• C. 2956 EPUB Proposta di legge presentata il 12 marzo 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.2956 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2956


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FORMISANO
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate
Presentata il 12 marzo 2015


      

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Onorevoli Colleghi! L'aggressione dei beni illecitamente acquisiti dalla criminalità organizzata e la loro acquisizione allo Stato nei casi previsti dalla legge rappresenta un fondamentale strumento di lotta alla mafia perché vanifica l'accumulo illegale. Il grande impegno e la professionalità dei magistrati e delle Forze dell'ordine stanno consentendo successi sempre maggiori su questo terreno, tanto che l'entità del patrimonio confiscato sembra avere raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro e cresce di giorno in giorno grazie a sequestri, anche di entità rilevante, che sempre più frequentemente si succedono. Tale fatto comincia a impegnare fortemente le strutture dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito «Agenzia», e rende la loro gestione sempre più onerosa per lo Stato. Finora si è prevalentemente ragionato in termini di tendenziale restituzione dei beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali. Ma la situazione che si sta venendo a creare pone diversi problemi: il rafforzamento dell'Agenzia, fondamentale strumento per l'amministrazione di tale compendio; l'accelerazione dei tempi per la consegna a enti locali e ad associazioni, che ne facciano richiesta in tempi rapidi, dei beni congeniali alle loro attività; la messa a frutto attraverso la vendita a stima di mercato e certificata dalle strutture pubbliche dei beni mobili e di quelli immobili non richiesti o non congeniali; un regime agile e certo di gestione delle aziende. Ma, a parte queste esigenze gestionali e contabili, c’è da rilevare che lo Stato che incamera i beni attraverso la confisca rappresenta l'insieme degli interessi pubblici della collettività. È necessario reperire sempre maggiori risorse per un più efficace contrasto alla criminalità organizzata e al contempo per affrontare un'emergenza finanziaria senza precedenti. Quindi, un migliore utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e dei proventi della vendita degli stessi consentirebbe di non abbassare la guardia nel contrasto dell'illegalità e di perseguire obiettivi pubblici generali quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico senza sforare il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo (PIL), pagare i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i territori a rischio idrogeologico.
      La presente proposta di legge intende quindi conseguire alcuni importanti obiettivi:

          1) rendere sempre più efficace ed efficiente l'Agenzia, snellendone le procedure e consentendo l'uso di mezzi più adeguati, tra i quali l'Albo dei beni confiscati con valore costitutivo e di conoscenza legale;

          2) realizzare un bilanciamento tra le esigenze dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti privati, rendendo disponibili per le finalità dello Stato i proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati (e perciò stesso acquisiti dall'erario) in parte per il Fondo unico giustizia e in parte per scopi economici di valenza generale, assumendo significato etico e pedagogico il fatto che lo Stato utilizzi i beni accumulati illegalmente per proprie finalità sociali;

          3) sperimentare la possibilità di rendere produttive le aziende confiscate, che sono più di 1.700, affidandone la gestione a soggetti privati con adeguata professionalità e con il controllo e il sostegno degli enti pubblici, restandone residuale la vendita (oggi tra il sequestro e la confisca il 90 per cento delle aziende fallisce, innescando un messaggio drammatico: quando c’è la criminalità organizzata si lavora).

      Ciò si accompagna a meccanismi più solidi e partecipati di gestione e all'emersione di eventuali situazioni illegali nel settore lavorativo. In definitiva, con la presente proposta di legge si intende rendere sempre più penetrante la lotta alla criminalità organizzata nel versante dell'accumulo illegale, anche affinando i meccanismi di utilizzazione dei beni ad essa confiscati, e nel contempo infliggere uno smacco alla criminalità organizzata proprio con la destinazione dei proventi dei beni illegalmente costituiti a finalità generali: i beni confiscati e il ricavato dalla vendita degli stessi devono essere utilizzati per raggiungere il bene comune. Generare sviluppo e lavoro attraverso i beni accumulati dalla criminalità organizzata nega alla base le finalità delle organizzazioni criminali e consente allo Stato di raggiungere i propri obiettivi, dimostrando che esse non sono mai sicure delle loro illecite acquisizioni e che quindi il crimine non paga.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 45-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

      1. Dopo l'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», è inserito il seguente:
      «Art. 45-bis. – (Albo dei beni confiscati) – 1. È istituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzato, di seguito denominato “Albo”, contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con i dati necessari alla loro individuazione, distinti in base al comune nel quale insistono.
      2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo forma sulla base degli elementi disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro novanta giorni all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.


