Testo DDL 1847
Atto a cui si riferisce:
S.1847 Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2015
Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere
Onorevoli Senatori. -- Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di «Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri», in ormai oltre quindici anni di vigenza, hanno consentito il tranquillo e regolare svolgimento di prestigiose attività culturali ed accademiche straniere in Italia, avendo fornito un quadro giuridico sufficientemente completo nel nostro ordinamento per tali peculiari entità .
Proprio in questi ultimi anni, il numero delle «filiazioni» italiane di università ed istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri è aumentato in maniera considerevole, con indubbi benefici per il nostro Paese, sia sotto il profilo sociale e culturale, che sotto quello più strettamente economico. Come recentemente pubblicato dall'Institute of International Education (Open Doors Data: www.iie.org), l'Italia è il secondo Paese europeo, dopo solo il Regno Unito, prescelto ad esempio dagli studenti nordamericani per un soggiorno di studio, con un numero di ingressi nell'ordine di circa 30.000 unità . Crescente interesse per il nostro Paese si registra da parte di Paesi «emergenti» come Cina, India, Australia, eccetera.
Tuttavia, questo primo periodo applicativo delle predette norme ha evidenziato taluni profili che necessitano di migliore e più completa regolamentazione, onde non penalizzare ingiustamente realtà accademiche che, seppure non esattamente coincidenti con i confini della normativa originaria, nondimeno ne centrano la sostanza e dunque la ratio ad esse sottesa, cogliendo nel contempo l'essenziale obiettivo di promozione dell'internazionalizzazione del sistema universitario italiano, di garanzia della sua qualità e di valorizzazione del merito.
D'altro canto appare necessario impedire e contrastare utilizzi in ipotesi fraudolenti della stessa normativa al solo fine di aggirare i vigenti vincoli che in Italia sono previsti per taluni corsi di laurea, ad esempio in settori o materie di indubbia rilevanza pubblicistica.
Infine, appaiono indispensabili talune, seppure minime, semplificazioni amministrative che, senza aggravio per la finanza pubblica, potranno da sole incentivare ulteriormente questo tipo di investimenti stranieri in Italia, con immediati benefici in termini occupazionali, fiscali ed economici in genere per il nostro Paese.
Il presente disegno di legge mira, quindi, a meglio precisare intanto l'ambito applicativo delle disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 4 del 1999, inserendo poi una ulteriore e chiara condizione che le filiazioni straniere devono rispettare per essere autorizzate ad operare in Italia e prevedendo semplici, ma efficaci, obblighi dichiarativi annuali.
Inoltre, fornisce interpretazioni autentiche su taluni profili che per le attività accademiche straniere in Italia si sono rivelati essenziali, vale a dire la possibilità di utilizzare forme giuridiche flessibili per i contratti di insegnamento, secondo le vigenti normative italiane in materia di lavoro, nonché di evitare le lunghe procedure per il rilascio del permesso di soggiorno per gli studenti che rimangono in Italia per periodi di tempo comunque limitati, e senza deroghe alle esigenze di controllo e sicurezza pubblica.
Le disposizioni proposte ai sensi dellâarticolo 1 comma 1, lettera a), del presente disegno di legge al novellato comma 1 dellâarticolo 2 della legge n. 4 del 1999 mirano a impedire l'utilizzo fraudolento delle disposizioni attualmente vigenti, inserendo più puntuali condizioni che le filiazioni straniere in Italia debbono soddisfare per poter essere autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica italiana.
In primo luogo nella nuova lettera a) del novellato comma 1 del citato articolo 2 si indicano le aree delle discipline in cui la filiazione può legittimamente attivare corsi in Italia, sempre a condizione che gli stessi facciano parte a pieno titolo del programma didattico dell'istituzione estera, onde confermare un indispensabile collegamento con il patrimonio culturale italiano, inteso nel senso più ampio del termine.
