• Testo DDL 1782

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Atto a cui si riferisce:
S.1782 Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1782
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori VERDUCCI, MATURANI, Stefano ESPOSITO, Gianluca ROSSI, SCALIA, MATTESINI, SPOSETTI, SOLLO, ZANONI, TOMASELLI, Elena FERRARA, FABBRI, CUCCA, BORIOLI, MORGONI, GIACOBBE e PEZZOPANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2015

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

Onorevoli Senatori. -- Obiettivo della presente proposta di legge è quello di disciplinare l'attività di relazione istituzionale svolta, nei confronti dei decisori pubblici, da portatori di interessi privati al fine di influire sul processo decisionale in corso presso le istituzioni. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi si vuole qui intendere l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti. L'esperienza comparata ha infatti dimostrato nel tempo che la regolamentazione delle lobbies, da tempo presente nell'ordinamento degli Stati Uniti («Lobbying Disclosure Act»), del Canada («Lobbying Act») nonché dell'Unione europea («Accordo interistituzionale su un Registro comune per la trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione»), costituisce non solo un'efficace mezzo per accrescere la trasparenza delle istituzioni, ma soprattutto uno strumento essenziale per assicurare l'efficacia delle politiche pubbliche e la più ampia partecipazione della società civile ai processi decisionali.

In Italia, al contrario, l'attività dei cosiddetti «lobbisti» è sempre stata tradizionalmente guardata con notevole sospetto, e in passato anche giuristi autorevoli hanno talvolta esplicitato una sorta di pregiudizio nei confronti dei gruppi di pressione, considerati comunque come una sorta di minaccia alla «purezza» delle Assemblee parlamentari, o in ogni caso, come un elemento patologico e negativo, e dunque da non regolamentare. Tuttavia, in anni più recenti, anche nell'ordinamento italiano si sono registrati diversi, e più favorevoli, orientamenti giurisprudenziali a favore delle cosiddette attività di lobbying. Ad esempio la stessa Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi su questo tema con la sentenza n. 379 del 2004, nella quale in particolare ha sostenuto che le attività di influenza svolte dai portatori di interessi privati nei confronti dei decisori pubblici non sono finalizzate «ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche».

Anche in Italia si sono andati pertanto gradualmente affermando nuovi orientamenti, sia in dottrina che in giurisprudenza, che hanno messo in luce come l'attività di relazioni istituzionali possa essere valutata positivamente ogni qual volta essa risulti funzionale al processo deliberativo, ossia ogni qual volta essa consenta ad esempio di valutare l'impatto delle scelte legislative in atto su coloro che ne saranno i destinatari.

Un'analoga sensibilità nei confronti dell'esigenza di regolamentare l'attività di rappresentanza degli interessi privati si è affermata nello stesso periodo a livello politico.

Durante il governo Monti, in particolare, da una parte è stata annunciata l'intenzione di predisporre una bozza di disegno di legge di regolamentazione delle attività di lobbying e dall'altra attraverso la legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta «Legge Severino»), si è introdotto nel codice penale il reato di «traffico di influenze illecite» (articolo 346-bis), che punisce chi sfrutta in modo improprio le proprie relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Nell'aprile 2013 il Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, nominato dal Presidente della Repubblica dopo le elezioni politiche, ha pubblicato un rapporto che propone, tra le altre cose, l'adozione di misure concrete per disciplinare le attività di lobbying sul modello della normativa in vigore nel Parlamento europeo e negli Stati Uniti.

Il governo Letta, a sua volta, si è occupato della regolamentazione delle attività di lobbying, prima attraverso una consultazione delle principali realtà del settore, e successivamente redigendo una bozza di provvedimento istitutivo dell'«Elenco dei portatori di interessi particolari». Nel luglio 2013 il Consiglio dei ministri ha avviato l'esame preliminare di tale bozza ma senza poi darvi seguito.

