• Testo DDL 1795

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Atto a cui si riferisce:
S.1795 Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1795
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PEPE e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015

Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo

Onorevoli Senatori. -- L'importanza della RAI va oltre quello che si vede. Quello radiotelevisivo fu uno strumento che contribuì ad una rapida alfabetizzazione ed alla crescita culturale di una intera nazione: dalla affermazione della lingua e dell'identità all'integrazione di popolazioni divise da culture distanti. Oggi si caratterizza, invece, per essere un coacervo complesso di interessi in balìa dei partiti e dei loro interessi variabili, asservito a logiche mercantili poco trasparenti che mettono, troppo spesso, in secondo piano ogni aspetto ideale e culturale.

La RAI è pure uno strumento potente per la promozione, nel mondo, del sistema Italia e, nella percezione comune, di quelli che dovrebbero essere i valori su cui si fonda la nostra società; ma è anche il sistema produttivo, l'azienda, e come tale va governata.

Questo disegno di legge vuole affermare questa semplice evidenza e, al contempo, ridefinire uno strumento di promozione di una moderna cultura multimediale: un laboratorio culturale tendente a riportare alle giuste coordinate una visione -- spesso becera -- della società dell'immagine e, per questa via, anticipatore e banco di prova del futuro ma anche strumento di una crescita che continui ad essere accessibile a tutti.

Il dibattito da cui scaturisce questa proposta di legge è quello che l'associazione «MoveOn Italia» ha animato in questi recenti anni e del quale si è creduto di recepire le migliori intenzioni, cercando di disegnare quei meccanismi utili all'affermazione degli obiettivi indicati, portando la RAI ai cittadini e dandole un'organizzazione moderna e trasparente, funzionale a quel ruolo culturale auspicato. Un ruolo da incubatrice di idee, a disposizione della crescita culturale e civica di ognuno, nell'interesse della comunità, diretta a produrre e promuovere le migliori potenzialità disponibili nel campo dell'informazione, della cultura e della scienza ma anche in settori ad ampio rilievo sociale, come quello dell'economia.

Ci si è perciò voluti rivolgere, in conformità agli obiettivi che si vogliono perseguire, ad un modello semplice ma partecipativo e premiante rispetto ai meriti, oltre che rispettoso di uno spirito che si svincoli da una gestione partitico-familista, al fine di contribuire a ripristinare un'immagine diversa da quella dei «nani e ballerine» che hanno contrassegnato l'Italia degli ultimi decenni.

L'ambizione è quella di rinverdire una crescita sociale, sia culturale che economica, che ha determinato l'affermazione del modello italiano nel mondo, sinonimo di un inconfondibile stile di vita per creatività e capacità di influenzare il comune senso estetico.

L'articolato cerca di affermare questa idea definendo la struttura di una azienda pubblica, indipendente e trasparente, intesa come bene comune e sentita come propria dal cittadino.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta ed i princìpi cui il servizio pubblico radiotelevisivo deve rifarsi.

L'articolo 2 delinea l'assetto aziendale della RAI, connaturato alla sua missione di servizio pubblico.

Negli articoli 3, 4, 5 si ridisegnano gli organi direttivi di governo e di garanzia dell'azienda, e se ne determinano la composizione, le regole ed i criteri di formazione e le competenze.

In particolare si istituisce all'articolo 3 il consiglio di garanzia, che assume i compiti di vigilanza e controllo della Commissione di vigilanza sulla RAI, che è conseguentemente soppressa, e di cui eredita le competenze ma non la dipendenza dalla politica, nonché compiti di tutela e di indirizzo rispetto all'attuazione della riforma, che prevede altresì una nuova disciplina del consiglio di amministrazione, prevista nell'articolo 4, secondo criteri che possano soddisfare la necessità di competenza e democrazia, di trasparenza ed indipendenza di cui alla premessa.

A questo scopo si sono previste all'articolo 6 alcune garanzie di funzionamento generali comuni a tutti i ruoli e valide per aspetti fondamentali della riorganizzazione, indispensabili al perseguimento degli obiettivi del presente disegno di legge.

Con l'articolo 7 si regola e si definisce l'impiego del canone nonché delle risorse economiche con cui l'azienda avrà modo di finanziarsi, disposizioni che costituiscono, pur in un capitolo a parte, un'aspetto fondamentale delle garanzie di cui all'articolo 6.

