• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.7/00167 premesso che: il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca stabilisce un divieto generale di...



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00167 presentata da PAOLA NUGNES
mercoledì 29 aprile 2015, seduta n.143

La 13a Commissione permanente,
premesso che:
il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca stabilisce un divieto generale di immissione di tali prodotti sul mercato dell'Unione (il "regolamento di base"). Il regolamento di base prevede però una deroga a questo divieto generale per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento (la "deroga IC"). Il regolamento di base prevede, un' ulteriore deroga all'importazione dei prodotti derivati dalla foca se la caccia è praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né finalità commerciali (deroga MRM), nonché una deroga all'importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Da qui, è nata l'esigenza di un regolamento di esecuzione, il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento di base (il "regolamento di esecuzione");
in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il Canada e la Norvegia hanno impugnato i suddetti atti;
il 18 giugno 2014, l'organo di conciliazione dell'OMC ha contestato le due deroghe - IC e MRM; la deroga MRM è stata ritenuta non giustificabile perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, tra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine (piccola scala, senza fini di lucro) non era tale da giustificare la distinzione; per la deroga IC, l'organo d'appello ha stabilito che:" anche se in linea di principio rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una "discriminazione arbitraria e ingiustificata"";
il 10 luglio 2014 l'Unione europea ha notificato all'organo di conciliazione dell'OMC l'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell'ambito della controversia in causa, in modo da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC;
il 5 settembre 2014, l'Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che 16 mesi sarebbe stato un termine ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organo di conciliazione.
considerato che:
la presente proposta normativa ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione in merito al regolamento di base e costituisce il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) n. 737/2010 alle suddette decisioni. Inoltre, con la su esposta proposta di regolamento si suole eliminare la deroga MRM dal regolamento di base, mentre, per quanto concerne le deroghe relative alla concezione e all'applicazione della deroga IC si provvede alla modifica della stessa collegandola al rispetto del benessere degli animali e introducendo un limite all'immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato se la portata della caccia o altre circostanze indicano che la caccia non è praticata principalmente a fini commerciali e solo per ragioni di sussistenza delle comunità indigene che la praticano;
considerato inoltre che:
la base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del TFUE secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, sono tenuti ad adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il regolamento di base è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;
esprime, in riferimento al rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
che le istituzioni europee possano in fase di esame della proposta di regolamento, rivedere la deroga IC, che rimane, comunque, una pratica crudele nei confronti delle foche anche se esercitata per ragioni di sussistenza dalle comunità indigene "Inuit," fornendone una definizione più dettagliata onde evitare eventuali ambiguità e basandosi sui criteri della sussistenza della comunità ( per cui si intende la conservazione e la continuazione dell'esistenza fisica, culturale e tradizionale della comunità attraverso la raccolta di risorse rinnovabili che devono essere utilizzate, condivise e consumate all'interno della comunità stessa in modo da sostenerla) e la non condotta principalmente per fini commerciali (vale a dire che la maggior parte dei prodotti della caccia debbono essere usati, consumati, o goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità al fine di ottenere benefici economici);
nel processo di revisione del Regolamento (CE) n. 1007/2009 e del suo Regolamento di esecuzione (UE) 737/2010 auspicare una modifica dei criteri di accreditamento degli organismi riconosciuti, deputati al rilascio delle attestazioni certificanti la conformità dei prodotti derivati dalla foca alla normativa comunitaria, in modo da renderli più stringenti e prevedere regolari audizioni e strumenti di sorveglianza sull'operato dei suddetti organismi;
al fine di assicurare nella sua completezza la corretta attuazione dell'eccezione "IC", è opportuno che i medesimi organismi riconosciuti di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 737/2010 siano in grado di valutare l'idoneità (iniziale e periodica) dei singoli cacciatori e delle modalità di caccia;
è auspicabile che solo ed esclusivamente una parte dei prodotti derivanti dalla caccia alle foche provenienti da popolazioni aborigene sia inserita nella deroga IC in particolare i soli prodotti ottenuti per ragioni di sussistenza, mantenendo le modalità di caccia tradizionali, vietando l'impiego di moderni mezzi quali elicotteri, motoslitte, fuoristrada e potenti motonavi. A tal fine dovrebbe essere vietato il collocamento sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia aventi finalità commerciali.
(7-00167)
NUGNES, MORONESE, MARTELLI