attività di prevenzione, quale base per la disciplina della produzione e del commercio dei prodotti del tabacco, assumendo come riferimento la normativa italiana già vigente in materia.

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

sul disegno di legge

(Estensore: Mirabelli)

10 marzo 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge premesso che:

l'articolo 1 reca le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B del disegno di legge di delegazione europea;

l'articolo 8 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

l'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

l'articolo 10 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti che ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive - ora abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici;

approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

si condividono, nel merito, i princìpi e i criteri direttivi specifici, recati dagli articoli 8, 9 e 10, per l'attuazione delle direttive, condividendosi altresì le modalità di attuazione delle direttive di cui all'allegato B, secondo le modalità prescritte dall'articolo 1;

si evidenzia la necessità di integrare le disposizioni attuative delle direttive dell'Unione europea con gli obiettivi previsti dalla direttiva 2011/92/UE non ricompresi nella direttiva 2014/52/UE;

con riferimento alla direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si auspica che il programma di controllo che il Governo elaborerà in attuazione della direttiva medesima preveda che le analisi delle acque avvengano secondo cadenze prestabilite, anche più volte l'anno, non limitandosi alla cadenza annuale minima prevista dalla direttiva, e con metodi di analisi della qualità in grado di garantire risultati attendibili e comparabili in conformità dei principi dell’analisi di rischio e dei punti critici di controllo.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

sul disegno di legge

(Estensore: senatrice Pezzopane)

11 marzo 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 25 settembre 2014, è stato favorevole;

rilevato altresì che l’articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell’Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234 del 2012,

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

1. Identico.

(Si vedano tuttavia le modifiche apportate agli allegati A e B).

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Identico.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Identico.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. Identico.

Art. 2.Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Identico

Art. 3.Art. 3.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento;

b) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità competente, secondo quanto previsto dal citato testo unico;

a) identica;

b) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

c) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;

b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

d) identica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Identico.

Art. 5.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, e che abroga la direttiva 2001/37/CE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;

b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;

c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;

d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014;

e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;

f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;

g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;

h) per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini di cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi)(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

a) identica;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia;

b) identica;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente e l'autorità designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva;

c) identica;

d) definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti;

d) identica;

e) determinare:

e) identico:

1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti;

1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti con le seguenti precisazioni:

1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva;

1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato «indisponibile», nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;

1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;

2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi;

2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, prevedendo che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi;

3) le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;

3) identico;

4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;

4) identico;

5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.

5) identico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Identico.

Art. 6.Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio)(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla direttiva 2014/59/UE e i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) garantire la coerenza e la compatibilità tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, assicurando, tra l'altro, che le facoltà di opzione previste nella direttiva 2014/59/UE siano esercitate in modo conforme a quanto eventualmente previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

a) identica;

b) prevedere che lo strumento del bail-in di cui alla sezione 5 del capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a partire dal 1º gennaio 2016;

b) prevedere che lo strumento del bail-in di cui alla sezione 5 del capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a partire dal 1º gennaio 2016, valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa;

c) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva;

c) identica;

d) designare la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, e definire il ruolo da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze tenendo anche conto di quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva e comunque assicurando il tempestivo scambio di informazioni;

d) designare la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche;

e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE;

e) identica;

f) assicurare che nel recepimento della direttiva 2014/59/UE venga data applicazione al principio di proporzionalità ai sensi del considerando n. 14 e dell'articolo 1 della direttiva;

f) identica;

g) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE, con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'ente-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e i componenti dei loro organi;

g) identica;

h) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva 2014/59/UE attribuisce agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei piani di risanamento e di risoluzione nonché del requisito minimo di passività soggette a conversione o riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalità;

h) identica;

i) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

i) identica;

l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva 2014/59/UE:

l) identica;

1) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva 2014/59/UE, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e definire i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE;

4) attribuire alla Banca d'Italia il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2014/59/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

6) attribuire alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2014/59/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell’incarico;

7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in linea con l'articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;

m) con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione:

m) identica;

1) prevedere l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione;

2) definire le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

3) determinare le modalità di amministrazione dei fondi e la struttura deputata alla loro gestione;

4) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni che gli articoli 103, 106 e 109 della direttiva 2014/59/UE attribuiscono agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione;

n) prevedere adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista;

n) identica;

o) coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche apportando ai suddetti testi unici le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/59/UE;

o) identica;

p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

p) identica;

q) coordinare, ove necessario, le norme nazionali di recepimento delle direttive modificate dal titolo X della direttiva 2014/59/UE.

q) identica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Identico.

