• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01309 il decreto-legge del 25 marzo 2013, n. 24, così come convertito dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, ha stabilito — al comma 1, lettera b), dell'articolo 1 — che la chiusura degli ospedali...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01309presentato daPIAZZONI Ileana Cathiatesto diMercoledì 17 luglio 2013, seduta n. 55

PIAZZONI, NICCHI, DI SALVO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, FRATOIANNI e PANNARALE. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge del 25 marzo 2013, n. 24, così come convertito dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, ha stabilito — al comma 1, lettera b), dell'articolo 1 — che la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari debba avvenire a partire dal 1o aprile 2014;
a tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avrebbero dovuto presentare entro il 15 maggio 2013 i programmi che consentissero il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, non solo mediante interventi strutturali, ma anche favorendo la cura e il reinserimento sociale dei degenti, con una loro effettiva presa in carico da parte dei dipartimenti di salute mentale;
in particolare, il comma 1, lettera c), dell'articolo citato, stabilisce che il programma regionale debba prevedere, oltre a interventi strutturali, attività volte a incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi, definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo inoltre la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale;
nella norma è inoltre previsto che il programma regionale deve favorire il ricorso a misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedali psichiatrici giudiziari o all'assegnazione a casa di cura e custodia;
il comma 1, lettera e) del medesimo articolo prevede, altresì, che in caso di mancata presentazione del programma regionale o mancato completamento dello stesso nel termine stabilito, il Governo debba provvedere in via sostitutiva, nominando a tal fine un commissario unico per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi;
il dettato della norma prevede chiaramente che, alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, non debba far seguito una riproduzione su scala regionale degli stessi, né alcun tipo di soluzione manicomiale territoriale, bensì piccole residenze socio-sanitarie inserite nei contesti sociali, anche di natura transitoria, per un progressivo avvicinamento delle persone ai territori di provenienza, ma soprattutto che sia favorito il loro reinserimento sociale mediante programmi terapeutico-riabilitativi individuali e misure alternative all'internamento, attraverso la presa in carico dei servizi di salute mentale territoriali;
considerata la mancata presentazione del programma sopra descritto entro il termine stabilito dalla legge di conversione del predetto decreto-legge, la 23 maggio 2013, n. 57, da parte della regione Veneto, la diversa articolazione dei programmi inviati dalle altre regioni al Ministero, nonché i tempi e gli impegni che la legge stessa impone per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, anche alla luce dello stanziamento di risorse in conto capitale, in deroga all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la realizzazione delle finalità del decreto-legge n. 57 del 2013, sarebbe doveroso, ad avviso degli interroganti, un chiarimento al più presto del Ministro interrogato riguardo le iniziative da intraprendere in caso di presentazione di programmi inidonei –:
se i programmi regionali inoltrati al Ministero contemplino l'utilizzo dei finanziamenti stanziati, non solo per edificare nuove strutture, ma anche per realizzare tutte le previsioni di reinserimento sociale dei degenti tramite potenziamento dei dipartimenti territoriali di salute mentale;
quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere nel caso in cui i programmi predetti non siano stati presentati o non risultino sufficientemente articolati e idonei a realizzare il complesso delle previsioni normative della legge 23 maggio 2013, n. 57. (4-01309)