Inoltre nella nuova lettera b) del medesimo comma 1 novellato si stabilisce che il singolo insegnamento nelle discipline di cui alla precedente lettera a) non possa durare, quale corso a sé considerato, per oltre dodici mesi, onde non consentire lo «snaturamento» del concetto stesso di filiazione di istituzione accademica straniera.
La novella di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera b), del presente disegno di legge aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 1999, introducendo un semplice obbligo annuale a carattere dichiarativo, che non sarà motivo di aggravio burocratico per le filiazioni, ma che consentirà ai competenti organi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di verificare costantemente la rispondenza della filiazione ai requisiti di legge; si prevede, infatti, con scadenza al 30 giugno di ogni anno, l'invio al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'elenco, in forma dettagliata e quindi sufficientemente esaustiva, degli insegnamenti tenuti dalla filiazione e degli studenti che li hanno frequentati, nei dodici mesi precedenti, sancendo la possibile revoca dell'autorizzazione se la filiazione non adempie per due anni consecutivi.
La novella di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge riformula il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 1999, onde recepire la possibilità di avvalersi di esperti nelle singole materie di insegnamento, ed al contempo renderlo coerente ed aggiornato con la riforma del mercato del lavoro introdotta dal cosiddetto Jobs Act (legge n. 10 del 2014), con riferimento alla tipologia del contratto d'opera e di quello di collaborazione, che possono tuttora ben svolgere la loro funzione, laddove non sia oggettivamente possibile per la filiazione stipulare contratti di lavoro.
Nello specifico, con le disposizioni di cui alla novella introdotta dallâarticolo 1, comma 1, lettera d), infine, si chiarisce che l'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge n. 4 del 1999, come modificato ai sensi della presente legge, si estende anche a quelle filiazioni formate da più di una università o istituto superiore di insegnamento a livello universitario stranieri, solitamente riunite in appositi consorzi o raggruppamenti variamente nominati nell'ordinamento di origine.
Del pari, si precisa che il medesimo ambito applicativo ricomprende anche quelle filiazioni che svolgono in Italia corsi ovvero programmi a livello post-laurea o equipollenti.
Il tutto, ovviamente, senza che ciò comporti alcun diretto ed automatico riconoscimento in Italia dei diplomi ovvero titoli accademici, comunque denominati, in ipotesi rilasciati dalle istituzioni madri estere, e sempre secondo la precisa procedura autorizzativa di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 della legge n. 4 del 1999, che molto bene ha funzionato negli scorsi anni, coniugando le insopprimibili esigenze di cautela e garanzia con un procedimento veloce e che valorizza il principio del silenzio-assenso in materia amministrativa.
Ã, infine, di palese evidenza che l'insegnamento presso le filiazioni italiane di prestigiose istituzioni accademiche straniere rappresenti una attività di elevatissima professionalità e dunque perfettamente compatibile con la natura e la nozione del contratto d'opera ovvero di collaborazione autonoma e coordinata.
Lâarticolo 2 estende, quindi, anche alle filiazioni di cui trattasi la possibilità di derogare agli stringenti limiti quantitativi imposti dalla recente «Legge Poletti» (decreto-legge n. 35 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014) che ha modificato il decreto legislativo n. 368 del 2001, in riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato, come del resto già avviene per gli enti di ricerca, cui le filiazioni universitarie sono evidentemente assai affini. Questo per venire incontro alle esigenze della gran parte delle filiazioni di non «grandi» dimensioni, ma pur sempre di indubbia rilevanza culturale ed accademica, onde consentire loro di assumere personale didattico prima a tempo determinato e poi, una volta accertata la stabilità nel tempo del corso di insegnamento, poter agevolmente passare al contratto a tempo indeterminato.
Rimangono ovviamente ferme tutte le altre vigenti disposizioni di legge in punto di rinnovo, proroga, eccetera, del contratto di lavoro a tempo determinato.
Lâarticolo 3 risolve una situazione che, negli anni, si è rivelata assai penalizzante per le filiazioni stabilite in Italia, stante la vigente normativa italiana in materia di immigrazione, certo non adatta alla situazione di studenti che soggiornano in Italia per periodi limitati di tempo e per motivi, appunto di studio, e come tali, per definizione, non certo «immigrati», nel senso anche solo letterale del termine.