      3. L'Albo è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 48 del codice).

      1. All'articolo 48 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. L'Agenzia procede senza indugio dopo la loro acquisizione:

                  a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dal sequestro, dei beni mobili registrati, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

                  b) al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulta insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;

                  c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ordine agli effetti sul mercato, e delle partecipazioni societarie;

                  d) all'alienazione degli altri beni mobili»;

          b) al comma 1-bis, dopo le parole: «delle somme» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;

          c) al comma 2, dopo le parole: «alle somme di denaro» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;

          d) al comma 3:

              1) la lettera b) è abrogata;

              2) alla lettera c):

                  2.1) le parole da: «trasferiti» fino a: «della regione» sono sostituite dalle seguenti; «salvo che una delle amministrazioni dello Stato non dichiari, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è situato, a richiesta dell'ente territoriale, da presentare entro i tre mesi successivi alla scadenza del citato termine di un mese, trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;

                  2.2) dopo la parola: «assegnarlo» sono inserite le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;

                  2.3) le parole: «non assegnati» sono soppresse;

          e) il comma 4 è abrogato;

          f) al comma 5;

              1) al quinto periodo, le parole: «e alle fondazioni bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle fondazioni bancarie e ai privati; nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dal competente ufficio dell'Agenzia del territorio, che può comunque modificarla»;

              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato»;

          g) il comma 7 è abrogato;

          h) al comma 8, lettera a), dopo le parole: «dell'impresa confiscata» sono inserite le seguenti: «agli enti locali»;

          i) il comma 10 è sostituito dal seguente:

              «10. Le somme confiscate che non devono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dal presente codice, al netto delle spese per la gestione e per la vendita degli stessi beni, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:

                  a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnate nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;

                  b) il 50 per cento per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 48-bis, del codice).

      1. Dopo l'articolo 48 del codice, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 48-bis. – (Destinazione delle aziende confiscate). – 1. Il regime delle

aziende confiscate e dei beni, mobili e immobili, strumentali alla loro gestione e amministrazione è disciplinato da autonomi decreti legislativi».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 52 del codice).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 del codice è inserito il seguente:
      «4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle confische divenute definitive prima della data di entrata in vigore del presente codice. L'Agenzia, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, può chiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 110 del codice).

      1. All'articolo 110 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente pubblico economico dotato»;

              2) dopo le parole: «Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e sei sedi secondarie»;

              3) le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          b) al comma 2, lettere b) e c), le parole: «e custodia» sono soppresse.

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 111 del codice).

      1. Al comma 3 dell'articolo 111 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;

          b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 112 del codice).

      1. All'articolo 112 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili confiscati in via definitiva:

              a) accertare lo stato di occupazione dei beni immobili quando l'occupazione risulti abusiva o comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

              b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i beni immobili di cui alla lettera a);

              c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferiti agli enti locali»;

          b) al comma 4:

              1) alla lettera a), le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;

              2) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 113 del codice).

      1. All'articolo 113 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:»;

              2) alla lettera b), le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 3, le parole da: «Successivamente» fino a: «comma 1» sono soppresse.

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 113-bis del codice).

      1. All'articolo 113-bis del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

          b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

          c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica dell'Agenzia».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 117 del codice).

      1. Al comma 5 dell'articolo 117 del codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012 l'Agenzia ha piena competenza».

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 118 del codice).

      1. Al comma 1 dell'articolo 118 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 5,472 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

          b) le parole: «per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1,272 milioni di euro per l'anno 2013 e a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Art. 13.
(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.
      2. Gli schemi del decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono adottati anche in mancanza del parere.
      3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) valutazione, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia, al quale

partecipano anche delegati dei Ministeri interessati, della capacità dell'azienda di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, compresi la riconversione e l'ampliamento o la riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;

          b) previsione che, in caso di valutazione e di deliberazione positivi dell'Agenzia, le aziende siano date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti assegnate a imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni; previsione dei tempi, delle modalità e dei procedimenti dell'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;

          c) previsione che, in caso di valutazione negativa, le aziende o i singoli beni siano destinati alla vendita ai sensi del quinto periodo del comma 5 dell'articolo 48 del codice, come sostituito dalla presente legge;

          d) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e all'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;

          e) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell'attività, finanziati con i proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

          f) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla

prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

      5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il regime delle aziende confiscate è disciplinato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 del codice, come da ultimo modificato dalla presente legge.