• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00676-B/011 premesso che: al testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come licenziato dalla Camera, è stato inserito l'articolo 5-bis, mediante l'approvazione di un emendamento dei relatori...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00676-B/011presentato daBARBANTI Sebastianotesto diMercoledì 5 giugno 2013, seduta n. 29

La Camera,
premesso che:
al testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come licenziato dalla Camera, è stato inserito l'articolo 5-bis, mediante l'approvazione di un emendamento dei relatori durante l’iter al Senato;
il suddetto articolo dispone che «senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 21 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze possa autorizzare la cessione di garanzia a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.»;
la norma lascia adito a dubbi e incertezze su come verranno attivate le garanzie, sulle modalità, nei confronti di quali soggetti appartenenti al settore creditizio e finanziario;
l'istituto della garanzia rilasciata dallo Stato prevede la quantificazione degli oneri finanziari da iscrivere in apposito allegato allo Stato di previsione del MEF ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009, ad esempio nel caso della norma di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha previsto il rilascio di garanzia dello Stato ai fini della concessione di finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici avvenuti in Emilia Romagna; in tale occasione a fronte di un tetto massimo di 6 miliardi di finanziamenti, sono stati iscritti oneri per 79 milioni di euro nell'allegato allo Stato di previsione del MEF;
invece, la norma di cui al citato articolo 5-bis, non contiene alcuna previsione sui possibili oneri da iscrivere in allegato per la garanzia, e, considerato che la norma è finalizzata al pagamento integrale dei residui debiti della pubblica amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012, trattandosi di importi anche eccedenti 60 miliardi di euro, si rileva l'opportunità di chiarimenti sui rischi che il Governo si assume con tale disposizione;
inoltre, il testo appare lacunoso anche nei riguardi di come si attiveranno le garanzie, se verranno rilasciate per qualsiasi debito contratto alle pubbliche amministrazioni o solo per i debiti delle amministrazioni centrali;
non si ritiene sufficiente il testo in merito alla certezza che l'operazione di rilascio di garanzie avvenga nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a presentare una relazione annuale al Parlamento per l'attivazione delle operazioni di cessioni di garanzie per il pagamento dei suddetti debiti;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la sottoposizione delle operazioni di cessione di garanzia al parere vincolante delle Commissioni parlamentari di merito di Camera e Senato, per la valutazione della neutralità sui saldi di finanza pubblica delle attivazioni di garanzia ed i relativi oneri.
9/676-B/11. (Testo modificato nel corso della seduta)  Barbanti, Castelli, Pisano, Cariello.