In effetti, molti programmi di studio in Italia hanno durata che coincide con il cosiddetto «Semester Abroad», ovvero «semestre all'estero», ma che non dura in realtà sei mesi, bensì molto meno, tradizionalmente fra i 90 e i 120 giorni (la media è di circa 105-110 giorni). Ebbene, superando però la soglia dei 90 giorni, sia pure di pochissimo, lo studente si vede costretto a presentare comunque domanda di permesso di soggiorno e a venire convocato una o più volte presso il competente ufficio stranieri della locale questura, fra l'altro, con notevole aggravio di lavoro per gli uffici, già oberati di pratiche e notoriamente a corto di personale, peraltro con il frequente risultato che il permesso di soggiorno nemmeno viene materialmente consegnato allo studente, poiché -- dati i tempi di emissione dello stesso -- quando il permesso di soggiorno è ormai pronto, lo studente ha completato il periodo di studio ed è già ritornato presso l'istituzione universitaria straniera di provenienza.
Il problema si risolve in radice, estendendo a queste situazioni, laddove il soggiorno dello studente frequentante i corsi della filiazione italiana non superi il ragionevole limite dei 120 giorni in Italia, la vigente disciplina della dichiarazione di presenza, in luogo del permesso di soggiorno, disciplina che coniuga semplificazione, speditezza e garanzie di sicurezza. A questo ultimo riguardo, infatti, si prevede che la dichiarazione sia sottoscritta, altresì, dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga in tal modo a tempestivamente comunicare alla competente autorità di pubblica sicurezza ogni variazione circa il soggiorno dello studente, come ad esempio, cambio di domicilio, interruzione anticipata del soggiorno di studio, irreperibilità .
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche allâarticolo 2 della legge n. 4 del 1999, in materia di filiazioni in Italia di istituti di insegnamento universitario stranieri)
1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano, garantendone altresì la qualità e assicurando la valorizzazione del merito, nonché di incentivare l'insediamento stabile in Italia di istituzioni accademiche straniere, allâarticolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le università e gli istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri, ivi riconosciuti come enti senza scopo di lucro, possono insediare proprie filiazioni in Italia a condizione che:
a) abbiano lo scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal proprio programma didattico o di ricerca dei corsi di studio concernenti le scienze umane, umanistiche, politico-diplomatiche, le discipline giuridico-economiche e sociali, nonché il patrimonio artistico, architettonico, monumentale, archeologico, storico, linguistico, sociale, turistico ed ingegneristico italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;
b) impartiscano soltanto insegnamenti per corsi di studio il cui svolgimento non oltrepassi i dodici mesi e siano attinenti alle discipline di cui alla lettera a).»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le filiazioni così autorizzate devono, entro il 30 giugno di ogni anno, inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco completo e dettagliato degli insegnamenti impartiti e la lista nominativa degli studenti che li hanno frequentati nei dodici mesi precedenti; la violazione di questo obbligo per due anni consecutivi è motivo di revoca della autorizzazione.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le attività di insegnamento le filiazioni autorizzate ai sensi del comma 3 possono avvalersi di esperti attraverso contratti di collaborazione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché di contratti d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Alle filiazioni in Italia di consorzi o raggruppamenti, comunque denominati nel loro ordinamento di origine ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri, nonché alle filiazioni che svolgono corsi o programmi a livello post-laurea comunque denominati nel loro ordinamento di origine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».
Art. 2.
(Modifica al decreto legislativo n. 368 del 2001, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato presso le filiazioni in Italia di istituti di insegnamento universitario)
1. Allâarticolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, e il personale impiegato nelle attività di insegnamento, ricerca, coordinamento o direzione della filiazione stessa».
Art. 3.
(Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni straniere in Italia)
1. Le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a centoventi giorni. La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indugio al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio.