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Atto a cui si riferisce:
C.5/05221 l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, recentemente modificata dalla legge n. 97 del 6 agosto 2013, recante norme per la protezione della fauna...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-05221

Come evidenziato dagli interroganti, l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 ha istituito presso il Ministero dell'economia e della finanze un Fondo le cui disponibilità sono da ripartire, nella misura del 95 per cento, tra le assicurazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla loro documentata consistenza associativa.
In adempimento a detta disposizione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede annualmente a ciascuna delle 7 associazioni venatorie nazionali riconosciute e sottoposte alla propria vigilanza, la produzione di adeguata documentazione funzionale all'assegnazione e alla liquidazione delle quote di ripartizione del Fondo in parola.
In particolare, è necessario produrre una dichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) attestante la consistenza numerica dei contratti assicurativi stipulati da ogni singola assicurazione (la cui veridicità deve essere confermata da una dichiarazione, resa nella medesima forma, dal residente di ciascuna associazione venatoria).
Inoltre, ciascuna compagnia assicuratrice deve rendere un'ulteriore dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle polizze assicurative da parte delle singole associazioni. Invero, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo impone che le convenzioni stipulate tra le imprese di assicurazione e le associazioni venatorie in nome e per conto dei propri associati, prevedano modalità idonee ad identificare con certezza la data dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo.
Infine, oltre alla copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato del pertinente verbale dell'assemblea dei soci, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce l'elenco dei nominativi dei singoli soci assicurati, il numero e la data della tessera assicurativa nonché il numero e la data di rilascio del porto d'armi.
La predisposizione dei decreti di assegnazione e liquidazione è preceduta dal controllo degli elenchi dei nominativi degli associati per il quale è stato realizzato un apposito programma informatico che consente di verificare la coerenza dei dati, a cura di una commissione appositamente costituita.
Preciso, infine che le oscillazioni che subisce la dotazione del Fondo è conseguente alle riduzioni e agli accantonamenti effettuati annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle disponibilità dei vari capitoli di bilancio dello Stato.