• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01854/001/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 1854, impegna il Governo: a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del decreto...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1854/1/020304 presentato da LORENZO BATTISTA
mercoledì 8 aprile 2015, seduta n. 002

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1854,
impegna il Governo:
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 e di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso dal Senato in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all'introduzione nel testo di tale decreto di "una disposizione che - al fine di salvaguardare posizioni già acquisite - garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l'importazione, la detenzione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110";
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario e al diritto internazionale in materia, e a disporre che l'obbligo di denuncia della detenzione di caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga sostituito, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l'obbligo di comunicazione al locale ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 solo quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevolmente trasformabili in armi automatiche, con l'esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è meramente estetica;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere garantita una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica Sportiva, anche attraverso la previsione di licenze speciali;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico.
(0/1854/1/020304)
BATTISTA, VACCARI, LUCIANO ROSSI, CALEO, BROGLIA, DI BIAGIO, BILARDI