Nell'articolo 8 si demanda ad un apposito regolamento di attuazione la disciplina degli spazi e delle possibilità di partecipazione del cittadino al progetto, sia nella costituzione degli organismi immaginati dalla norma, sia in merito al giudizio sul prodotto ed all'attribuzione delle risorse.

L'articolo 9 definisce, infine, la possibilità di interessare il consiglio di garanzia per ottenere tutele rispetto al diritto di accesso e fruizione del servizio pubblico in tutte le sue espressioni e modalità nonché rispetto all'amministrazione e alla gestione aziendale in ogni suo asset, ribadendo, peraltro, la validità delle vie di tutela ordinarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi generali e finalità)

1. La presente legge disciplina il servizio pubblico radiotelevisivo, inteso quale strumento essenziale per l'affermazione della lingua, della cultura e dell'identità nazionali e per la promozione della conoscenza delle tradizioni, delle arti, della letteratura italiane e dei valori civici tutelati dalla Costituzione, nonché per la diffusione delle produzioni nazionali e in particolar modo delle produzioni intellettuali.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo tutela e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione basata sul pluralismo delle idee e delle opinioni, mediante l'accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione, alle tecnologie e ai prodotti della comunicazione disponibili, con particolare attenzione all'informazione e alle produzioni indipendenti, rimuovendo le limitazioni legate alle condizioni sociali e alle capacità di spesa di ciascuno.

3. Al fine di garantire l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché di evitare il consolidamento di posizioni di potere derivanti dalla occupazione continuativa di un incarico o di un ruolo nella società affidataria del servizio stesso, i predetti incarichi o ruoli sono attribuiti mediante concorso pubblico cui possono accedere tutti i cittadini italiani che siano in regola con il pagamento del canone di abbonamento, esclusivamente in funzione delle proprie capacità e competenze, comprovate da titoli.

Art. 2.

(Società affidataria del servizio)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con capitale pubblico interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa svolge il servizio pubblico radiotelevisivo in piena indipendenza e autonomia editoriale, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei princìpi del pluralismo, della concorrenza e della libera attività economica nel settore dei media audiovisivi, salvaguardando l'universalità di accesso alle reti.

3. Sono organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa il consiglio di garanzia e il consiglio di amministrazione, con la composizione e le competenze definite, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 3.

(Consiglio di garanzia)

1. Il consiglio di garanzia è composto da quindici membri, che durano in carica tre anni e sono designati con le seguenti modalità:

a) uno nominato dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom);

b) uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) tre eletti dagli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone di abbonamento, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8;

d) uno eletto dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, con voto a maggioranza semplice, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8;

e) tre eletti dal Parlamento riunito in seduta comune dei membri delle due Camere, con voto a maggioranza semplice;

f) sei nominati a seguito di procedura concorsuale pubblica tra gli esperti del settore, ai sensi del comma 4.

2. Il consiglio di garanzia elegge al proprio interno, con voto a maggioranza semplice, il presidente e due segretari con funzioni di vice presidenti.

3. Possono essere designati quali componenti del consiglio di garanzia, ai sensi del comma 1, tutti i cittadini italiani che siano in regola con il pagamento del canone di abbonamento negli ultimi cinque anni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per sei posti di consigliere di garanzia di cui al comma 1, lettera f), da tenere entro i successivi sei mesi, aperto alla partecipazione di esperti del settore selezionati in base ai requisiti professionali e culturali posseduti, definiti con il medesimo decreto.

5. Il consiglio di garanzia:

a) nomina tre componenti del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a);

b) predispone il regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione;

c) adotta i regolamenti del servizio pubblico in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, con le opportune prescrizioni volte ad assicurare il pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione e la loro fruizione da parte dei cittadini;

d) verifica l'operato del consiglio di amministrazione, con particolare riguardo al rispetto dei regolamenti e alle istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

e) assume le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, che è soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende all'amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed è sottoposto alla vigilanza del consiglio di gestione, cui riferisce sul proprio operato con una relazione semestrale, pubblicata nel sito internet della medesima Società.

