• C. 3073 EPUB Proposta di legge presentata il 24 aprile 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3073 Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei delitti contro l'ambiente, per la salvaguardia ambientale e per la riqualificazione delle scuole e degli spazi urbani


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3073


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato LUIGI DI MAIO
Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei delitti contro l'ambiente, per la salvaguardia ambientale e per la riqualificazione delle scuole e degli spazi urbani
Presentata il 24 aprile 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Presso il 1 circolo didattico «Guglielmo Marconi» di Pozzuoli (Napoli) è stato avviato un importante progetto finalizzato a sensibilizzare – in una terra martoriata come quella campana – gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole elementari al rispetto dell'ambiente e del principio di legalità.
      Credo che progetti di questo tipo rappresentino un ponte molto importante volto a superare il fossato sempre più largo e profondo che un certo modo di fare politica ha scavato tra le istituzioni e i cittadini.
      Tale progetto, che è denominato «La mia terra», ha come obiettivo la sensibilizzazione sui temi ambientali e, in particolare, sui danni alla salute dei cittadini derivati dalla grave e prolungata violazione delle leggi stabilite per la tutela dell'ambiente e il corretto smaltimento dei rifiuti, anche tossici e nocivi, che si è verificata nella cosiddetta «Terra dei fuochi» e non solo in essa.
      Dopo un percorso articolato in varie lezioni, rivolte agli alunni delle classi III, IV e V del circolo didattico, si è pervenuti alla stesura di una proposta di legge che mi è stata consegnata lo scorso 20 marzo 2015, in occasione della manifestazione di chiusura del progetto (coincidente con la mia seconda visita presso l'istituto, dopo che avevo partecipato all'evento di apertura del progetto medesimo).
      Come si legge nel sito web del circolo didattico, l'iniziativa è stata rivolta alle classi III, IV e V della scuola primaria ed è stata finalizzata a individuare situazioni critiche sotto il profilo ambientale e sanitario; a fornire uno strumento di informazione corretta; a determinare obiettivi di miglioramento; a definire percorsi di legalità; a utilizzare il bioscanner per far crescere la cultura della prevenzione.
      Il progetto si è articolato in dieci ore di didattica in aula per gli alunni, durante le quali sono stati tracciati percorsi di legalità e di prevenzione sanitaria rispetto al territorio vissuto, e in due incontri di due ore ciascuno con esperti volontari che hanno individuato con genitori e docenti i punti di criticità e i necessari percorsi per realizzare la prevenzione. Il progetto si concluderà nel mese di maggio con una pubblica manifestazione durante la quale verranno effettuate prove con il bioscanner.
      Gli obiettivi trasversali di tale iniziativa sono stati: favorire la socializzazione, la cooperazione e l'integrazione; comunicare in maniera efficace e funzionale al contesto e allo scopo; acquisire un metodo di lavoro autonomo e collaborativo; sviluppare abilità nel risolvere situazioni problematiche in contesti operativi; sviluppare il senso del rispetto, della tutela e della valorizzazione dell'ambiente.
      Mi preme, inoltre, di sottolineare che nell'ambito di tale iniziativa i bambini, grazie all'aiuto dei docenti, hanno riprodotto l’iter legis che avviene nelle Aule del Parlamento, al fine di immedesimarsi nel legislatore.
      Riproduco qui di seguito il testo predisposto dagli insegnanti e dagli allievi partecipanti al progetto:
      «Art. 1. – Cancellare la prescrizione per tutti i reati ambientali. Ciò per far sì che siano condannati i responsabili del disastro ambientale e del traffico illegale di rifiuti tossici.
      Art. 2. – Stabilire una data certa entro cui realizzare impianti per l'indipendenza energetica (energie rinnovabili, energia solare, energia eolica) con ricadute positive sul lavoro, sull'ambiente e sulla qualità della vita. La realizzazione di questo obiettivo favorirebbe il distacco dalla costosa dipendenza delle multinazionali che utilizzano fonti inquinanti, come il petrolio ed il nucleare. Si realizzerebbe un grande risparmio e si eviterebbe la realizzazione di impianti che potrebbero provocare danni ambientali, come il gasdotto che dovrebbe passare sotto l'Adriatico.
      Art. 3. – Prevedere significative agevolazioni ed incentivi per i condomini che installano pannelli solari, coibentazione delle pareti e degli infissi, in modo da trattenere il calore e stare più freschi d'estate con la realizzazione di notevole risparmio energetico.
      Art. 4. – Installazione di telecamere per evitare sversamenti illegali di rifiuti tossici. La scelta sarebbe alternativa alla presenza di militari con costi inferiori, risultati migliori e vigilanza costante ventiquattr'ore su ventiquattro.
      Art. 5. – Individuazione dei terreni interessati all'intombamento dei rifiuti tossici. Procedere alle bonifiche anche attraverso la piantagione, per poi destinarli a strutture sportive e tempo libero. Calcolando la media di 500 discariche abusive, si dovrebbe prevedere l'assunzione di tre esperti per discarica per un totale di 1500 persone a cui affidare la realizzazione del progetto.
      Art. 6. – Fissare per legge una scadenza entro la quale i comuni sono obbligati a realizzare la raccolta differenziata ed il progetto “rifiuti zero” per evitare l'installazione di inceneritori che inquinano l'ambiente. Non a caso tali impianti saranno vietati dall'Unione europea a partire dal 2020.
      Art. 7. – Realizzare una scuola a misura di bambino: incentivare i comuni a prevedere percorsi cittadini ecosostenibili e scuole con spazi adeguati al gioco (cortili, aree verdi, attrezzature sportive, eccetera)».

