• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.7/00165 tenuto conto altresì del parere reso in data odierna dalla Commissione politiche dell'Unione europea; premesso che: la proposta attua, per l'anno 2016, il disposto degli articoli 25 e...



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00165 presentata da FRANCO PANIZZA
mercoledì 29 aprile 2015, seduta n.116

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015,
tenuto conto altresì del parere reso in data odierna dalla Commissione politiche dell'Unione europea;
premesso che:
la proposta attua, per l'anno 2016, il disposto degli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva annuale volta a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli;
tale riserva deriva dall'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;
il meccanismo di costituzione della riserva si basa sulla fissazione di un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento dei massimali annuali applicabili;
l'importo per la riserva delle crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione europea ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti (rispetto ai 433 milioni di euro dell'anno 2015);
per coprire tale importo si applica il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno stabiliti dalla normativa europea, che saranno pertanto soggetti a una riduzione dell'1,393041 per cento, applicabile ai soli pagamenti che superino 2000 euro;
per esigenze di equità di tutti gli agricoltori, il tasso di adattamento si applicherà solo ai pagamenti per cui le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile 2015 e dalla riduzione sono esentate Bulgaria, Romania e Croazia, per le quali il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore a partire dal 2016 per Bulgaria e Romania e dal 2022 per la Croazia;
si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;
nel merito, esprime parere favorevole.
(7-00165)
PANIZZA