• C. 2902 EPUB Proposta di legge presentata il 24 febbraio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.2902 Disposizioni in materia di pubblicità e accesso dei cittadini alle ordinanze di protezione civile e ai dati relativi alle gestioni commissariali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2902


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COZZOLINO, TONINELLI, NUTI, D'AMBROSIO
Disposizioni in materia di pubblicità e accesso dei cittadini alle ordinanze di protezione civile e ai dati relativi alle gestioni commissariali
Presentata il 24 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituendo il Servizio nazionale della protezione civile, ha introdotto, con l'articolo 5 comma 2, lo strumento dell'ordinanza di protezione civile. Tale strumento utilizzabile esclusivamente a seguito della dichiarazione formale dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, è stato pensato come lo strumento fondamentale per affrontare condizioni di crisi assolutamente eccezionali, quali quelle creati da calamità naturali. Proprio per questa finalità la legge n. 225 del 1992 prevedeva la possibilità che tali ordinanze avessero il potere di dettare disposizioni in deroga alla normativa ordinaria.
      Purtroppo, però, nel corso degli anni si è fatto un uso prima distorto e successivamente un vero e proprio abuso di tali ordinanze.
      Grazie anche alla frequenza con cui si ricorre alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla lunga durata di questa condizione eccezionale, favorite inoltre dal disposto dell'articolo 5, comma 3, ora abrogato, per molti anni si è fatto un uso estremamente frequente e in molti casi eccessivo e per finalità oggettivamente diverse da quelle per le quali lo strumento dell'ordinanza di protezione civile era stato istituito. Limitando l'analisi a partire dall'anno 2001, 200 sono state le ordinanze di protezione civile emanate nel triennio 2001-2003, 223 nel triennio 2004-2007, 279 nel triennio 2007-2009 e 217 nel triennio 2010-2012.
      Tale ampio ricorso alle ordinanze di protezione civile è stato favorito dalla possibilità, prevista dall'articolo 5, comma 5, di derogare alle norme vigenti, oltre che dalla gestione impropria che per diversi anni è stata operata in merito all'organizzazione dei cosiddetti grandi eventi, dei quali l'EXPO Milano 2015 è l'ultimo.
      Poiché alle ordinanze di protezione civile si è fatto ricorso non solo per affrontare situazioni di emergenza determinate da disastri e da calamità naturali, ma anche per fronteggiare emergenze sociali e ambientali, quali ad esempio la gestione del ciclo dei rifiuti, il traffico e la mobilità, l'immigrazione le carceri, che potevano più propriamente essere affrontate con strumenti quali la decretazione d'urgenza e le successive leggi di conversione in legge, si è dato vita ad una sorta di micro ordinamento parallelo del quale, però, è molto difficile lo studio sistematico e approfondito anche da parte di esperti del diritto.
      Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, ha modificato notevolmente la situazione pregressa, in particolare prevedendo un limite certo alla durata dello stato di emergenza e alla conseguente gestione commissariale. Ha inoltre recepito quanto già stabilito dall'articolo 40-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che aveva eliminato i grandi eventi dall'ambito di competenza della protezione civile mediante l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001.
      Premesso che dal 2012 sono state diverse le norme che hanno disposto deroghe al nuovo limite massimo per la durata degli stati di emergenza, la ricca produzione di ordinanze di protezione civile alla quale si è dato vita prima del citato decreto-legge n. 59 del 2012 e il gran numero di ordinanze che si continuano a emanare (si tenga conto, a titolo di esempio, che nel 2014 sono state 78 le nuove ordinanze) rendono necessario un intervento normativo volto a favorire e ad assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle ordinanze di protezione civile emanate nel corso degli anni, nonché la trasparenza delle gestioni commissariali.
      Nonostante nel corso degli anni siano state emanate ordinanze di protezione civile omnibus od ordinanze che dettavano novelle a ordinanze già in vigore, non esiste un accesso pubblico e gratuito di questi provvedimenti che ne consenta la consultazione nel testo storico e nel testo vigente.
      Poiché l'unica forma di consultazione possibile è quella tramite il testo storico riportato nella Gazzetta Ufficiale all'atto della pubblicazione. In merito alla trasparenza delle gestioni commissariali la normativa vigente, all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, prevede la rendicontazione a chiusura delle gestioni commissariali e la pubblicazione di tali rendiconti nel sito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Allo stato, però, non vi è una norma che consenta di monitorare in corso d'opera l'evolversi di una gestione commissariale e, conseguentemente, neppure lo stato di avanzamento e l'efficacia delle disposizioni adottate al fine del superamento dello stato di emergenza.
      Infatti risulta estremamente arduo ricostruire l’iter della normativa e degli atti adottati per stati di emergenza che si sono protratti per periodi anche pluriennali e in merito ai quali sono state emanate molteplici disposizioni anche con ordinanze di protezione civile vertenti su altro argomento. A tale proposito il principio di facilitare la consultazione pubblica delle ordinanze di protezione civile è stato riconosciuto dalla mozione unitaria in materia di semplificazione normativa n. 1-00509, approvata a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2014.
      Conseguentemente a quanto rilevato, la presente proposta di legge, all'articolo 1, dispone la realizzazione di un database in formato elettronico, a cura del Dipartimento per gli affari giuridici e amministrativi della Presidenza del consiglio dei ministri, che consenta la consultazione nel testo storico e nel testo vigente di tutte le ordinanze di protezione civile. Tale database dovrà essere reso accessibile gratuitamente attraverso il portale Normattiva.
      L'articolo 2 novella l'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge n. 225 del 1992, prevedendo che la relazione governativa prevista debba dare conto di una serie di informazioni sugli stati di emergenza e sulle gestioni commissariali.
      L'articolo 3 prevede, da parte dei commissari delegati alla gestione degli stati di emergenza l'apertura di siti internet che diano conto delle informazioni gestionali, finanziarie e organizzative adottate nel corso delle gestioni commissariali.
      L'articolo 4 stabilisce la totale accessibilità degli atti emanati dal Dipartimento della protezione civile.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Accesso pubblico alle ordinanze di protezione civile tramite il portale Normattiva).

