• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00649 in materia di cittadinanza esiste una discriminazione giuridica nei confronti di quelle donne che, emigrate all'estero nel secolo scorso, sono state private della cittadinanza per se stesse e...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00649presentato daCENTEMERO Elenatesto diMercoledì 17 luglio 2013, seduta n. 55

CENTEMERO e GELMINI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
in materia di cittadinanza esiste una discriminazione giuridica nei confronti di quelle donne che, emigrate all'estero nel secolo scorso, sono state private della cittadinanza per se stesse e per i propri figli, poiché la legge n. 555 del 1912 non estendeva il diritto di cittadinanza al figlio di madre italiana e di padre straniero, a meno che non fosse privo di cittadinanza anch'egli;
con la riforma del diritto di famiglia — legge 19 maggio 1975, n. 151 — è stato affermato il principio di uguaglianza tra uomo e donna, nell'ambito dei rapporti familiari;
la Corte costituzionale nel 1983 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge n. 555 del 1912, laddove non riconosce come cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, sancendo che anche i figli di madre italiana sono italiani, ma solo se nati dopo il 1o gennaio 1948;
la legge n. 91 del 1992 ha recepito definitivamente il principio della parità di trattamento, ammettendo l'attribuzione della cittadinanza italiana ai figli di padre o di madre italiana, ma non ha sanato la situazione creatasi fra il 1912 e il 1948;
il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, riunitosi a Roma nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2013, ha approvato un ordine del giorno che considera «improcrastinabile un intervento normativo che porti a riconoscere anche sul piano amministrativo il recupero della cittadinanza da parte delle donne che l'abbiano involontariamente perduta a seguito di matrimonio con straniero» –:
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire che il diritto alla cittadinanza venga finalmente riconosciuto anche alle cittadine italiane — e ai loro discendenti — che l'hanno persa in seguito a matrimonio con un cittadino straniero negli anni fra il 1912 e il 1948. (5-00649)