• Testo DDL 1880

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Atto a cui si riferisce:
S.1880 [Riforma della RAI] Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1880
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2015

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge in oggetto interviene in modo incisivo a riformare l'assetto di governance della RAI, con il duplice obiettivo di renderla nel contempo più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico. Il ruolo della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, istituita allo scopo di garantire, attraverso il controllo parlamentare, il principio del pluralismo dell'informazione, viene ricondotto a tale missione originaria, eliminando per contro compiti interferenti con la gestione della società e della sua governance.

Quanto detto, nel pieno rispetto, ed anzi in coerenza e in attuazione del quadro costituzionale come delineato, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza n. 225 del 1974. Non a caso, sono stati trasfusi in norma i princìpi relativi alla revoca dei membri del consiglio di amministrazione, condizionandone l'efficacia al vaglio della menzionata Commissione parlamentare.

Risulta, altresì, salvaguardato il principio secondo cui gli organi direttivi dell'ente gestore non sono costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente l’espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura è tale da garantirne l'obiettività. In questo senso il disegno di legge prevede la nomina da parte del Governo di due soli membri. Inoltre la norma intende garantire, anche attraverso la partecipazione dei dipendenti alla nomina dell'organo amministrativo, che le linee editoriali siano ispirate a criteri di imparzialità e pluralismo.

È confermato il potere di controllo della Corte dei conti attraverso il meccanismo di cui all’articolo 2 della legge n. 259 del 1958 ed è specificamente richiamato in capo agli organi amministrativi e di controllo il regime di responsabilità previsto per le società di capitali.

Articolo 1. -- (Contratto nazionale di servizio). -- Reca modifiche all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, potenziando il ruolo del Consiglio dei ministri che delibererà anche appositi indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale e prorogando la durata dei contratti di servizio da tre a cinque anni. Inoltre, per esigenze di riordino normativo, si provvede alla sostituzione del comma 3 del citato articolo 45, con il testo di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (che è integralmente abrogato dall'articolo 5, comma 1, del presente disegno di legge), nonché mediante l'inserimento al medesimo articolo 45 del comma 3-bis, corrispondente al comma 3-ter del predetto articolo 17. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di mantenere inalterata la disciplina - come modificata da ultimo dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 -- relativa alle sedi locali RAI che svolgono il servizio pubblico radiotelevisivo nei territori ove vi è la presenza di minoranze linguistiche, in un'ottica di coerenza con gli indirizzi recentemente assunti.

Articolo 2. -- (Disciplina della governance della RAI Spa). -- Riforma l'assetto di governance della RAI prevedendo la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da nove a sette membri, dei quali due eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, due di nomina governativa, designati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e uno designato dall'assemblea dei dipendenti. I consiglieri sono revocabili con delibera dell'assemblea solo a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale, il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, gli investimenti superiori a 10 milioni di euro. È introdotta inoltre la figura dell'amministratore delegato, che non può essere dipendente RAI ed è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea. In particolare l'amministratore delegato risponde al consiglio della gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione, assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione, firma gli atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda, propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico nonché quelli che siano di importo superiore a 10 milioni di euro, provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale. Si prevede inoltre che, in caso di revoca, all'amministratore delegato spetti un'indennità in misura fissa pari a tre dodicesimi del compenso annuo. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi continuerà a svolgere le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza sui servizi pubblici radiotelevisivi, come ridefinite dal presente disegno di legge. La nuova governance si applicherà fintanto che non sia alienato più del 10 per cento del capitale della RAI Spa. È infine previsto l’adeguamento dello statuto societario alle modifiche apportate dalla presente disciplina.

Articolo 3. -- (Attività gestionale della RAI Spa). -- Disciplina la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI Spa specificando che essi sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Si prevede inoltre la deroga all'applicazione della disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti conclusi da RAI Spa per importi inferiori alla soglia comunitaria, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione. Per quanto concerne il reclutamento del personale, si prevede che l'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisca i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica, nonché i profili professionali e gli incarichi per i quali è possibile derogare ai suddetti criteri. Pur in un quadro di accentuata efficienza aziendale ispirata al modello privatistico della società per azioni, si vogliono introdurre elementi di rilievo, quale la meritocrazia che ispira la selettività delle assunzioni, salvo per figure specificamente individuate per fiduciarietà o peculiarità di ruolo, anche artistico.

Articolo 4. -- (Disciplina del finanziamento pubblico della RAI Spa). -- Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del sistema di finanziamento pubblico della RAI Spa. Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La necessità di una revisione della normativa al riguardo è sentita da tempo, alla luce della inefficacia dell'attuale sistema di riscossione e della peculiarità della natura impositiva dello stesso, che tuttora trova fondamento nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. Il comma 3 richiama espressamente quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in merito alla necessaria previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi.

Articolo 5. -- (Abrogazioni e riassetto normativo). -- Individua le disposizioni da abrogare per coordinamento con le modifiche introdotte dagli articoli precedenti e prevede la delega al Governo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche al fine di armonizzare la normativa vigente al diritto dell’Unione europea.

Articolo 6. -- (Disposizione transitoria). -- Prevede che le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI Spa, introdotte dall’articolo 2, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione tecnica

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Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR)

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Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contratto nazionale di servizio)

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni»;

b) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;

c) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento di cui all'articolo 47 del presente testo unico. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano»;

f) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell’intesa con l’Autorità, di cui al comma 4».

Art. 2.

(Disciplina della governance della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «composto da nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sette membri»;

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

10. Il consiglio di amministrazione nomina l’amministratore delegato su proposta dell’assemblea. L’amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione;

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

11. L'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea.

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

Art. 3.

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l’articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 49-bis. -- (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) -- 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-quater. -- (Reclutamento del personale). -- 1. L'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità».

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione;

c) indicazione espressa delle norme abrogate;

d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;

b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive;

c) indicazione espressa delle norme abrogate.

Art. 6.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.