Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.7/00166 esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti...
Atto Senato
Risoluzione in Commissione 7-00166 presentata da LAURA PUPPATO
mercoledì 29 aprile 2015, seduta n.143
La 13a Commissione permanente,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca(n. COM (2015) 45 definitivo);
considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata poiché il regolamento che si intende modificare è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti fra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;
verificato che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la conformità del regolamento (CE) n. 1007/2009 alle raccomandazioni e alle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC può essere ottenuta non solo modificando gli elementi contestati di tale regolamento;
verificato che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché si limita a prevedere quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi prefissati,
si pronuncia, per quanto di competenza,
in senso favorevole con le seguenti osservazioni:
si osserva preliminarmente che la disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della proposta di regolamento - che fissa limiti quantitativi - si rivela insufficiente poiché, laddove si prevede che la caccia delle foche sia condotta principalmente per scopi non commerciali, ammette comunque finalità commerciali, seppure in dimensioni limitate, concretizzando la violazione dei termini della definizione dello stesso comma 1 dell'articolo 3 ed aggirando così, nella stessa definizione, il divieto generale. Sulla base di tali considerazioni, andrebbe pertanto espunto il riferimento all'esito commerciale della caccia;
in subordine, andrebbe meglio specificata la locuzione utilizzata. Al fine di chiarire eventuali ambiguità, si suggerisce una definizione di caccia "non condotta principalmente per fini commerciali", in base alla quale la maggior parte dei prodotti della caccia sono usati, consumati o goduti all'interno della comunitàsenza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunitàper ottenerne benefici economici;
andrebbe inoltre valutata una modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera b), volta a vietare il collocamento sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia che per la loro intrinseca natura hanno finalità commerciali, impedendo la caccia con tecnologie e strumenti che, per dimensione e valore economico, siano tipici e funzionali ad una caccia massiva e non individuale, né selezionata;
da ultimo, al fine di rendere meno cruente le tipologie di caccia tradizionale degli Inuit, andrebbe valutato l'inserimento - in fine dell'articolo 3, comma 1, lettera b) - di un periodo che permetta e sostenga l'uso del fucile piuttosto che del bastone uncinato per colpire in testa le foche, strumento quest'ultimo assai più cruento e meno efficace.
(7-00166)
PUPPATO