• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01577/046 premesso che: i cosiddetti tirocinanti ex articolo 37 che lavorano negli uffici giudiziari sono oggi circa 2.650; il loro impiego negli uffici giudiziari con progetti formativi ha avuto...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1577/46 presentato da GIUSEPPE LUIGI SALVATORE CUCCA
mercoledì 29 aprile 2015, seduta n. 439

Il Senato,
premesso che:
i cosiddetti tirocinanti ex articolo 37 che lavorano negli uffici giudiziari sono oggi circa 2.650;
il loro impiego negli uffici giudiziari con progetti formativi ha avuto inizio nel 2010;
negli anni 2013 e 2014 il Ministero della giustizia ha finanziato i progetti formativi utilizzando le risorse iscritte sul proprio bilancio (articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011). Una parte delle risorse già stanziate nell'anno 2014 è stata impiegata per la prosecuzione dei progetti formativi fino al 30 aprile 2015;
l'articolo 50, comma primo, del decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato a seguito di un emendamento parlamentare approvato in sede di conversione in legge, ha previsto la possibilità di utilizzare nell'ambito dell'ufficio del processo i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi dall'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
considerato che:
tale categoria di lavoratori ha acquisito un bagaglio prezioso di conoscenze e competenze e la loro presenza è indispensabile per il funzionamento degli uffici giudiziari, afflitti da gravi e perduranti scoperture di organico, nell'ordine di 9.000 unità;
anche in considerazione della progressiva informatizzazione degli uffici giudiziari e della attuazione della riforma della giustizia, è doveroso non disperdere la professionalità acquisita dai tirocinanti,
considerato altresì che:
non risultano ad oggi individuate le risorse finanziarie disponibili per l'inserimento dei tirocinanti ex articolo 37 nell'ufficio del processo;
dal 1° maggio 2015 essi non potranno più permanere negli uffici giudiziari, causa la cessazione dei progetti formativi;
considerato infine che l'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014 non chiarisce in modo univoco le modalità e i tempi di impiego dei suddetti tirocinanti nell'ufficio del processo,
impegna il Governo a individuare il percorso più celere ed efficace per l'inserimento dei cosiddetti tirocinanti ex articolo 37 nell'ufficio del processo, fissandone modalità e tempi e individuando congrue risorse, nei limiti di quelle disponibili, al fine di una rapida adozione del decreto interministeriale previsto dal citato articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014.
(numerazione resoconto Senato G12.105)
(9/1577/46)
CUCCA, FILIPPIN, BUEMI, RICCHIUTI , MATTESINI