• Testo DDL 1792

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Atto a cui si riferisce:
S.1792 Disposizioni concernenti la conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1792
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PALERMO e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2015

Disposizioni concernenti la conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale

Onorevoli Senatori. -- La conservazione di ovociti consente una possibilità di procreazione sia a donne che stanno per sottoporsi a chemioterapia, o ad altri trattamenti pericolosi per la fertilità, sia a donne che desiderano proteggere il proprio patrimonio ovocitario dal progredire del tempo. Va detto inoltre che, se esistono richieste da parte delle grandi associazioni scientifiche che si occupano dei problemi della sterilità di essere sempre molto espliciti nel dichiarare che queste procedure hanno carattere sperimentale (non c’è ancora un numero di successi sufficienti per stabilire le probabilità di gravidanza), non sono ancora concluse le indagini sugli effetti della crioconservazione prolungata sui nati. D’altra parte, i progressi delle conoscenze in questo settore avanzano con grande rapidità. I dati clinico-statistici si stanno accumulando velocemente e non è pertanto scorretto lasciare aperta la porta di una speranza sia a donne già così drasticamente colpite, che a donne che stanno investendo molto nel loro avvenire professionale. Le condizioni di vita delle donne italiane sono da tempo sotto osservazione internazionale sia a causa del cumulo di ore di lavoro che deriva dai loro differenti ambiti professionale, familiare, di cura che per le condizioni diseguali nelle quali i loro differenti profili si realizzano. Basta scorrere le statistiche internazionali per coglierne i punti critici, per toccare con mano quanto siamo lontani da Paesi che consideriamo, sbagliando, uguali al nostro. In condizioni di questo genere mettere al mondo dei figli può diventare un atto di eroismo, un lusso che molte donne non si possono permettere. Per molte altre, quando sarà arrivato finalmente il momento giusto, potrebbe essere troppo tardi, viste le «trappole» che la biologia spesso tende, quando età biologica ed età sociale si allontanano. Il congelamento di ovociti può, allora, essere considerato una forma di risarcimento, un «ammortizzatore scientifico», che medicina e biologia ci consegnano per proteggere le donne dai danni che lo stile di vita tipico dei Paesi occidentali contemporanei procura loro, costringendole a subordinare le scelte di procreazione al percorso professionale. Si tratta, com’è ben noto, di una decisione obbligata che comporta, di fatto, di spostare in avanti i progetti di genitorialità, nel momento in cui le donne diverranno molto meno fertili a causa del processo di invecchiamento del loro patrimonio ovocitario, circostanza che le penalizza fortemente. Anche gli uomini non sono immuni da problemi di fertilità a causa di stressanti stili di vita e di minima informazione sul diritto alla preservazione della fertilità. Ci troviamo dinanzi a poca prevenzione e alla mancata abitudine di recarsi da specialisti per effettuare visite di controllo periodiche. In passato l’unica visita era quella che avveniva per la leva militare che, essendo stata abolita, non consente più un primo approccio con la sfera riproduttiva maschile. Per questa ragione lo Stato dovrebbe farsi carico del problema e assumersi la responsabilità di garantire anche nelle condizioni suddette la possibilità di procreare. Attualmente nelle strutture pubbliche è possibile crioconservare gameti e tessuto gonadale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) solo se si è intrapreso un ciclo di procreazione medicalmente assistita oppure se il soggetto sta per sottoporsi a cicli di chemioterapia. Nelle strutture private, a pagamento, è invece sempre possibile crioconservare gameti e tessuto gonadale. L’impossibilità di accesso alla conservazione di gameti e di tessuto gonadale sempre per fini autologhi, ovvero per preservare la propria fertilità, nelle strutture pubbliche o private convenzionate, determina una lesione del principio di uguaglianza e dei principi costituzionali, creando disuguaglianze in base alle possibilità economiche e ledendo in tal modo anche il principio di prevenzione, fondamentale in medicina. In questo modo è, tra l’altro, presumibile che i costi necessari a soddisfare i desideri di procreazione delle coppie saranno molto più alti e in parte a carico del SSN.

All’articolo 1 sono enunciate le finalità nel rispetto delle norme vigenti, l’articolo 2 identifica le strutture e le modalità per la crioconservazione dei gameti e dei tessuti gonadali, finalizzata alla tutela della fertilità, a carico del Servizio sanitario nazionale; all’articolo 3 si prevede che sia rinnovato annualmente il consenso al mantenimento nello stato di crioconservazione dei gameti o del tessuto gonadale, mentre all’articolo 4 sono elencati i divieti e le sanzioni; all’articolo 5 è prevista la promozione di campagne informative da parte del Ministero della salute. Il disegno di legge è stato redatto con la collaborazione dell’associazione «Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica» e di esperti del settore, ed è già stato presentato nella precedente legislatura dai parlamentari radicali nei due rami del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la crioconservazione di gameti umani e di tessuto gonadale ai fini del loro successivo utilizzo per la preservazione della propria fertilità e per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 2.

(Modalità)

1. La crioconservazione di gameti e di tessuto gonadale in età potenzialmente fertile per le finalità di cui all'articolo 1 è a carico del Servizio sanitario nazionale in strutture pubbliche e private autorizzate, in base alle disposizioni vigenti in materia, per gli usi e secondo le modalità consentiti dalla legge.

2. La crioconservazione di gameti e di tessuto gonadale è inoltre sottoposta all'osservanza delle norme in vigore in materia di trattamento, conservazione e tracciabilità.

Art. 3.

(Consenso informato)

1. Il consenso alla crioconservazione è espresso in forma scritta e rinnovato annualmente dai soggetti interessati.

Art. 4.

(Divieti e sanzioni)

1. L'utilizzo a scopi riproduttivi post mortem di gameti femminili e maschili può avvenire solo con il consenso espresso della persona da cui provengono secondo le modalità di cui all'articolo 3, nonché nel testamento.

2. Sono vietate la pubblicizzazione e la commercializzazione di gameti e di tessuto gonadale. Per commercializzazione si intende la cessione di materiale genetico a titolo non gratuito in modo da coinvolgere un numero indeterminato di soggetti. Non è punibile la cessione di materiale genetico a titolo gratuito.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un 1.000.000 di euro.

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

6. Qualora all'interno di una struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 2 sia eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

Art. 5.

(Campagne informative)

1. Il Ministero della salute promuove campagne informative annuali sulla possibilità di preservare la fertilità dei cittadini, anche tramite crioconservazione dei gameti e del tessuto gonadale, ovarico o testicolare, indicandone le modalità e le strutture autorizzate sul territorio.