Testo INTERPELLANZA
Atto a cui si riferisce:
C.2/00937 i passi carrai, ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, rientrano nella fattispecie degli «accessi e diramazioni» e consistono in interventi sull'infrastruttura viaria che...
Atto Camera
Interpellanza urgente 2-00937presentato daPRATAVIERA Emanueletesto diVenerdì 17 aprile 2015, seduta n. 411
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
i passi carrai, ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, rientrano nella fattispecie degli «accessi e diramazioni» e consistono in interventi sull'infrastruttura viaria che consentono immissioni di veicoli da e verso un'area privata laterale e che, come tali, esulano dall'uso ordinario della strada, concretandone un uso eccezionale che deve, quindi, essere assentito, mediante un apposito provvedimento, dall'ente proprietario della strada interessata;
se l'accesso o la diramazione insistono sulla rete stradale di interesse nazionale la competenza è della società ANAS spa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1994, richiamato anche dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
ai sensi della legge n. 449 del 1997, cioè a partire dal lontano 1998, sono iniziati, in base a particolari tabelle e coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS spa del canone sui passi carrai, che hanno comportato aggravi discrezionali al punto che, in alcune regioni, in particolare in Veneto, sono arrivati anche all'8.000 per cento;
così, privati ed imprese i cui accessi insistono su strade statali si sono ritrovati a dover pagare altissimi canoni di concessione verificandosi in tal modo una disparità di trattamento non solo con chi ha accessi su strade non statali ma anche tra cittadini delle diverse regioni;
infatti, il comma 8 del citato articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedeva che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciante si dovesse tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso;
questi criteri sono stati tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada e altro): tali criteri sono stati approvati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società ANAS;
a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l'articolo 16-bis del citato decreto-legge prevede che, per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione di Anas spa; a decorrere dalla 1o gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Si stabilisce inoltre che le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014, in base alla disciplina in vigore fino a tale data, sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali;
tale previsione, comunque, nulla può di fronte agli importi altissimi cui devono far fronte i cittadini e gli imprenditori della regione Veneto i quali entro fine aprile 2015 dovranno corrispondere gli arretrati dovuti per importi che, in alcuni casi, si aggirano anche intorno ai 150/200 mila euro. Una vera catastrofe che, in una situazione di già grave crisi economica, si sta abbattendo su famiglie ed imprese e che sarà destinata, a meno di un tempestivo intervento, non solo a compromettere definitivamente gli aspetti legati alla vita famigliare ma anche a segnare in modo definitivo le attività imprenditoriali;
in tal senso, il difensore civico di Padova nella sentenza del 16 dicembre 2009 rilevando che «la legge n. 449 del 1997 attribuisce inevitabilmente ad ANAS un potere assoluto nell'adeguare le proprie entrate legittimando quest'ultima a pretendere dai titolari delle concessioni l'aumento dei canoni» ha affermato che: «È altresì necessario sottolineare come, se da un lato corrisponde al vero che il potere di autodeterminazione dei canoni attribuito ad ANAS trovi la propria legittimazione in una disposizione normativa statale (...), dall'altro lato è altrettanto evidente come, le situazioni sopra descritte, presentino notevoli aspetti di vessatorietà, iniquità nonché di contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico»; tale giudizio è stato poi condiviso dal difensore civico della regione Veneto –:
quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro interpellato al fine di evitare che cittadini ed imprese, destinatari delle cartelle di pagamento relative agli arretrati, i cui importi sono stati stabiliti in modo unilaterale dall'ANAS spa subiscano gravi pregiudizi personali ed economici;
se non intenda assumere iniziative, nelle opportune sedi di competenza, al fine di pervenire ad una sospensione delle riscossioni in attesa di una tempestiva definizione della questione, anche alla luce delle puntuali osservazioni dei difensori civici di cui sopra con particolare riferimento ai rilievi relativi al contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.
(2-00937) «Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Pisicchio».