      1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza una banca dati pubblica, in formato elettronico, nella quale siano consultabili, nel testo storico e nel testo vigente, i testi delle ordinanze recanti disposizioni di protezione civile.
      2. L'accesso pubblico alla banca dati di cui al comma 1 è consentito in forma gratuita attraverso il portale Normattiva.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225).

      1. Al comma 4-quinquies dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione il Governo fornisce, altresì, in merito agli stati di emergenza e delle gestioni commissariali, i dati aggregati relativi ai responsabili, al personale, agli apparati, alle procedure di gara e ai relativi oneri».

Art. 3.
(Trasparenza e pubblicità dei dati relativi alle gestioni commissariali attivati a seguito di stati di emergenza).

      1. Al fine di rendere trasparenti le gestioni commissariali attivate a seguito degli stati di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

come da ultimo modificato dalla presente legge, entro due mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i commissari delegati pubblicano, tramite l'attivazione di un apposito sito internet, i dati relativi alle informazioni gestionali, finanziare e organizzative utili per valutare l'efficacia e lo stato di avanzamento degli interventi. Nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è riservato uno spazio alla pubblicazione degli indirizzi internet dei siti attivati ai sensi del periodo precedente.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a stabilire le categorie di informazioni destinate alla pubblicazione di cui al comma 2.
Art. 4.
(Accesso agli atti del Dipartimento della protezione civile).

      1. Gli atti e i provvedimenti emanati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i documenti in possesso del medesimo Dipartimento, gli atti e i provvedimenti delle gestioni commissariali di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificato dalla presente legge, nonché i documenti in loro possesso sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta, in deroga al principio dell'interesse diretto, concreto e attuale da parte del richiedente, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Per l'accesso agli atti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dei commi 1, lettere b), c) e d), e 6, lettera e), dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.