Un'iniziativa interessante è stata la creazione di un registro dei portatori di interessi promossa dal Ministero per le politiche agricole e forestali con il decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 2284. Ad aprile 2014 l'elenco dei lobbisti comprendeva 112 soggetti tra singoli professionisti, associazioni di categoria, società di lobbying e aziende.

Nell'aprile 2014 il Governo Renzi, nell'ambito del Programma nazionale di riforma del Documento di economia e finanza, ha previsto la definizione di un provvedimento legislativo per regolare le lobby e le relazioni fra gruppi di interesse e istituzioni a tutti i livelli.

In mancanza di una normativa nazionale, alcune regioni hanno approvato proprie leggi di regolamentazione del settore. La strada è stata aperta dalla Toscana (Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5), seguita dal Molise (Legge regionale 22 ottobre 2004, n. 24) e dall'Abruzzo (Legge regionale 22 dicembre 2010, n. 61). Ulteriori proposte di legge regionale per la disciplina dell'attività di lobbying sono state presentate in Calabria, Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nella XVII legislatura sono ben dodici i disegni di legge di regolamentazione della rappresentanza di interessi particolari presentati in Parlamento, di cui otto al Senato e quattro alla Camera dei deputati.

L'insieme di tali iniziative evidenzia come sia ormai largamente diffusa la consapevolezza che l'interesse pubblico, se esiste, non può che essere il frutto di un processo di confronto con gli interessi particolari e la stessa crisi di rappresentanza dei partiti ha reso più urgente la necessità di regolamentare anche questo aspetto dell'ordinamento.

I tempi sembrano dunque maturi anche nel nostro Paese perché si introduca una nuova normativa che finalmente disciplini anche l'attività dei portatori di interessi particolari, fondamentale per il buon funzionamento della democrazia.

La presente proposta di legge risponde precisamente a questa finalità: definire e regolamentare l'attività di lobbying; migliorare il grado di trasparenza delle relazioni tra i portatori di interessi particolari e i decisori pubblici; garantire procedure certe e trasparenti per qualsiasi atto normativo, assicurando pari opportunità a tutti gli interessi particolari nei processi decisionali; uniformare le regole per le varie istituzioni pubbliche, superando la frammentazione delle leggi regionali.

L'articolo 1 stabilisce che la disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi vada intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti. Tale disciplina, inoltre si conforma ai principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità: la garanzia della trasparenza dei processi decisionali; la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi; l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; la partecipazione ai processi decisionali della società civile e delle rappresentanze di interessi e, al tempo stesso, l'acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

L'articolo 2 fornisce una serie di definizioni indispensabili per assicurare il funzionamento della legge: ad esempio i «rappresentanti di interessi» sono considerati i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi particolari, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, che possano incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero avviare nuovi processi decisionali pubblici. Sono altresì «rappresentanti di interessi» i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi. Vengono poi definiti «portatori di interessi particolari» i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi. Sono considerati «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali; i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane; i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali; i presidenti e i commissari delle autorità indipendenti; i vertici, i consiglieri e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo e delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; i vertici degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente. L'«attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi» viene definita come «ogni attività», non sollecitata da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.

L'articolo 3 disciplina i casi di esclusione, prevedendo che la nuova disciplina normativa non si applichi ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti siano attinenti all'esercizio della propria professione; a coloro i quali intrattengano relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato; ai rappresentanti del Governo o di partiti politici di Paesi stranieri; ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri e trattative ufficiali con membri delle istituzioni pubbliche; alle attività svolte per fini di interesse umanitario e comunque senza scopo di lucro; all'attività svolta da partiti per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione; all'attività di comunicazione istituzionale così come definita dalla normativa vigente; alle comunicazioni scritte e orali rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici alle Commissioni e agli organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o enti pubblici statali e territoriali; all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.