      Nel tradurre in proposta di legge le interessanti proposte ideate dai bambini, ho elaborato il testo qui presentato, che all'articolo 1 prevede una modifica al codice penale nel senso di eliminare la prescrizione per i più gravi reati ambientali. Ovviamente la norma, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, trattandosi di materia penale, non è suscettibile di applicazione retroattiva.


      All'articolo 2, al fine di stabilire una data certa entro cui conseguire l'indipendenza energetica, con ricadute positive sul lavoro, sull'ambiente e sulla qualità della vita, si è provveduto a stabilire termini entro i quali ciascun ambito territoriale ottimale deve concorrere alla produzione energetica nazionale mediante la produzione di una quota percentuale dell'energia consumata nel medesimo ambito attraverso impianti che utilizzino fonti di energia rinnovabili (eolica, solare e similari).
      All'articolo 3, al fine di prevedere significative agevolazioni e incentivi per i proprietari di immobili che installano pannelli solari o provvedono alla coibentazione delle pareti e degli infissi, in modo da trattenere il calore e stare più freschi d'estate, con la realizzazione di notevole risparmio energetico, si è provveduto a raddoppiare, rispetto alle norme già vigenti, la percentuale della somma che si può detrarre dall'imposta sul reddito e il limite massimo della somma detraibile per tali interventi.
      All'articolo 4, allo scopo di finanziare l'installazione di telecamere per evitare l'abbandono illegale di rifiuti tossici, si è provveduto a finanziare con 50 milioni di euro annui l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno, destinato all'erogazione di contributi per l'installazione di sistemi di controllo a distanza per la prevenzione e la repressione dell'abbandono illecito di rifiuti.
      All'articolo 5, al fine di individuare dei terreni interessati all'interramento dei rifiuti tossici e di procedere alle bonifiche anche attraverso la piantagione, per poi destinarli a strutture sportive e tempo libero, si è provveduto a finanziare con 50 milioni di euro annui un fondo che – una volta terminato il programma straordinario di censimento e bonifica di siti inquinati della regione Campania di cui al decreto-legge n. 136 del 2014 – dovrebbe finanziare la realizzazione di strutture sportive pubbliche da destinare all'uso libero e gratuito della popolazione.
      All'articolo 6, al fine di stabilire per legge una scadenza entro la quale i comuni sono obbligati a realizzare la raccolta differenziata e il progetto «rifiuti zero», si è provveduto ad aggiornare le scadenze prevista dal comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      All'articolo 7, al fine di realizzare una scuola a misura di bambino, si è provveduto a finanziare con 50 milioni di euro annui l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di progetti proposti dai dirigenti scolastici delle scuole primarie per la riqualificazione degli edifici scolastici e delle loro attrezzature allo scopo di adeguarle alle esigenze pedagogiche degli allievi.
      All'articolo 8, al fine di realizzare percorsi urbani e spazi destinati al gioco dei bambini, si è provveduto a finanziare con 50 milioni di euro annui l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di progetti proposti dai comuni per la realizzazione di percorsi urbani ecosostenibili con spazi adeguati al gioco e allo svolgimento di attività sportive per i bambini di età compresa tra cinque e dieci anni.
      L'articolo 9 reca invece le coperture finanziarie relative ai costi degli articoli 4, 5, 7 e 8, pari a 200 milioni di euro annui. Le risorse saranno reperite mediante l'innalzamento dello 0,5 per cento del prelievo erariale unico sui giochi d'azzardo legali (slot machine eccetera).
      In conclusione, sono orgoglioso di depositare presso la Camera dei deputati una proposta di legge che, riprendendo le idee contenute nell'elaborato dei giovani allievi, presenta il frutto di quest'importante iniziativa che ha contribuito senz'altro ad avvicinare dei giovani studenti alle istituzioni parlamentari e per la quale credo sia giusto esprimere gratitudine e plauso ai docenti e al dirigente scolastico del 1 circolo didattico di Pozzuoli.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione di reati ambientali).

