• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00535 SONEGO - Al Ministro dell'interno - Premesso che: in data giovedì 27 giugno 2013 l'interrogante si è imbarcato sul volo Roma Fiumicino-Venezia Marco Polo con previsto decollo alle ore...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00535 presentata da LODOVICO SONEGO
giovedì 11 luglio 2013, seduta n.064

SONEGO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in data giovedì 27 giugno 2013 l'interrogante si è imbarcato sul volo Roma Fiumicino-Venezia Marco Polo con previsto decollo alle ore 17.15;

come gli altri passeggeri, è stato condotto dall'autobus di servizio ai piedi della scaletta dell'aeromobile;

arrivando in prossimità dell'aeromobile ha visto avvicinarsi al velivolo un'automobile guidata da personale dell'aerostazione e dalla quale sono scesi, per salire a bordo dello stesso velivolo Roma-Venezia, varie persone, una delle quali, forse donna, era a volto coperto lasciando appena intravedere da una stretta fessura del velo solo gli occhi;

la persona a volto celato si è accomodata sul sedile assegnatole senza svelarsi ovvero senza che il personale di bordo o chiunque altro potesse identificarne i tratti fisiognomici;

al momento dell'ingresso in cabina l'interrogante si è rivolto, con tutta la deferenza del caso ed esibendo il tesserino di parlamentare, alla hostess che accoglieva i passeggeri chiedendo come mai in un regime di controlli finalizzati alla massima sicurezza dei voli aerei fosse consentito l'imbarco di persone a volto celato, il che contrasta con la necessità, proprio ai fini della sicurezza dei voli e degli aeroporti così come di altri luoghi sensibili, che tutte le persone siano identificabili a prima vista;

la hostess, non senza imbarazzo, ha confusamente riferito che si trattava di un imbarco sulla base di non meglio precisate procedure di cerimoniale;

considerando insoddisfacenti le spiegazioni ricevute l'interrogante ha insistito, con il garbo e la deferenza tipica di persona che è consapevole di agire dichiarandosi esponente istituzionale, nel dire che considerava tutto ciò non coerente con le numerose e opportune ma così defatiganti misure di sicurezza cui sono sottoposti i passeggeri dell'aria e che tale politica di sicurezza è fondata in misura rilevante sull'identificazione nonché la pronta e permanente identificabilità dei passeggeri;

a seguito di tali insistenze, la hostess ha chiamato in causa il comandante pilota il quale, uscito dalla cabina di pilotaggio, preso atto dell'identità parlamentare dell'interrogante attestata dal tesserino e davvero sommariamente accertatosi del motivo della conversazione con la hostess, ha immediatamente apostrofato l'interrogante con rudezza, dicendo che le procedure per l'imbarco della persona velata erano legittime e lo ha invitato a scendere dall'aeromobile nel caso in cui non le avesse ritenute soddisfacenti;

vista la rudezza delle dichiarazioni del comandante l'interrogante ha ritenuto utile interrompere l'interlocuzione;

considerato che:

in altre occasioni all'interrogante è capitato di vedere all'interno dell'aerostazione Marco Polo di Venezia, nell'area alla quale possono accedere solo le persone in attesa di imbarcarsi e quindi sottoposta a particolari requisiti di sicurezza, persone a volto completamente celato, eccezion fatta per una stretta fessura nella quale si potevano indovinare esclusivamente gli occhi;

la prassi del volto celato impediva anche in questo caso, in un'area particolarmente sensibile qual è un'aerostazione, di poter identificare le persone a prima vista;

considerato altresì che:

proprio per ragioni di sicurezza il Parlamento ha introdotto nell'ordinamento le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modifiche, le quali stabiliscono che "È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo";

a conferma della rilevanza del divieto, finalizzato alla tutela dell'essenziale diritto alla sicurezza dei cittadini, il contravventore delle disposizioni è punito con l'arresto da uno a due anni e con un'ammenda da 1.000 a 2.000 euro;

la sicurezza in un aeroporto o su un volo implica l'identificabilità a prima vista di ogni persona, poiché la presenza di persone a volto celato in luogo pubblico, e a maggior ragione in un'area sensibile, riduce la sicurezza di tutti;

in questo quadro, la tolleranza della prassi del volto celato può stimolare altri a seguire tale negativo esempio con la diffusione dell'uso di veli, caschi, passamontagna, eccetera, il che implicherebbe la drammatica caduta del tasso di sicurezza delle aerostazioni e dei voli;

dati i particolari requisiti di sicurezza di cui hanno bisogno gli utenti delle aerostazioni e degli aeromobili, la riconoscibilità a prima vista di chiunque frequenti questi luoghi è da considerarsi non derogabile;

le deroghe, per qualsivoglia ragione, alla norma dell'obbligo del volto scoperto sarebbero ingiustificate non solo perché minerebbero il bene comune della sicurezza ma anche perché violerebbero il principio di uguaglianza delle persone davanti alla legge;

l'eventuale deroga, qualunque sia la motivazione di tale condotta, giustificherebbe il principio della deroga anche per altre misure di sicurezza quali ad esempio il passaggio del bagaglio ai raggi X oppure le perquisizioni personali che, come le disposizioni di cui al citato articolo 5, sono un obbligo derivante da regole che vanno rispettate per garantire la sicurezza del volo e degli aeroporti;

la pubblica esibizione di tali comportamenti derogatori, come avvenuto nel caso di specie, suscita negli utenti degli aeroporti inquietudine e risentimento per la differenza di trattamento tra passeggeri e con ciò delegittima le regole finalizzate alla tutela della sicurezza;

visto che:

il comandante pilota di un volo di linea è persona per definizione in grado di gestire situazioni critiche, anche improvvise, e che proprio per tale scopo è sottoposto a costante addestramento;

il modo con il quale il comandante del volo ha interloquito con l'interrogante non è stato soddisfacente perché rude e del tutto inefficace al fine di rassicurare i passeggeri sul rispetto delle regole finalizzate alla sicurezza del volo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le norme dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 vadano rispettate sempre su tutto il territorio nazionale e in particolare, con un'attenzione aggiuntiva delle forze dell'ordine, nei luoghi sensibili come le aerostazioni e a bordo degli aeromobili;

se non ritenga che in nessun modo e per nessuna ragione, per il principio della pronta e permanente identificabilità delle persone così come per altre fattispecie, quali le perquisizioni personali, la scansione ai raggi X del bagaglio eccetera, vi possano essere deroghe alle misure preposte alla sicurezza del volo aereo;

se non ritenga di dover disporre azioni finalizzate ad un più scrupoloso, permanente e non derogato rispetto delle disposizioni;

se non ritenga sbagliata la condotta del comandante pilota;

se non ritenga opportuno che le compagnie aeree, come quella che ha operato il volo citato, assicurino una maggiore adeguatezza del proprio personale nell'interlocuzione con il pubblico su materie molto delicate quali quella oggetto del presente atto di sindacato ispettivo.

(4-00535)