L'articolo 4 attribuisce nuove funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), istituita dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevedendo che essa assicuri, tra le altre cose, anche la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica; garantisca e tuteli la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali; curi, controlli, pubblichi e aggiorni periodicamente il Registro dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 5 della presente legge; pubblichi i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari; trasmetta ai decisori pubblici l’elenco dei soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 5 della presente legge in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza; redige e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti al Registro di cui all'articolo 5 della presente legge svolta nell'anno precedente; gestisca il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 11 della presente legge. La scelta di attribuire tali funzioni all'ANAC è legata alla sua natura di autorità amministrativa indipendente incaricata di attuare la trasparenza e prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni, una missione coerente con le finalità della presente proposta di legge e con la necessità di garantire la massima efficacia delle disposizioni ivi previste.

L'articolo 5 istituisce presso la medesima Autorità nazionale anticorruzione un Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori e, ai sensi del comma 5, l'Autorità trasmetterà ai decisori pubblici i contenuti del Registro in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza e garantirà la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito della sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi del proprio sito internet istituzionale.

L'articolo 6 si occupa dei requisiti che devono essere posseduti dal portatore di interessi ai fini dell'iscrizione nel Registro, al quale, tra le altre cose, il portatore di interessi potrà iscriversi solo dopo aver messo per iscritto l'impegno a rispettare il Codice deontologico che verrà adottato dalla Autorità medesima entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di Relazione istituzionale, tra le quali il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale.

L'articolo 7 detta il regime delle incompatibilità ai fini dell'iscrizione nel Registro, mentre l'articolo 8 tra i doveri degli iscritti al Registro prevede quello di trasmettere ogni anno, per via telematica, all'Autorità una relazione annuale sull'attività di relazioni istituzionali svolta nell'anno precedente. L'Autorità, a sua volta, ai fini della trasmissione al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, del Rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, lo trasmette anche al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione. Il Rapporto è contestualmente pubblicato nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi del sito internet istituzionale dell'Autorità.

L'articolo 9 stabilisce invece le facoltà degli iscritti al Registro, mentre l'articolo 10 è dedicato ai doveri dei decisori pubblici.

L'articolo 11 infine è dedicato alle sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di Relazione istituzionale senza essere iscritto al Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, mentre la violazione degli obblighi previsti dal Codice deontologico è punita con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Infine, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione al Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della Relazione di cui all'articolo 8, comma 1, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni sono punite con sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e con provvedimenti di censura, sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali, e persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi;

c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

d) favorire la partecipazione ai processi decisionali da parte della società civile e delle rappresentanze di interessi;

e) consentire l'acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) «rappresentanti di interessi», i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera c), direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera b), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «portatori di interessi particolari», i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come definita alla lettera d), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della predetta attività di cui alla lettera d);

c) «decisori pubblici», i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali; i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane; i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali; i presidenti e i commissari delle autorità indipendenti; i vertici, i consiglieri e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo e delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; i vertici degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

d) «attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi», ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici;

e) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 3.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti siano attinenti all'esercizio della propria professione;

b) a coloro i quali intrattengano relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

c) ai rappresentanti del Governo o di partiti, movimenti e gruppi politici di Paesi stranieri;

d) ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri e trattative ufficiali con rappresentanti delle istituzioni pubbliche;

e) alle attività svolte per fini di interesse umanitario e comunque senza scopo di lucro;

f) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

g) all'attività di comunicazione istituzionale come definita dalla normativa vigente;

h) alle comunicazioni scritte e orali rese, nel corso di audizioni e di incontri pubblici, alle Commissioni e agli organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o enti pubblici statali e territoriali;

i) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.

Art. 4.

(Funzioni e compiti dell'Autorità)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. L'ANAC:

a) assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;

b) garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;

c) cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi;

d) pubblica i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;

e) trasmette ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti al Registro pubblico dei rappresentanti di interessi in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;

f) redige e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività svolta nell’anno precedente dagli iscritti al Registro pubblico dei rappresentanti di interessi;

g) gestisce il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dalla legge.

7-ter. Ai fini di cui al comma 7-bis l’ANAC, nell'ambito del proprio sito internet istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi, facilmente accessibile ed identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività».