      1. All'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «La prescrizione non estingue il reato quando da alcuno dei fatti previsti come reati dal capo II del titolo VI del libro secondo del presente codice ovvero dal titolo VI della parte quarta o dagli articoli 137 e 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257, deriva, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione grave o gravissima di una o più persone».

Art. 2.
(Termine per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

      1. Ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, deve concorrere ad assicurare l'approvvigionamento energetico nazionale mediante la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari alle seguenti quote percentuali minime, riferite alla quantità di energia elettrica consumata nel medesimo ambito territoriale:

          a) almeno il 35 per cento entro il 31 dicembre 2020;

          b) almeno il 45 per cento entro il 31 dicembre 2025;

          c) almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2030.

      2. Nel caso in cui, per motivate ragioni tecniche, ambientali o economiche, non sia possibile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la regione nella quale è compreso l'ambito territoriale ottimale, su richiesta degli enti locali interessati, può chiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza delle ragioni indicate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può concedere la deroga richiesta, previa stipulazione di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione e gli enti locali interessati, che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisca:

          a) le modalità e i termini nei quali la regione richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, anche mediante compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri ambiti territoriali ottimali;

          b) la quota percentuale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che l'ambito territoriale ottimale interessato si obbliga a conseguire nei termini stabiliti dall'accordo di programma.

Art. 3.
(Incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici).

      1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera h) del comma 1 è abrogata;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a

96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. I predetti interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. La detrazione è condizionata alla presentazione di idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia»;

          c) le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 4.
(Contributi per l'installazione di sistemi di controllo a distanza per la prevenzione e la repressione dell'abbandono illecito di rifiuti).

      1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per l'erogazione di contributi per l'installazione di sistemi di controllo a distanza per la prevenzione e la repressione dell'abbandono illecito di rifiuti.
      2. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'interno ai comuni il cui territorio sia interessato da gravi fenomeni di danno o di degrado ambientale conseguente all'abbandono illecito di rifiuti tossici, accertati dal prefetto competente per territorio, previa presentazione di un piano predisposto dal comune per l'installazione di telecamere o di altri sistemi di controllo a distanza delle aree nelle quali avviene l'abbandono illecito dei rifiuti.
      3. I sistemi di controllo devono rispondere ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo i seguenti princìpi:

          a) garantire il funzionamento ininterrotto dei sistemi di controllo, l'adeguata qualità delle immagini prodotte e la loro registrazione e conservazione per l'identificazione dei responsabili;

          b) assicurare il collegamento dei sistemi di controllo con l'autorità di pubblica sicurezza e con la Polizia locale per l'intervento tempestivo;

          c) prevedere misure adeguate per impedire il danneggiamento e la manomissione delle apparecchiature.

      4. I proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate ai responsabili individuati mediante i sistemi di controllo sono destinati al comune competente per il funzionamento e la manutenzione dei sistemi medesimi e per la copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio comunale.

Art. 5.
(Interventi per la bonifica dei siti inquinati a seguito dell'interramento di rifiuti tossici).

      1. Al termine del programma straordinario di censimento e bonifica di siti inquinati della regione Campania, di cui agli articoli 1 e 2, comma 4, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive modificazioni, le aree bonificate di proprietà dello Stato sono destinate alla realizzazione di strutture sportive pubbliche destinate all'uso libero e gratuito della popolazione.
      2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. I criteri per la sua ripartizione e utilizzazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.
(Termine per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti).

      1. Al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

              «a) almeno il 70 per cento entro il 31 dicembre 2015»;

          b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

              «b) almeno l'80 per cento entro il 31 dicembre 2017»;

          c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

              «c) almeno il 90 per cento entro il 31 dicembre 2019».

Art. 7.
(Interventi per gli edifici scolastici).

      1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di progetti proposti dai dirigenti scolastici delle scuole primarie per la riqualificazione degli edifici scolastici e delle loro attrezzature allo scopo di adeguarle alle esigenze pedagogiche degli allievi.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i requisiti dei progetti, le forme e i termini per la loro presentazione e i controlli sulla loro esecuzione.

Art. 8.
(Interventi per la realizzazione di percorsi urbani e spazi destinati al gioco dei bambini).

      1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di progetti proposti dai comuni per la realizzazione di percorsi urbani ecosostenibili con spazi adeguati al gioco e allo svolgimento di attività sportive per i bambini di età compresa tra cinque e dieci anni.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti dei progetti, le forme e i termini per la loro presentazione e i controlli sulla loro esecuzione.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in materia di giochi pubblici allo scopo di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. A questo fine essa è altresì autorizzata a variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco destinata a monte premi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quelle dei punti di vendita dei giochi, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ambito delle misure di cui al presente comma può essere disposto l'incremento, entro il limite dello 0,5 per cento, del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di

cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
      2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nei fondi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.