• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05420 la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2014) 397 finale, che modifica direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05420presentato daSEGONI Samueletesto diMercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

SEGONI, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, ARTINI, DAGA, ZOLEZZI, MICILLO e MANNINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2014) 397 finale, che modifica direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al 19o considerando afferma fra l'altro che: «La qualità e l'affidabilità delle statistiche dovrebbe migliorare con [...] la soppressione delle disposizioni obsolete in materia di rendicontazione»;
la decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 2 comma 1, paragrafo 2, prescrive che «il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale. Un'operazione preparatoria che precede il recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un'operazione finale di riciclaggio né un'altra operazione finale di recupero di materiale. In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale»;
il decreto ministeriale 13 maggio 2009 (modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato sostituisce Il punto 6.5 dell'Allegato 1 con il seguente: «Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib», pertanto si ammette la possibilità di calcolo presuntivo in entrata e in uscita dai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
il decreto ministeriale ambiente 8 aprile 2008, all'articolo 3, comma 1, prescrive che: «Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo una “zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate”, ma non specifica se gli scarrabili debbano essere muniti di adeguata copertura funzionale a proteggere il contenuto da intemperie, furti e conferimenti impropri, né se le platee debbano essere munite di adeguata copertura di protezione dagli agenti atmosferici. Si fa notare come questa modalità di raccolta sia prassi comune anche nel caso di rifiuti speciali»;
anche volendo escludere i furti all'interno dei centri di raccolta (anche definite «isole ecologiche»), che tuttavia sono cronaca ordinaria, appare evidente come l'utilizzo di cassoni scarrabili non dotati di copertura e lo stoccaggio dei rifiuti in platee scoperte possano falsare enormemente i dati di contabilità dei rifiuti in uscita, in primis perché materiali come carta e cartone, legno e derivati, schiume poliuretaniche contenute in materassi e imbottiti, possono trattenere una considerevole quantità d'acqua, in secundis perché le intemperie possono depositare nei cassoni anche altri residui (foglie, rami, sabbia e altro) che abbassano la qualità e la riciclabilità dei materiali contenuti, contravvenendo al principio comunitario per cui i rifiuti sono gestiti «prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della loro gestione, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia –:
quali iniziative intenda attuare e in quali tempi al fine di:
a) imporre la pesatura obbligatoria in entrata e uscita dai centri di raccolta;
b) imporre l'utilizzo nei centri di raccolta e per i rifiuti speciali di cassoni scarrabili dotati di opportuna copertura e la copertura delle platee attualmente scoperte;
c) fissare criteri per l'attuazione di controlli incrociati dei dati in entrata con quelli in uscita dai centri di raccolta, al fine di scongiurare possibilità di errore nella contabilità generale dei rifiuti e trasmettere in questo modo alla Commissione europea un quadro conoscitivo più aderente alla realtà. (5-05420)