C. 3029 EPUB Proposta di legge presentata il 13 aprile 2015
Atto a cui si riferisce:
C.3029 Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'adozione di criteri e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3029 |
In tal modo, le spese di notificazione, che incidono sull'onere dell'intera multa, vanno ben al di là dei costi veramente sostenuti dai comuni e rappresentano una vera e propria tassazione indiretta a carico degli automobilisti.
È opportuno ricordare che in caso di impossibilità della contestazione immediata dell'infrazione si può provvedere alla successiva notificazione del verbale ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada. Il comma 4 del predetto articolo pone espressamente a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria anche le spese di accertamento e di notificazione del relativo verbale. Non sono tuttavia specificati le modalità e i termini nei quali le operazioni debbano svolgersi e i comuni possono operare con assoluta discrezionalità nella determinazione degli importi di queste spese.
È cosa legittima e di buon senso che alla sanzione si sommino le spese vive sostenute per riscuoterla, ma non è giustificabile che le amministrazioni locali abusino di questo meccanismo, gonfiando tali spese per risanare i loro bilanci e facendo così passare in secondo piano la funzione rieducativa della sanzione.
Inoltre, a causa di queste pratiche, le spese di notificazione possono subire e di fatto subiscono, come dimostra uno studio condotto dalla rivista «Quattroruote», oscillazioni cospicue da comune a comune, comportando così una diversità di trattamento altrettanto ingiustificata fra i cittadini.
Per porre un freno a questa tendenza, la presente proposta di legge inserisce il comma 4-bis nell'articolo 201 del codice della strada, che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri e dei limiti che le amministrazioni comunali devono osservare nella determinazione degli importi di tali spese.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4».