• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00676-A/033 premesso che: il decreto-legge n. 35 del 2013 recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione», all'articolo 10, comma 2, detta una...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00676-A/033presentato daPLANGGER Albrechttesto diMartedì 14 maggio 2013, seduta n. 15

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 35 del 2013 recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione», all'articolo 10, comma 2, detta una disciplina transitoria per il 2013 per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
la lettera c) in particolare riserva allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'aumento di 30 centesimi per metro quadro della Tares e la successiva lettera d) contestualmente dispone che non trovi applicazione la riduzione delle somme assegnate ai comuni di importo pari alle maggiori entrate derivanti dalla predetta maggiorazione (articolo 14, c. 13-bis), proprio perché con la lettera c) lo Stato queste somme se le è già assicurate;
il comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 201/2011 invece differenziava il meccanismo per il Friuli-Venezia Giulia, la Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse assicurino il maggior gettito con apposite norme di attuazione e, nelle more di queste, facendosi accantonare l'importo relativo al maggior gettito, in quanto tali regioni speciali hanno competenza in materia di finanza locale e, con tale sistema, viene salvaguardata la stessa e nel contempo si assicura l'introito alle casse dello Stato;
con la proposta in questione i 57 milioni derivanti dal maggior gettito della Tares del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono riservati allo Stato, non mediante la riserva diretta operata mediante la lettera c) del presente decreto-legge, che non può operare per le regioni a statuto speciale con competenze in materia di finanza locale, ma tramite gli accantonamenti a valere direttamente sulle regioni e province autonome, nelle more di una norma di attuazione, come previsto dall'articolo 27 della legge sul federalismo fiscale (42/2009),

impegna il Governo

a disapplicare per il 2013 la procedura introdotta con l'articolo 10, comma 2, lettere c) e d) per il Friuli-Venezia Giulia, per la Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano nel prossimo provvedimento utile, e mantenere il meccanismo introdotto per le regioni a statuto speciale dall'articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo che venga rispettata l'autonomia finanziaria delle suddette Regioni speciali e contemporaneamente venga garantita l'invarianza di gettito allo Stato.
9/676-A/33. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.