• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00003-bis- ... premesso che: ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della proposta di legge recante «Disposizioni in materia di elezione alla Camera dei deputati» è stabilito che la Camera...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00003-bis-B/058presentato daPALESE Roccotesto diLunedì 4 maggio 2015, seduta n. 420

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della proposta di legge recante «Disposizioni in materia di elezione alla Camera dei deputati» è stabilito che la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1o luglio 2016;
è attualmente in discussione in terza lettura al Senato il disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione»;
l'esame della riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati non può prescindere dalla stretta connessione – a tutti evidente – fra riforma elettorale e riforma costituzionale. Infatti, l'evidente connessione è dovuta in particolare al fatto che la proposta di legge di modifica del sistema elettorale in esame riguarda l'elezione della sola Camera dei deputati, dando per scontato il superamento del bicameralismo paritario che, come previsto all'interno del disegno di legge costituzionale attualmente in discussione, prevede un Senato della Repubblica non elettivo;
la proposta di legge in esame si limita a fissare al 1o luglio 2016 la data di entrata in vigore per la riforma dell'elezione della Camera dei deputati, senza fare alcun riferimento all'entrata in vigore della riforma costituzionale. L'esito e i tempi di approvazione di quest'ultima sono assai incerti, sia per la procedura parlamentare rafforzata (con doppia delibera conforme ad intervallo non minore di tre mesi) a cui è sottoposto il disegno di legge, sia per l'eventualità di un referendum confermativo che potrebbe essere richiesto a norma dell'articolo 138 della Costituzione qualora la riforma non fosse approvata (cosa assai probabile) con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera: un referendum dal risultato assolutamente imprevedibile;
l'introduzione di forti correttivi maggioritari nel sistema d'elezione della sola Camera dei deputati, ha senso solo qualora si giunga effettivamente al superamento del bicameralismo perfetto e alla esclusione del Senato dal circuito fiduciario;
deve, quindi, tenersi presente il rischio che, in caso di mancato compimento della riforma costituzionale, la legge elettorale si troverebbe inficiata da un vizio «sopravvenuto»: essa introdurrebbe infatti effetti significativamente distorsivi della rappresentanza senza realizzare lo scopo di garantire la governabilità, proprio perché ha riguardo alla sola Camera dei deputati, operando al Senato il proporzionale puro del cosiddetto «Consultellum»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prorogare l'entrata in vigore della proposta di legge in esame, fissata al 1o luglio 2016, qualora a tale data non sia ancora entrato in vigore il disegno di legge costituzionale di revisione del titolo I della parte II della Costituzione, che dispone il superamento del bicameralismo paritario.
9/3-bis-B/58. Palese.