• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/05527 il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto «decreto semplificazioni»), attuativo della delega fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto da quest'anno, in...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05527

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, risultano disponibili solamente in lingua italiana, in palese elusione delle norme di rango costituzionale sul bilinguismo, e che invece sarebbe necessario tener conto delle esigenze delle minoranze linguistiche tedesca e slovena presenti, in particolare, nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Friuli Venezia-Giulia.
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali misure intenda intraprendere il Governo per assicurare il pieno rispetto del principio del bilinguismo nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente giova evidenziare il quadro normativo di riferimento. L'esistenza di un obbligo giuridico alla traduzione degli atti e documenti – con particolare riguardo alla lingua tedesca usata nella regione Trentino-Alto-Adige – sembra sussistere esclusivamente in riferimento ad atti e provvedimenti emanati da uffici della Pubblica Amministrazione aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano, tra i quali possono essere ricompresi anche gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), prevede che «I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa». L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), stabilisce che nella regione Trentino-Alto Adige la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato, nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima.
Previsioni normative per la tutela delle minoranze linguistiche, seppur espresse in termini più generali, sono previste dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). In particolare, l'articolo 3 della citata legge costituzionale prevede che nella «Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali».
Inoltre, l'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dispone che «nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela». L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), prevede che in «attuazione dell'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica».
Alla luce del quadro normativo così sommariamente delineato, con riferimento ai modelli dichiarativi approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e destinati alla generalità dei contribuenti, si rappresenta che, dall'analisi delle fonti normative, non si ravvisa la sussistenza di un espresso obbligo di traduzione, in quanto gli adempimenti a tutela delle minoranze linguistiche – tra cui la traduzione degli atti – sono previsti esclusivamente per le attività poste in essere direttamente dagli uffici delle Amministrazioni con sede nel territorio ove sono presenti le predette minoranze.
L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, nel corso degli anni ha provveduto a rendere disponibili in versione multilingue i modelli di dichiarazione di utilizzo più diffuso (CUD, Modello 730, Modello Unico Persone Fisiche fascicoli numeri 1 e 2), nonché quelli di rilevanza internazionale (modello IVA annuale), tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione.
Tutto ciò premesso, in considerazione della natura sperimentale della dichiarazione precompilata, la cui procedura è stata da poco definita e perfezionata, si rileva che la predisposizione di appositi applicativi software in lingua diversa dall'italiano poteva essere ragionevolmente intrapresa soltanto nel momento in cui il modello 730 precompilato e la procedura informatica avesse assunto una connotazione stabile e definitiva.
Con riferimento alla concreta fattibilità di tale iniziativa, tenuto conto dei tempi tecnici a disposizione per la traduzione e gli interventi informatici, la dichiarazione precompilata in lingua tedesca e slovena sarebbe stata disponibile solo dopo il termine di presentazione della dichiarazione precompilata per il 2015.
Al fine di garantire già da quest'anno la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, si rappresenta che le informazioni generali sulla dichiarazione precompilata sono contenute nelle istruzioni al Modello 730/2015 che, come ogni anno, è stato predisposto anche nella versione in lingua tedesca e slovena e che gli uffici dell'Agenzia dislocati nei territori interessati garantiranno un adeguato livello di assistenza ai contribuenti.
Per il futuro è, in ogni caso, possibile ipotizzare di tradurre in versione multilingua il prodotto web 730 precompilato e le relative schede informative presenti sul sito. Per questo impegnativo piano di sviluppo potrebbero essere conclusi protocolli di intesa con le Amministrazioni locali, anche al fine di affidare l'effettuazione delle traduzioni a tali amministrazioni, onde poter contenere i costi e migliorare la qualità delle traduzioni.