2. Il consiglio di amministrazione determina gli indirizzi generali del servizio pubblico radiotelevisivo ed opera al fine della piena realizzazione degli obblighi e degli obiettivi del servizio pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione esercita i poteri dell'azionista, provvede alle nomine per le cariche direttive all'esito delle relative procedure concorsuali pubbliche e stipula il contratto di servizio.

4. Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni nel rispetto dei princìpi dell'efficienza e della trasparenza, a maggioranza dei suoi componenti, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento di funzionamento predisposto dal consiglio di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b).

5. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, che durano in carica quattro anni, rinnovabili per un solo mandato, e sono designati con le seguenti modalità:

a) tre nominati dal consiglio di garanzia;

b) uno designato dalla Corte dei conti;

c) uno eletto dagli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone di abbonamento, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8;

d) due eletti dai dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società che concorrono all'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8.

6. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente e due vice presidenti, che costituiscono l'organismo cui sono conferiti i poteri di gestione della Società, denominato «Esecutivo», che decide a maggioranza ai fini dell'esercizio dei suddetti poteri.

7. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente sul proprio operato al Parlamento riunito in seduta comune dei membri delle due Camere, con particolare riguardo all'andamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e all'adempimento degli obiettivi ad essa affidati mediante il contratto di servizio ai fini della piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

Art. 5.

(Disposizioni comuni al consiglio di garanzia e al consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di garanzia e il consiglio di amministrazione sono sentiti, con cadenza annuale e separatamente, in audizioni pubbliche presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. I componenti del consiglio di garanzia e del consiglio di amministrazione non possono aver ricoperto cariche parlamentari né incarichi politici o di governo, ovvero essere stati componenti del collegio delle autorità indipendenti, nei cinque anni precedenti la nomina a consiglieri, e non possono essere portatori di interessi in conflitto con gli interessi materiali e morali della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I dipendenti della RAI, su loro richiesta, sono collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato cui sono stati nominati.

Art. 6.

(Garanzie generali di funzionamento del servizio pubblico)

1. Il presente articolo reca le disposizioni generali al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di servizio pubblico da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nell'espletamento della propria attività, nel rispetto degli obblighi e delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. All'articolo 19, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti di servizi cui non si applica la disciplina del medesimo codice, la lettera b), concernente i contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione, è abrogata.

3. La società RAI-Cinema Spa è sciolta e posta in liquidazione; le competenze e le attività che rientrano nell'oggetto sociale della predetta società sono assorbite dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Gli adempimenti necessari ai fini dell'attuazione del presente comma sono effettuati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Tutte le attività attinenti all'esercizio degli obblighi di servizio pubblico, poste in essere dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle altre società da questa controllate, sono effettuate avvalendosi esclusivamente del personale e delle risorse strumentali di pertinenza della medesima RAI e delle società da questa controllate. La presente disposizione non si applica alla società RAI-Com Spa, responsabile della distribuzione e commercializzazione dei programmi all'estero.

5. È fatto divieto di corrispondere compensi, per prestazioni di qualunque tipo, commisurati ai periodi di tempo per i quali la prestazione è effettuata, cosiddetti «pagamenti a vacazione», per periodi superiori a quindici giorni nel corso di un anno.

6. Salvi i casi di assoluta eccezionalità connessa alla realizzazione degli obblighi di servizio pubblico, è vietata la messa in onda della stessa trasmissione radiofonica o televisiva per più di una volta alla settimana.

7. Nella determinazione dei prezzi di mercato, è fatto obbligo di considerare comparativamente i costi sostenuti dalle altre emittenti radiofoniche e televisive per tipologie di contenuti equivalenti al fine di contenere i medesimi costi, anche proporzionalmente al gradimento dell'utenza, valutato sulla base delle diverse metodologie disponibili per la verifica di quest'ultimo.

8. L'importo massimo degli emolumenti da corrispondere ai membri dei consigli e delle commissioni, nonché ai dirigenti, ai funzionari e al personale dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è commisurato al trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione.

