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Atto a cui si riferisce:
C.5/04380 le condizioni votate dalla Commissione difesa della Camera dei deputati in sede di parere sull'A.G. 32 del 2013, accolte dal Governo in quella sede, sono state recepite in parte attraverso il...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 31 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-04380

Con l'atto in esame l'onorevole interrogante, nel rilevare alcuni aspetti di criticità in merito all'applicazione delle norme sul canone da corrispondere da parte di particolari soggetti meritevoli di tutela, denuncia, tra l'altro, una situazione di disomogenea applicazione nelle diverse aree territoriali, dei contenuti del decreto ministeriale 7 maggio 2014, concernente il «Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2012-2013».
Al riguardo, nel convenire circa l'iniziale erronea difformità di interpretazione da parte di alcuni Comandi, si rende noto che sono state tempestivamente diramate precise disposizioni per risolvere tali criticità.
Per quanto concerne le norme relative all'usufrutto, si evidenzia che l'Onorevole interrogante si richiama alla mancata recezione dei contenuti delle «condizioni votate dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati in sede di parere sull'A.G. 32 del 2013» all'interno del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (TUOM); tuttavia, il parere approvato dalla IV Commissione della Difesa in merito allo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 conteneva una unica condizione, puntualmente recepita nell'articolo 4, comma 4, del citato decreto ministeriale nonché alcune osservazioni.
Si è ritenuto, al riguardo – nonostante ogni migliore predisposizione – di non poter accogliere l'osservazione relativa alle auspicate modifiche, idonee a consentire ex novo, sulla base della nuova soglia di reddito fissata con il decreto ministeriale, l'opzione a favore dell'usufrutto, in quanto l'esercizio dell'opzione dell'acquisto dell'usufrutto è consentito, a prescindere dalle soglie di reddito, ai sensi dell'articolo 404, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
Tanto condiviso, l'ulteriore argomento cui si ritiene faccia riferimento, per rinvio, l'interrogante – essendo i contenuti di tutte le altre osservazioni già contemplati dalle norme vigenti, o in esse recepiti – concerne la mancata attribuzione della possibilità di rateizzare l'acquisto dell'usufrutto in caso di accrescimento, in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare.
In ragione di ciò, si intende valutare l'opportunità di assumere iniziative in tal senso.
Su un piano generale, infine, si evidenzia che con le disposizioni di cui al citato decreto di gestione annuale 7 maggio 2014, il Governo ha inteso dettare la disciplina relativa al regime «transitorio» degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, con esclusivo, circoscritto riferimento a quelli tali alla data del 31 dicembre 2010, nonché individuare limitate categorie ritenute meritevoli di tutela, al verificarsi di particolari condizioni.
Con ciò si è voluto assicurare che per i soli sine titulo storici sussistesse la garanzia per il mantenimento delle condizioni maturate a quella data.
Il Dicastero sta, ora, predisponendo l'adozione del decreto di gestione alloggi per il 2015.