• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00266 IDEM, PUPPATO, SOLLO, SCALIA, FRAVEZZI, SPILABOTTE, RUTA, PEZZOPANE, BERTUZZI, LO GIUDICE, SAGGESE, D'ADDA, FABBRI, MATTESINI, CUOMO, CARDINALI, ASTORRE, ALBANO, DALLA ZUANNA, VALDINOSI,...



Atto Senato

Interpellanza 2-00266 presentata da JOSEFA IDEM
giovedì 16 aprile 2015, seduta n.432

IDEM, PUPPATO, SOLLO, SCALIA, FRAVEZZI, SPILABOTTE, RUTA, PEZZOPANE, BERTUZZI, LO GIUDICE, SAGGESE, D'ADDA, FABBRI, MATTESINI, CUOMO, CARDINALI, ASTORRE, ALBANO, DALLA ZUANNA, VALDINOSI, FAVERO, GIACOBBE, CUCCA, Elena FERRARA, DI GIORGI, CASALETTO, PANIZZA, DI BIAGIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

gli sportivi dilettanti, compresi tecnici ed allenatori, possono ricevere compensi per lo svolgimento della propria attività secondo un trattamento fiscale disciplinato dall'art. 37 della legge n. 342 del 2000, relativo alle disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), concernente disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica;

la normativa vigente, in particolare, prevede agevolazioni fiscali per l'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e, secondo l'art. 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è disposto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati da organi quali il CONI, le Federazioni sportive nazionali, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), da enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto, rientrino nella categoria dei "redditi diversi". La definizione di "redditi diversi" inquadra tale categoria di compensi al di fuori di quella di redditi di capitale, ovvero non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, o di società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione al lavoro dipendente;

l'art. 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, stabilisce espressamente che nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, cui si riferisce la disposizione dell'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR, vadano ricomprese "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica", ossia che la norma si applichi anche per tecnici, allenatori e dirigenti che lavorano nelle associazioni sportive dilettantistiche;

la legge prevede (art. 69, comma 2, del TUIR) che i redditi percepiti da coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica non concorrano a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro, questi ultimi sono da riferirsi al totale dei redditi e non ai singoli compensi erogati. Al di sotto di tale soglia, quindi, non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta, mentre in relazione alle parti eccedenti tale somma, vi è una disciplina differente a seconda che si raggiunga, o meno, l'ulteriore limite dei 28.158,28 euro;

i redditi percepiti nel mondo dello sport dilettante, quindi, godono di un regime fiscale agevolato in ragione della loro appartenenza alla categoria dei redditi diversi (e pertanto collocati al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente), ovvero il reddito percepito deve essere marginale né può costituire l'unica o la primaria fonte di sussistenza per il dilettante;

nel mondo della formazione, però, sono stati anche istituiti percorsi di formazione specifici, volti a creare figure formate professionalmente per lavorare nel mondo sportivo; il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127" ha disciplinato la trasformazione degli Isef (Istituti superiori di educazione fisica) e l'istituzione dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. Nonostante tale 'evoluzione', però, non è stata prevista alcuna misura per inserire tali professionalità nel mondo del lavoro né per valorizzare competenze e preparazione;

infatti, i requisiti per accedere al lavoro nello sport non consentono di distinguere tra chi ha conseguito una laurea in scienze motorie e chi ha frequentato un semplice corso libero di abilitazione;

considerato che:

in passato, secondo una interpretazione estensiva delle norme, era prassi che a godere delle agevolazioni fiscali fossero sia coloro i quali potevano dichiarare i redditi percepiti dallo sport come "redditi diversi" (ovvero i professionisti di altri mestieri che supportano le associazioni sportive dilettantistiche arrotondando lo stipendio con il proprio operato) sia chi faceva dello sport il lavoro principale (ovvero i laureati in scienze motorie e i diplomati Isef);

questa prassi permetteva ai laureati in scienze motorie (nell'attesa di un albo professionale, dell'inserimento in ruolo nelle scuole elementari, di regole in grado di differenziare tra volontariato sociale nell'ambito del dopolavoro e professione svolta da chi è in possesso di maggiori e specifiche competenze maturate in un percorso di laurea quinquennale) di ottenere, almeno, un reddito "minimo" in un settore, quello dilettantistico, che è quello preponderante per l'ingresso di tali professionalità nel mondo del lavoro nello sport;

dal momento in cui ora, invece, l'interpretazione della normativa sui compensi, in sede di controllo, viene applicata alla lettera dall'autorità amministrativa, le associazioni sportive dilettantistiche tendono a non mettere in regola chi dello sport fa la propria fonte di reddito primaria, ossia il lavoro principale, per via degli oneri che ne conseguono. I costi, infatti, sono difficilmente affrontabili a fronte di risorse disponibili sempre più esigue e le associazioni sportive dilettantistiche preferiscono rivolgersi, in luogo di persone competenti e qualificate, a chi ha la possibilità di dichiarare un "reddito diverso" (inoltre la situazione economica delle associazioni sportive dilettantistiche difficilmente migliorerà per via dei pressanti controlli fiscali a cui gli sponsor incorrono nel momento in cui decidono di supportare l'attività dello sport di base);

attualmente si stanno producendo ricadute sistemiche poco auspicabili, in primis nel settore giovanile, che è quello che richiede le maggiori competenze, e in quello dilettantistico nel complesso, dove si corre il pericolo che intervengano maggiormente persone con conoscenze approssimative;

infine, tale quadro penalizza a giudizio degli interpellanti i laureati in scienze motorie i quali, già illusi dall'idea che ci sarebbero stati adeguamenti sistemici in loro favore dopo la trasformazione del corso Isef in laurea, hanno tutto l'interesse ad avere un lavoro in regola. Ora, invece, essi vedono declassata la propria competenza nei confronti di chi, magari con un semplice corso da istruttore privo di requisiti all'ingresso, si guadagna una paga esentasse; in questo modo, purtroppo, si dequalifica sempre più la carriera universitaria, in quanto investimento inutile e poco proficuo ai fini della carriera lavorativa,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adottare adeguate misure al fine di tutelare le competenze professionali di chi sceglie di lavorare prioritariamente nello sport dilettantistico;

se ritenga necessario attivarsi per promuovere idonee misure al fine di una netta distinzione tra volontariato e prestazioni professionali all'interno dello sport;

se ritenga altresì opportuno delimitare, con chiarezza, i diversi regimi fiscali nello sport, nonché prevedere una semplificazione dell'intera normativa in tema di attività sportiva dilettantistica.

(2-00266)