• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00843/011 in sede di esame del disegno di legge recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/843/11 presentato da GIOVANNI PICCOLI
mercoledì 17 luglio 2013, seduta n. 069

Il Senato;
in sede di esame del disegno di legge recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo,
premesso che:
il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali, convertito con modificazioni dalla legeg 31 maggio 2005, n. 88, all'articolo. 1-quinquies (Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni) precisa che "limitatamente alle centrali elettriche", "i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento";
l'articolo in esame è stato quindi oggetto di applicazione inizialmente per le centrali termoelettriche ed idroelettriche, che ne giustificavano la genesi normativa. Successivamente, lo stesso è stato tuttavia applicato (indiscriminatamente) a qualsiasi impianto di produzione di energia elettrica (centrali elettriche), che avesse un qualche elemento di connessione con il suolo, i.e. ai parchi eolici e, da ultimo, ai parchi fotovoltaici;
l'articolo 5, del regio decreto-legge n. 652/1939, convertito con legge n. 1249/39, e modificato con decreto legislativo n. 514/48, recante Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano definisce l'unità immobiliare urbana come "ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio".
È sulla base di questa definizione che si è potuto, nel tempo, addivenire all'inclusione delle centrali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'elencazione delle unità immobiliari censite o da censire in catasto, grazie in primo luogo al riferimento all'autonoma capacità reddituale innegabile per un impianto di produzione di energia. La "rendita catastale" degli immobili censiti in catasto è determinata secondo criteri diversi, a seconda della natura dell'immobile oggetto di stima. Per le unità immobiliari inserite nelle categorie speciali, in particolare, si procede mediante stima diretta. La stima diretta comporta l'inclusione nel valore del bene oggetto di valutazione di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, ossia di tutte le parti che compongono l'unità immobiliare;
l'IMU non ha per oggetto il "possesso" di redditi, ma il "possesso" di beni immobili, senza riguardo al fatto che essi effettivamente producano, o meno, un reddito: si tratta quindi di un'imposta che, prescindendo completamente dal vantaggio che da un bene immobile può derivare al suo "possessore" (sia in termini di utilizzo diretto che in termini di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso) è qualificabile, come la previgente ICI, come imposta "reale" o come "imposta patrimoniale";
il gettito dell'IMU è dovuto al Comune (al netto di quanto riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011) nel quale sono ubicati gli immobili rilevanti per l'IMU stessa;
la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha modificato l'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, prevedendo:
la riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
le eventuali maggiori entrate per lo Stato derivanti dall'applicazione alle centrali che producono energia dell'imposta municipale propria non risultano ad oggi del tutto quantificabili in quanto sono in corso le attività di rideterminazione delle rendite catastali (categoria catastale D). A queste dovranno seguire anche le attività di verifica ed accertamento;
è importante per un raggiungimento di coesione sociale ed economica che gli Enti Locali possano beneficiare dei proventi derivanti dalla produzione di energia da fonte rinnovabile attuata attraverso l'uso delle risorse proprie del loro territorio. Tale opportunità diventa imprescindibile per quei comuni situati in aree disagiate, ad esempio montane, dove le opportunità imprenditoriali, ed in generale, economiche sono limitate divenendo il presupposto dello spopolamento,
impegna il Governo a valutare la possibilità di confermare, nell'ambito del riesame complessivo della materia, la destinazione a favore dei comuni, o delle unioni dei comuni laddove costituite, delle entrate da IMU, nell'entità definita dall'aliquota base, derivanti da impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, da destinarsi specificatamente ad interventi volti a migliorare la situazione sociale ed economica dei territori nei quali sono collocati detti impianti, o porzione degli stessi.
(numerazione resoconto Senato G1.105)
(9/843/11)
PICCOLI, MARIN, ZANETTIN, DALLA TOR, CONTE, CHIAVAROLI, PICCINELLI