• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/09008 la direttiva 2009/128/CE, articolo 7, afferma: «Gli Stati membri adottano misure volte a informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione e...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09008presentato daBENEDETTI Silviatesto diGiovedì 30 aprile 2015, seduta n. 419

BENEDETTI, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, COZZOLINO, DA VILLA, FANTINATI, SPESSOTTO e TERZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la direttiva 2009/128/CE, articolo 7, afferma: «Gli Stati membri adottano misure volte a informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione e la disponibilità di un'informazione accurata ed equilibrata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici che comporta il loro impiego sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente, e sull'utilizzo di alternative non chimiche»;
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rapporto 208/2014, certifica che le falde acquifere superficiali sono inquinate da prodotti fitosanitari, principalmente erbicidi (glifosate ed il suo metabolita AMPA), fungicidi ed insetticidi e che la contaminazione è più diffusa nelle aree della pianura padano-veneta;
la monografia IARC, Volume n. 112, classifica il glyphosate «probabile cancerogeno per l'uomo» e lo inserisce nel gruppo 2A;
l'Organizzazione mondiale della sanità scrive che il glyphosate può provocare il linfoma non Hodgkin e il cancro ai polmoni;
l'associazione dei Medici per l'Ambiente (ISDE), nella pubblicazione «Position Paper» elenca problemi per la salute e l'ambiente derivanti dall'uso di fitosanitari in agricoltura;
tra gli obiettivi del PAN (Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitosanitari) ci sono: ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; proteggere gli utilizzatori dei prodotto fitosanitari e la popolazione interessata; tutelare i consumatori;
il «principio di precauzione» del Trattato UE: TITOLO XIX - AMBIENTE, è stato introdotto dall'articolo 174 è stato recepito nel decreto legislativo n. 152 del 2006 articolo 301, comma 1 e nel decreto legislativo n. 150 del 2012 articolo 2, comma 2, e confermato in molte sentenze della Corte Europea, es. (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan): «il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici» e del Consiglio di Stato, es. sentenza n. 01281/2013, dove afferma: «L'applicazione del principio di precauzione postula l'esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre»;
il Ministero della salute, dal 2012 al 2014 ha autorizzato 176 fitosanitari in deroga (articolo 53 CE/1107/2009); anche con principi attivi non ancora autorizzati dalla UE, vedere risoluzione in Commissione 7/00435;
la regione Veneto, con protocollo n. 106112 dell'11 marzo 2015, a fronte di una richiesta fatta in data 5 marzo 2015 da Confcooperative Veneto, approva in deroga e autorizza l'utilizzo dei seguenti principi attivi: Mancozeb, Fluopyram, Tebuconazole, Glufosinate Ammonio; con classi di rischio aventi effetti cronici per la salute:
a) R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati;
b) R60 Può ridurre la fertilità;
c) R40 possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti;
la regione Veneto aveva già autorizzato questi 4 principi attivi nelle Linee tecniche difesa integrata 2015, come normale utilizzo nei vari settori agricoli;
la regione Veneto, già nell'anno 2014, aveva autorizzato in deroga n. 30 tra prodotti fitosanitari e principi attivi, dei quali n. 8 con effetti cronici per la salute e n. 6 con classe di rischio tossica e molto tossica (T/T+). Inoltre ha autorizzato in deroga principio attivo 1,3 Dicloropropene, non approvato dall'Unione europea –:
se i Ministri interrogati sono a conoscenza dei gravi fatti illustrati in premessa;
se tali fatti si verifichino, oltre che in Veneto, anche in altre regioni del Paese;
quali iniziative, anche di natura normativa, siano in atto per informare i cittadini dei pericoli per la salute derivanti dall'utilizzo di questi principi attivi in agricoltura e nell'ambiente urbano;
quali iniziative, anche di natura normativa, intenda assumere per ridurre l'utilizzo degli erbicidi chimici inquinanti le falde acquifere superficiali e sotterranee;
quali iniziative, anche di natura normativa, intenda assumere per vietare l'utilizzo dei fitosanitari con effetti cronici sulla salute, prevedendone il divieto di utilizzo, oltre che nel PAN A.5.6.1 anche per il PAN A.5.6.2. per la maggior tutela della salute dei nascituri e degli abitanti;
quali metodi e procedure i Ministri interrogati, nell'ambito delle loro specifiche competenze, intendano attivare per applicare il «principio di precauzione» così come espresso in premessa.
(4-09008)