• Testo DDL 1892

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Atto a cui si riferisce:
S.1892 Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1892
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati MARIANI, GHIZZONI, ANTEZZA, BERLINGHIERI, BOSCHI, BRAGA, BRATTI, CAPOZZOLO, CARELLA, COMINELLI, DALLAI, D’INCECCO, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MORANI, MOSCATT, ROSATO, VELO, VENITTELLI, VERINI, ZANIN e ZARDINI

(V. stampato Camera n. 1533)

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 22 aprile 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 aprile 2015

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Premi e buoni di studio)

1. Al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e con le modalità ivi previste, sono istituiti, limitatamente al quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio in favore degli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).

2. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio di cui al comma 1 del presente articolo si provvede utilizzando una quota annua pari al 20 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, con cadenza annuale, un bando che definisce l'importo dei premi e dei buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria.

3. I premi e i buoni di studio di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 2.

(Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica)

1. Una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.