2. Alle attività di cui alla presente legge l’Autorità provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 5.

(Istituzione del Registro pubblico
dei rappresentanti di interessi)

1. È istituito presso l'Autorità il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato «Registro».

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi nel Registro.

3. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici, sono indicate le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;

b) i dati identificativi del portatore di interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazioni istituzionali;

c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali;

d) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto.

5. L'Autorità trasmette ai decisori pubblici i contenuti del Registro in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza e garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito della sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi del proprio sito internet istituzionale.

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nel Registro e Codice deontologico)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi:

a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b) deve essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro;

c) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.

2. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il Codice deontologico, di seguito denomitato «Codice», adottato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi, prevedendo:

a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;

b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo, ovvero con il nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini della iscrizione e successivamente nell'esercizio dell’attività di rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;

d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi;

f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

i) il divieto di offrire al decisore qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a complessivi 150 euro per ogni anno di attività;

l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;

m) fermo restando quanto stabilito all’articolo 11 della presente legge, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti in capo ai rappresentanti di interessi particolari, nonché le relative modalità di applicazione.

4. Il Codice è pubblicato nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi del sito internet istituzionale dell'Autorità.

5. L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrative.

Art. 7.

(Incompatibilità)

1. Non possono iscriversi al Registro durante il loro mandato o il loro incarico e comunque nell'anno successivo al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico:

a) i decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici;

c) i soggetti titolari di incarichi conferiti da parte di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non possono altresì essere iscritti al Registro, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti e associazioni politiche o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti e professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti al Registro.

3. In caso di sopravvenienza delle condizioni ostative all'iscrizione al Registro previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Autorità provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dal Registro medesimo.

Art. 8.

(Doveri degli iscritti nel Registro e attività di verifica da parte dell’ANAC)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, per via telematica, all'Autorità, sotto la propria responsabilità, una relazione annuale concernente l'attività di relazioni istituzionali, svolta nell'anno precedente.

2. La relazione contiene:

a) l'elenco delle attività di relazioni istituzionali poste in essere, specificando gli incontri o i contatti avuti con i decisori pubblici;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività.

3. L'Autorità può richiedere agli iscritti al Registro, ove necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

4. Le suddette relazioni sono pubblicate nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi del sito internet istituzionale dell'Autorità.

5. Il rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi di cui all’articolo 19, comma 7-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, è trasmesso al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione. Il rapporto è contestualmente pubblicato nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi del sito internet istituzionale dell'Autorità.

Art. 9.

(Diritti degli iscritti al Registro)

1. Il rappresentante di interessi iscritto al Registro ha facoltà di:

a) presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento visibile identificativo della propria identità e del portatore di interessi per cui lavora;

c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli ministri e i provvedimenti interministeriali, ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e della relativa disciplina attuativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, n. 170, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009;

d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 del presente articolo da parte dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Art. 10.

(Doveri dei decisori pubblici)

1. Il decisore pubblico non può rifiutare di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché pertinente all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto al Registro.

2. Il decisore pubblico menziona nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse degli atti amministrativi, le attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi di cui è venuto a conoscenza nel corso del processo decisionale, allegandovi la documentazione ricevuta.

3. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni relativi ai processi decisionali su atti normativi e regolamentari ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c).

4. Il decisore pubblico che abbia riscontrato nell’attività del rappresentante di interessi iscritto al Registro violazioni del Codice o delle disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione all'Autorità.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), senza essere iscritto al Registro è punito con la sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. La violazione degli obblighi previsti dal Codice è punita con la censura ovvero con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

3. Il rappresentante di interessi che fornisca false informazioni all'atto dell’iscrizione al Registro o nei successivi aggiornamenti, ometta di depositare la relazione di cui all'articolo 8, comma 1, fornisca false informazioni nella relazione medesima o non ottemperi alla richiesta di integrare le informazioni, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e con provvedimenti di censura, sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'Autorità con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato.

5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di tre anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.