• Testo DDL 1878

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Atto a cui si riferisce:
S.1878 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1878
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati BENI, CHAOUKI, REALACCI, IACONO, Roberta AGOSTINI, BASSO, BERLINGHIERI, BIONDELLI, Franco BORDO, BORGHESE, BRAGA, Bruno BOSSIO, CAPONE, CAPOZZOLO, CENNI, CIMBRO, D'AGOSTINO, DE MICHELI, D'INCECCO, FOSSATI, GINOBLE, GOZI, GRIBAUDO, Giuseppe GUERINI, INCERTI, IORI, LA MARCA, LOCATELLI, MALPEZZI, MARCHI, MARCON, MARIANI, MATTIELLO, MELILLA, MIGLIORE, MOGNATO, MORANI, MOSCATT, NARDUOLO, NICCHI, PASTORINO, PELLEGRINO, PIAZZONI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROCCHI, SBERNA, SCUVERA, SERENI, TENTORI, Valeria VALENTE, VALIANTE, VILLECCO CALIPARI e ZACCAGNINI

(V. Stampato Camera n. 1803)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 aprile 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 aprile 2015

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza.

2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.

Art. 3.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.