• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00843/013 in sede di discussione dell'articolo 1 premesso che: - la grave crisi del turismo che ha visto una riduzione repentina delle presenze che si è andata via via assommando negli ultimi...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/843/13 presentato da LUCIANO URAS
mercoledì 17 luglio 2013, seduta n. 069

Il Senato,
in sede di discussione dell'articolo 1
premesso che:
- la grave crisi del turismo che ha visto una riduzione repentina delle presenze che si è andata via via assommando negli ultimi cinque anni, ha colpito in modo rilevante anche il settore della balneazione che occupa, nelle circa 30.000 imprese, un milione di lavoratori;
- con l'articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, che recava il rinnovo automatico ogni sei anni delle concessioni demaniali marittime in scadenza, norma contraria alle direttive comunitarie e all'articolo 49 del Trattato dell'Unione europea, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento. Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;
- in conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione, aperta dalla Commissione il 21 gennaio 2010, è stata chiusa in data 27 febbraio 2012;
- l'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, novellando l'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 194 del 2009, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;
- l'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, disciplina i canoni annui per concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative,
impegna il Governo nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, ad incrementare, nella misura non inferiore al 10 per cento, il canone delle concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e successive modificazioni, in ragione dell'ambito dell'area concessa e dell'attività esercitata, e a prevedere che tali incrementi si applichino anche ai titolari di concessioni che utilizzino manufatti di cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico in materia edilizia, ad esclusione della fattispecie di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1, del decreto-legge n. 400 del 1993. I predetti manufatti dovranno essere rimossi alla scadenza della concessione, permanendo per il periodo di durata della stessa. Tali manufatti devono essere conformi alla normativa regionale in materia urbanistica e anche nei casi in cui la gestione delle attività concessorie sia stata delegata dallo Stato alle Regioni.
(numerazione resoconto Senato G1.0.200)
(9/843/13)
URAS, FLORIS, ANGIONI, LAI, CUCCA