• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00552 SAGGESE, FEDELI, AMATI, CAPACCHIONE, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DEL BARBA, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUSSO, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, DI GIORGI - Al Ministro dell'istruzione,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00552 presentata da ANGELICA SAGGESE
lunedì 15 luglio 2013, seduta n.066

SAGGESE, FEDELI, AMATI, CAPACCHIONE, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DEL BARBA, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUSSO, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, DI GIORGI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"», ha dettato norme in materia di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado;

il decreto prevede che, per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, i percorsi formativi debbano contemplare un corso di laurea magistrale biennale e un successivo anno di tirocinio formativo attivo (TFA);

il TFA prevede 4 distinti gruppi di attività: insegnamenti di scienze dell'educazione; un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore svolto presso le istituzioni scolastiche; insegnamenti di didattiche disciplinari; laboratori pedagogico-didattici;

a conclusione del TFA, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento avviene previo superamento di un esame finale, consistente nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio, nell'esposizione orale di un percorso didattico, nella discussione di una relazione;

l'accesso al TFA è subordinato al superamento di una prova d'accesso, consistente in un test preliminare, in una prova scritta ed in una prova orale, nonché al pagamento di una cospicua tassa di iscrizione;

considerato che:

la normativa vigente non consente agli abilitati del TFA ordinario di accedere alle graduatorie ad esaurimento, condizione imprescindibile per il conferimento degli incarichi annuali e per l'immissione in ruolo, ma solamente alla seconda fascia delle graduatorie di istituto;

l'aggiornamento delle medesime graduatorie di istituto è previsto solamente per il 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno avviare le iniziative di competenza per l'adozione di una normativa che consenta l'inserimento dei neoabilitati del TFA ordinario nelle graduatorie ad esaurimento;

quali siano le misure che intende adottare per aggiornare, in tempi brevi, le graduatorie di istituto.

(4-00552)