Art. 7.Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

1. Nell'esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE;

c) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all’Unione europea;

e) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti;

f) disciplinare le segnalazioni, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

g) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti;

h) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a t) del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d’Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera e) del presente comma;

d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità;

e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-bis, lettere a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorità che fornisce l'intesa;

f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;

h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

i) modificare la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;

n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all’Unione europea;

o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;

p) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), della legge 7 ottobre 2014, n. 154;

r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera q), valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Soppresso

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 99-quinquies della direttiva 2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell’adeguamento della normtiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato del regolamento (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

b) designare la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del regolamento;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE e dalla legislazione dell'Unione europea a complemento degli stessi;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;

e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento;

f) rivedere, in modo tale da assicurarne l'adeguatezza, i minimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis e 187-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura non inferiore a 20.000 euro;

g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;

i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte dolose gravi di abuso di mercato punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

l) prevedere che l'individuazione delle condotte dolose gravi di abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva 2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti di autorità di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organizzazioni criminali ovvero persone che abbiano già commesso in passato lo stesso tipo di illecito di abuso di mercato;

m) evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che consentano l’applicazione della sola sanzione più grave ovvero che impongano all’autorità giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

n) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all’autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

o) valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finanziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso;

p) consentire, nei termini di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito internet delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento;

q) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nell'anzidetto articolo 63;

d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento;

e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014;

f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di post trading, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9 paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata dall’articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014; rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post trading; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva 98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo, 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio;

b) designare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i princìpi indicati nella lettera b), anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti di investimento assicurativi;

d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano;

e) introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i princìpi indicati nella lettera b).

Art. 8.Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

a) identica;

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

b) identica;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

c) identica;

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e di quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale.

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.Art. 14.
(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano)(Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;

b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all’eventuale presenza di sostanze radioattive.

Art. 15.
(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima.

Art. 10. Soppresso
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) riordino e coordinamento del complesso delle disposizioni vigenti in materia di protezione contro le radiazioni, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, apportando alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

b) apportare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, provvedendo altresì all'abrogazione del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che costituiscono provvedimento di recepimento rispettivamente delle direttive abrogate 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

c) introduzione, ove necessario, e in linea con i presupposti della direttiva 2013/59/Euratom, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi, tra cui:

1) rafforzamento e ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti;

2) revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti;

3) aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

4) introduzione di una regolamentazione specifica per eventuali esposizioni deliberate di individui a scopi diversi da quello medico, sia con attrezzature medico-radiologiche che non, che garantisca la piena applicazione del principio di giustificazione e ne attribuisca la responsabilità della valutazione;

5) attuazione di un piano di azione nazionale radon per la prevenzione e riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, che includa misure efficaci a limitare il rischio;

6) razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi;

d) revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di consentire una migliore efficacia della prevenzione delle violazioni;

e) destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al finanziamento delle attività connesse al potenziamento delle attività dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione e informazione.

Art. 16.
(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, nel rispetto del quadro normativo vigente, norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.

Art. 11.Art. 17.
(Delega al Governo per l'attuazione
delle decisioni quadro)
(Delega al Governo per l'attuazione
delle decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

1. Identico:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

a) identica;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

b) identica;

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

c) identica;

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

d) identica;

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

e) identica;

f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

f) identica;

g) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;

h) decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

i) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Identico.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Identico.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Identico.

Allegato A

Allegato A

(articolo 1, comma 1)

(articolo 1, comma 1)

1) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016).

Soppresso

1) 2014/111/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (termine di recepimento 31 dicembre 2015).

Allegato B

Allegato B

(articolo 1, comma 1)

(articolo 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);

1) identico;

2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);

2) identico;

3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016);

3) identico;

4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);

4) identico;

5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);

5) identico;

6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);

6) identico;

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

7) Identico;

8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

8) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);

9) identico;

9) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

10) identico;

10) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1º luglio 2015);

11) identico;

11) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);

12) identico;

12) 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016);

Soppresso

13) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1º giugno 2015);

13) identico;

14) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

14) identico;

15) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

15) identico;

16) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

16) identico;

17) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

17) identico;

18) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

18) identico;

19) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

19) identico;

20) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

20) identico;

21) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);

21) identico;

22) 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (termine di recepimento 20 maggio 2016);

22) identico;

23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);

23) identico;

24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016);

24) identico;

25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);

25) identico;

26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);

26) identico;

27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);

27) identico;

28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

28) identico;

29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);

29) identico;

30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);

30) identico;

31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

31) identico;

32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);

32) identico;

33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

33) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);

34) identico;

34) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

35) identico;

35) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);

36) identico;

36) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1º gennaio 2016);

37) identico;

38) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

37) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

39) identico;

38) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);

40) identico;

39) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);

41) identico;

42) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

40) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015).

43) identico;

44) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

45) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);

46) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);

47) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

48) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

49) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

50) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

51) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

52) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

53) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

54) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento).

55) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).