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Atto a cui si riferisce:
C.4/05425 il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di materia di autonomia di entrata delle regioni, ha trasformato in tributo regionale l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili,...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 17 marzo 2015
nell'allegato B della seduta n. 393
4-05425
presentata da
PISO Vincenzo

Risposta. — Si dà riscontro all'interrogazione in esame con la quale si chiede di quali elementi dispongano i Ministri interrogati in relazione alla introduzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (cosiddetta IRESA) nella regione Lazio e se intendano assumere iniziative normative volte ad evitare gli effetti distorsivi di cui in premessa, rendendo più stringenti i limiti alla determinazione delle aliquote dell'IRESA.
A tal riguardo, si premette, in ordine al quadro normativo dell'imposta in argomento, quanto segue.
L'IRESA è stata istituita, con decorrenza dal 2001, dalla legge n. 342 del 2000 (articoli 90-95), ai sensi della quale, in sintesi, viene previsto:
quale presupposto di imposta ogni atterraggio e decollo dell'aeromobile civile negli aeroporti civili;
quale soggetto passivo dell'imposta l'esercente dell'aeromobile;
quale soggetto attivo, le regioni e le province autonome, che possono aumentare fino al 15 per cento gli importi in ragione del fatto che i decolli o gli atterraggi avvengano nelle maggiori fasce di utilizzazione degli aeroporti, oltre a poter aumentare in base all'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale;
la destinazione prioritaria del gettito al completamento dei sistemi di monitoraggio e disinquinamento acustico ed all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti in aree facenti parte dell'intorno aeroportuale;
la determinazione delle misure dell'imposta in ragione delle diverse classi degli aeromobili commisurate al tonnellaggio degli stessi e correlati al tipo di propulsione (elica, subsonica con e senza certificazione acustica eccetera);
il rinvio delle disposizioni applicative a regolamenti ministeriali.

Successivamente, nel contesto dell'impianto federalista delineato dalla legge delega n. 42 del 2009, il decreto legislativo n. 68 del 2011 ha espressamente disposto, all'articolo 8, «Ferma la facoltà delle regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali...» una serie di tributi, tra i quali l'IRESA.
Pertanto, la regione Lazio, avvalendosi della predetta facoltà ha istituito l'IRESA, quale tributo proprio regionale, con decorrenza dal 1o maggio 2013, (articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2), prevedendo:
il medesimo presupposto di imposta e i medesimi soggetti previsti dalla citata norma statale n. 342 del 2000;
esenzioni più ampie;
la misura dell'imposta avuto riferimento al peso massimo dell'aeromobile al decollo (da 1,80 euro a 2,50 euro per tonnellata) in conformità a quanto previsto da uno schema tipo di legge regionale approvato unilateralmente dalla conferenza delle regioni il 6 dicembre 2011;
la destinazione del gettito per il 10 per cento al trasferimento in conto capitale e/o spesa corrente ai comuni che ricadono nelle zone circostanti agli aeroporti, come indennizzo alla popolazione ivi residente.

Successivamente, a seguito di specifica segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 20 agosto 2013, con la quale sono stati segnalati effetti distorsivi sulla concorrenza a seguito dell'applicazione non uniforme dell'IRESA sul territorio nazionale da parte delle varie regioni, è stato introdotto l'articolo 13, comma 15-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145; norma questa che, proprio al fine di «evitare effetti distorsivi della concorrenza fra scali aeroportuali e di promuovere l'attrattiva del sistema aeroportuale italiano», ha stabilito il valore massimo dell'imposta nella misura di 0,50 euro e la rimodulazione del tributo in base alla distinzione tra voli diurni e notturni e alle peculiarità urbanistiche delle aree prospicienti i singoli aeroporti.
La regione Lazio, a sua volta, ha impugnato la disposizione normativa contenuta nel decreto-legge n. 145 del 2013, ritenendo che fosse stata invasa una materia, quale quella del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, riservata, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente e che fosse stato arrecato un grave vulnus all'autonomia finanziaria regionale, garantita dall'articolo 119, commi 1 e 2 della Costituzione.
Inoltre, la stessa regione si è lamentata della irragionevolezza e contraddittorietà della norma statale che, nel fissare una misura massima così bassa – quale quella di 0,50 euro – avrebbe, a suo parere, svuotato di contenuto l'imposta.
Ciò premesso, nel richiamare quanto già rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze in occasione della difesa della norma statale impugnata dalla regione Lazio, si evidenzia che seppure l'IRESA, per effetto di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011, abbia assunto la natura di tributo regionale, in realtà, non sia assimilabile al cosiddetto «tributi propri istituiti» dalle regioni stesse, previsti dalla legge delega n. 42 del 2009.
Ed infatti, i tributi ai quali si riferisce il richiamato articolo 8, seppur disciplinati dalla normativa regionale, restano, pur sempre, forme di imposizione introdotte dalla legislazione statale.
Conseguentemente, la facoltà rimessa alle regioni di ridisegnare i predetti tributi, non li sottrae da un obbligo di sostanziale coerenza con la normativa istitutiva del tributo, in relazione agli elementi essenziali quali la soggettività passiva, il presupposto d'imposta, la misura massima delle aliquote, nonché dall'obbligo del rispetto del principio di ragionevolezza. Principi, questi, fissati dal legislatore statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nella quale rientra il tributo in argomento.
Peraltro anche dalle pronunce della Corte costituzionale emerge l'orientamento che ritiene i tributi regionali di cui al citato articolo 8 di carattere proprio derivato e non proprio istituito; conseguentemente, le regioni non possono modificarne gli elementi essenziali (quali presupposto e soggetti d'imposta) e sono tenuti a mantenere aliquote ed agevolazioni nei minimi di legge (v. sentenza n. 288 del 2012).
Inoltre, sempre nel difendere la legittimità della norma, lo scrivente Ministero ha evidenziato i profili di carattere comunitario dell'articolo 13, comma 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2013, considerato che i limiti ai poteri di intervento delle regioni sull'IRESA sono stati introdotti proprio al fine di rimuovere gli effetti distorsivi sulla concorrenza denunciato dall’Antitrust. Di qui la piena legittimità dell'intervento statale imposto dal principio di supremazia del diritto comunitario.
Infine, considerato che la norma ordinaria con la quale è stato realizzato quest'ultimo intervento è di pari rango rispetto alla norma che ha precedentemente aveva «regionalizzato» alcuni tributi (il citato decreto legislativo n. 68 del 2011), tra i quali l'IRESA, si può legittimamente ipotizzare, in carenza di criticità sul piano della gerarchia delle fonti, una deroga implicita della disposizione che aveva regionalizzato il predetto tributo, con incompatibile con l'intervento normativo del 2013.
Peraltro, si evidenzia che già prima del decreto-legge n. 145 del 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva segnalato l'eccessiva onerosità delle tariffe IRESA applicate dalla regione Lazio, tanto che sono state attivate presso il dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri dei tavoli di confronto con la regione stessa.
In tali occasioni la regione, nel prendere atto dei rilievi mossi, anche con la segnalazione dell’Antitrust, si era impegnata nel contesto di «leale cooperazione» ad una riconsiderazione delle norme criticate, che, tuttavia, non è mai avvenuta.
Alla luce di quanto sin qui esposto, le auspicate iniziative normative volte ad evitare i lamentati effetti distorsivi – ed in particolare quelli provocati dalle disposizioni normative introdotte dalla regione Lazio – paiono, invero, già state adottate.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Enrico Zanetti.