• Testo DDL 1828

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Atto a cui si riferisce:
S.1828 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1828
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)
e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2015

Ratifica ad esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d’Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l’8 giugno 2007

Onorevoli Senatori. --

a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile costituisce, insieme all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. La volontà espressa in maniera congiunta dalle Parti ad addivenire ad un testo più rispondente alle attuali richieste cinematografiche, in linea con le mutate esigenze normative -- rispetto al precedente Accordo in materia, ancora in vigore -- è finalizzata a fornire uno strumento di facilitazione alla produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possono essere di fulcro nell'ambito commerciale-industriale, rendendosi competitivi, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Brasile ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.

In particolare:

L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione cinematografica» ed individua le Autorità competenti.

L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.

L'articolo 3 individua le procedure che le Autorità competenti dovranno seguire ai fini dell'approvazione delle domande e stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo 4 precisa che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico.

L'articolo 5 stabilisce i luoghi in cui dovranno essere realizzate le riprese ed autorizza l'impiego di cittadini del Paese ove vengono realizzate le riprese.

L'articolo 6 precisa, per ciascun film coprodotto, negativi e stampe da prevedere ed il loro utilizzo.

L'articolo 7 definisce le tipologie delle versioni linguistiche che si possono realizzare da ciascuna coproduzione cinematografica.

L'articolo 8 stabilisce l'apporto finanziario dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 9 fissa i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.

L'articolo 10 si riferisce alla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati.

L'articolo 11 specifica lo stato giuridico che devono possedere, per la partecipazione ad una coproduzione cinematografica, gli autori, gli attori ed il personale tecnico-artistico coinvolto.

L'articolo 12 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o il Brasile siano legati da un Accordo di coproduzione ufficiale.

L'articolo 13 riguarda le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica.

L'articolo 14 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 15 delinea l'identificazione della coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale.

L'articolo 16 prevede la presentazione dei film coprodotti in Festival internazionali.

L'articolo 17 afferma che all'importazione, alla distribuzione ed alla proiezione di produzioni cinematografiche di entrambi i Paesi non verranno applicate alcune restrizioni.

L'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigili sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, sottoponendo alle Autorità competenti delle due Parti, eventuali modifiche che si ritengono necessarie.

L'articolo 19 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo ed annulla e sostituisce il precedente Accordo di coproduzione cinematografica esistente tra i due Paesi.

Definisce, altresì, le condizioni che determinano la cessazione dell’Accordo, assicurandone, in tale caso, il mantenimento dei benefici per le coproduzioni già in stato di avanzamento.

L'articolo 20 stabilisce le procedure da adottare per poter apportare modifiche all'Accordo.

L'articolo 21 definisce le modalità da seguire in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

Nell'Allegato vengono delineate le procedure da osservare ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e nel caso si dovessero verificare modifiche contrattuali.

L'Allegato riporta un elenco dei documenti da corredare all'istanza, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso, con riserva di approvazione.

b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Croata costituisce, congiuntamente all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Croazia ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.

In particolare:

L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione».

L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.

L'articolo 3 individua le «Autorità competenti».

L'articolo 4 stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo 5 stabilisce i luoghi ove dovranno essere realizzate le riprese e specifica la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 6 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 7 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o la Croazia sono legati da un Accordo di coproduzione ufficiale.

L'articolo 8 precisa per ciascun film di coproduzione i negativi da prevedere, il loro uso e le versioni linguistiche.

L'articolo 9 riguarda le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica e l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.

L'articolo 10 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.

L'articolo 11 prevede le coproduzioni gemellate e ne stabilisce le condizioni.

L'articolo 12 riguarda la ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati.

L'articolo 13 precisa gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.

L'articolo 14 stabilisce che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.

L'articolo 15 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 16 riguarda l'identificazione dei film di coproduzione attraverso la dicitura «coproduzione Italo-Croata» o «coproduzione Croato-Italiana».

L'articolo 17 prevede la presentazione di film di coproduzione in Festival internazionali.

L'articolo 18 si riferisce alla norme di procedura della coproduzione -- fissate dalle Autorità competenti di entrambe le Parti -- ed alle modalità di presentazione dell'istanza per la qualificazione.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigili sull'applicazione dell'accordo nonché sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e che sottoponga alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche ritenute necessarie.

L'articolo 20 concerne il rispetto degli obblighi internazionali delle Parti contraenti.

L'articolo 21 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua conferma. Definisce, altresì, in caso di denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, che le coproduzioni già in stato di avanzamento non perdano i benefici derivanti dell'Accordo stesso.

L'articolo 22 stabilisce le modalità di apportare modifiche all'Accordo.

L'articolo 23 definisce le modalità da adottare in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

L'Allegato comprende le norme di procedura da seguire ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e in caso di modifiche contrattuali.