9. Gli importi dei compensi da corrispondere agli artisti e in genere ai professionisti non dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono determinati sulla base dei prezzi di mercato, valutati anche comparativamente rispetto ai costi sostenuti dalle altre emittenti radiofoniche e televisive per prestazioni equivalenti, nonché su base proporzionale con riferimento al gradimento medio espresso dai cittadini in regola con il pagamento del canone di abbonamento, con le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 8. I compensi di cui al presente comma non possono comunque eccedere l'importo massimo di euro 500.000.

10. I rimborsi di spesa possono essere corrisposti solo nella forma cosiddetta «a piè di lista», ovvero a seguito della predisposizione, da parte dell'interessato, di una distinta analitica delle spese sostenute, corredata della relativa documentazione. I predetti rimborsi di spesa sono annotati in uno specifico rendiconto annuale predisposto dagli uffici competenti, unitamente agli estratti conto delle carte di credito e degli altri strumenti di pagamento elettronico in disponibilità dei dipendenti.

Art. 7.

(Canone di abbonamento
e risorse finanziarie)

1. Sono attribuiti alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa i proventi derivanti dal pagamento del canone di abbonamento, come determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. I suddetti proventi e le ulteriori risorse finanziarie derivanti dalla raccolta pubblicitaria e da altre fonti di finanziamento sono utilizzati secondo il modello della separazione contabile, con distinta evidenziazione di ogni singolo costo sostenuto e della relativa fonte di finanziamento da pubblicare in forma chiara e leggibile in apposite sezioni del sito internet della Società, nonché nelle pagine del medesimo sito internet relative al contenuto di programmazione per il quale il costo è stato sostenuto.

2. La misura del canone di abbonamento è definita con delibera dell'Agcom, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei cittadini e di progressività dell'imposizione tributaria e con la previsione di forme di esenzione parziale o totale da applicare alle singole utenze con riferimento alle condizioni di disoccupazione, a soglie minime di reddito e alla presenza nel nucleo familiare di soggetti in condizioni di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Con la medesima delibera di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'indicazione da parte del titolare dell'utenza, all'atto del pagamento del canone di abbonamento, dell'area tematica di programmazione alla quale intende specificamente destinare il corrispettivo versato. In ogni caso i proventi derivanti dal canone non possono concorrere al finanziamento di contenuti di programmazione finanziati mediante la raccolta pubblicitaria.

Art. 8.

(Partecipazione dei cittadini. Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono definite le modalità per l'accesso e la partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) i criteri e le modalità per l'elezione di tre componenti del consiglio di garanzia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e di un componente del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), prevedendo che siano ammessi alle procedure elettorali gli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone di abbonamento negli ultimi cinque anni, identificati con il rispettivo numero di utenza, e che ciascun utente possa votare esprimendo un'unica preferenza per ognuno dei due consigli;

b) i criteri e le modalità per l'elezione di un componente del consiglio di garanzia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), da parte delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

c) i criteri e le modalità per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera d), da parte dei dipendenti della RAI -- Radiotelevisione italiana Spa e delle società che concorrono all'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo;

d) le modalità per l'espressione del gradimento degli utenti rispetto ai singoli programmi, sia di propria iniziativa, sia nell'ambito di apposite consultazioni generali dell'utenza radiotelevisiva; tali consultazioni sono in ogni caso attivate con riferimento ai contenuti di programmazione finanziati con le risorse derivanti dal pagamento del canone di abbonamento e il gradimento riscontrato costituisce in tali casi l'unico criterio di valutazione ai fini delle conseguenti determinazioni relative alla successiva programmazione dei contenuti medesimi;

e) la predisposizione nel sito internet della RAI -- Radiotelevisione italiana Spa di una piattaforma interattiva alla quale gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo possano accedere utilizzando il rispettivo numero di utenza, per esercitare le facoltà ad essi attribuite con il regolamento di cui al presente comma, in base a criteri di semplicità, efficacia e trasparenza, sotto la vigilanza del consiglio di garanzia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Tutele giurisdizionali)

1. Ogni cittadino può rivolgere istanze al consiglio di garanzia per la tutela del diritto fondamentale all'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento alle determinazioni del consiglio di amministrazione e alla loro coerenza con gli obblighi e gli obiettivi del servizio pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, ogni cittadino può ricorrere al giudice ordinario avverso gli atti del consiglio di garanzia e del consiglio di amministrazione. La competenza è determinata in base alla residenza anagrafica del cittadino.