• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01247 con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono state emanate precise disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01247presentato daGIULIETTI Giampierotesto diVenerdì 12 luglio 2013, seduta n. 52

GIULIETTI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. — Per sapere – premesso che:
con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono state emanate precise disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, con conseguente decadenza dagli incarichi ricoperti;
la norma non prevedendo espressamente un regime transitorio di entrata in vigore delle disposizioni ivi previste, sembra incidere di fatto su situazioni consolidatesi nel pieno rispetto del quadro legislativo allora vigente, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, con gravi conseguenze sui delicati equilibri degli organi elettivi dei comuni;
la CIVIT, con le delibere n. 46, 47 e 48 del 27 giugno 2013, ha formalizzato il proprio orientamento sulle questioni applicative sollevate dal decreto legislativo n. 39 del 2013, ivi compreso il regime transitorio, ritenendo che le nuove ipotesi di incompatibilità disciplinate dalla norma trovino applicazione anche agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore dal decreto e dunque affidati sotto l'egida del previdente regime –:
se, in assenza della previsione del regime transitorio, le incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013 operino sin da subito anche per le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure si applichino soltanto alle cariche ed agli incarichi sorti a partire dalla entrata in vigore della norma, in ossequio al principio generale del nostro ordinamento per cui tempus regit actum;
se, più in particolare, dalla tesi dell'applicabilità della legge alle situazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge, possa discendere la conseguenza di non tenere conto che i rapporti giuridici coinvolti sono scaturiti da atti adottati di regola all'esito di un procedimento o, comunque, di una procedura di natura privatistica, i quali hanno acquisito efficacia sotto il vigore della precedente disciplina, considerato che, in proposito, la giurisprudenza amministrativa in più occasioni ha richiamato l'applicazione del principio tempus regit actum quale criterio su cui si conforma l'azione dell'amministrazione, lo svolgimento dei procedimenti e l'adozione dei provvedimenti conclusivi (Cons. Stato, n. 1511/2013, Cons. Stato 1458/2009, Cons. Stato, sezione V 495/2006);
se non si finirebbe per attribuire alla norma un valore retroattivo non espressamente previsto che si porrebbe, tra l'altro, in netto contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, quali innanzitutto il diritto, costituzionalmente garantito, di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità (basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, al caso di un sindaco eletto nelle elezioni amministrative del 2009, che incorra in una situazione di incompatibilità e rassegni le proprie dimissioni: ciò comporterebbe, a termini dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario;
se quanto esposto al punto precedente non configurerebbe, di fatto, una forma surrettizia di limitazione dell'elettorato passivo che si porrebbe in netto contrasto con il dettato costituzionale e con l'orientamento giurisprudenziale corrente, secondo il quale le norme sopravvenute riguardanti i diritti soggettivi afferenti i titolari di cariche pubbliche elettive trovano applicazione alla scadenza del mandato elettivo considerato che:
a) quello dell'elettorato passivo costituisce un diritto «riconducibile nell'ambito dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione» (sentenza n. 571/1989);
b) a norma dell'articolo 51 della Costituzione «l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione» (cfr. sentenze nn. 46/1969, 235/1988, 510/1989);
c) le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono ordinate. (4-01247)