Riporta un elenco dei documenti da corredare all'istanza, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione.

c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele costituisce, congiuntamente all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi.

L'Accordo, infatti, facilitando la produzione congiunta di opere filmiche, non offre soltanto una modalità da percorrere nella realizzazione di forme di cooperazione in ambito culturale, ma costituisce, altresì, un valido strumento di incentivo nella sfera più prettamente commerciale e lavorativa, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli di altri Paesi.

Per tali ragioni le Parti hanno reciprocamente manifestato l'intento di addivenire ad un testo che vada incontro alle odierne richieste cinematografiche, in linea con le mutate esigenze normative ed, in tale senso, maggiormente rispondente rispetto al precedente Accordo in materia firmato tra i due Paesi nel 1985.

Nello specifico:

L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione» e di «coproduttore» ed individua le «Autorità competenti» a pronunciarsi nell'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi e benefici dei film nazionali.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo 4 stabilisce i luoghi ove potranno essere realizzate le riprese.

L'articolo 5 individua le nazionalità dei produttori e di tutto lo staff coinvolti nella coproduzione cinematografica, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 6 definisce le tipologie delle lingue ammissibili nei dialoghi e nella narrazione delle coproduzioni.

L'articolo 7 fissa le quote minime e massime da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori.

L'articolo 8 precisa per ciascuna coproduzione cinematografica i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale, ai materiali originali della coproduzione, ai negativi ed ad loro utilizzo.

L'articolo 9 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con uno o più Paesi con cui l'Italia o lo Stato di Israele siano legati da un Accordo di coproduzione cinematografica ufficiale.

L'articolo 10 si riferisce all'importazione temporanea ed alla riesportazione di attrezzatura cinematografica, nonché all'ingresso temporaneo ed al soggiorno di artisti e tecnici.

L'articolo 11 precisa che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico.

L'articolo 12 stabilisce le regole sulla commercializzazione della coproduzione.

L'articolo 13 delinea l'identificazione della coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale.

L'articolo 14 indica come parte integrante dell'Accordo di coproduzione il relativo Allegato.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di un organo consultivo, la Commissione mista, definendone compiti e funzioni. Per quanto concerne gli oneri di funzionamento (viaggi e soggiorni) della suddetta Commissione, gli stessi vengono definiti nella prescritta relazione tecnica.

L'articolo 16 stabilisce le modalità da osservare nell'apportare eventuali modifiche all'Accordo.

L'articolo 17 definisce le modalità da adottare in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 18 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, la durata della sua validità, nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'Atto da una delle Parti.

L'Allegato è costituito dalle norme di procedura che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori ed il loro rapporto contrattuale.

Nell'Allegato vengono elencati tutti i documenti da corredare all'istanza per la qualificazione e vengono specificati, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso, con riserva di approvazione.

d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria costituisce, insieme all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire ad maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Ungheria ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.

In particolare:

L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione cinematografica».

L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.

L'articolo 3 individua le «Autorità competenti».

L'articolo 4 stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo 5 stabilisce i luoghi ove dovranno essere realizzate le riprese.

L'articolo 6 specifica la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 7 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 8 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legati da un Accordo di coproduzione ufficiale.

L'articolo 9 precisa per ciascun film di coproduzione i negativi da prevedere, il loro uso e le versioni linguistiche.

L'articolo 10 riguarda le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica.

L'articolo 11 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.

L'articolo 12 riguarda la ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati.

L'articolo 13 precisa gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.

L'articolo 14 stabilisce che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.

L'articolo 15 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 16 riguarda l'identificazione dei film di coproduzione attraverso la dicitura «coproduzione Italo-Ungherese» o «coproduzione Ungherese-Italiana».

L'articolo 17 prevede la presentazione di film di coproduzione in Festival internazionali.

L'articolo 18 si riferisce alla norme di procedura della coproduzione -- fissate dalle Autorità competenti di entrambe le Parti -- ed alle modalità di presentazione dell'istanza per la qualificazione.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigili sull'applicazione dell'Accordo, nonché sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e che sottoponga alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche ritenute necessarie.

L'articolo 20 concerne il rispetto degli obblighi internazionali delle Parti contraenti.

L'articolo 21 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua conferma. Definisce, altresì, in caso di denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, che le coproduzioni già in stato di avanzamento non perdano i benefici derivanti dell'Accordo stesso.

L'articolo, menzionando il precedente Accordo di coproduzione cinematografica esistente tra i due Paesi, lo annulla e lo sostituisce.

L'articolo 22 stabilisce le modalità di apportare modifiche all'Accordo.

L'articolo 23 definisce le modalità da adottare in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

L'Allegato comprende le norme di procedura da seguire ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e in caso di modifiche contrattuali.

Riporta un elenco dei documenti da corredare all'istanza, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;

b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;

c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;

d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge, dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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