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Atto a cui si riferisce:
C.5/01314 la compagnia Alitalia attualmente, come già in passato, è oggetto di azioni diverse da parte del Governo, volte ad assicurare un servizio di collegamento aereo di interesse nazionale ed...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 31 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-01314

Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-01314 presentato dal Deputato Brandolin e altri, n. 5-03609 del Deputato Burtone e altri, n. 5-04571 del Deputato Covello in quanto trattano di analoghe problematiche circa i collegamenti aerei.
Al riguardo, occorre premettere che il mercato del trasporto aereo trova a livello comunitario la propria disciplina nel Regolamento n. 1008/2008 del 24 settembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per le prestazioni di servizi aerei nella Comunità.
In base a tale Regolamento, che si pone come finalità quella di governare in modo uniforme il graduale e progressivo processo di liberalizzazione del trasporto aereo attraverso la definizione di regole certe e comuni a tutti gli operatori del settore, i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare le tariffe aeree per il trasporto passeggeri e merci.
In altri termini, l'opportunità di istituire collegamenti aerei all'interno del territorio europeo è devoluta a logiche imprenditoriali e di mercato che si inquadrano in una dimensione concorrenziale e che, come tale, non consentono all'Amministrazione di intervenire sulle scelte operate dalle singole imprese.
In relazione a quanto specificato, si precisa che interventi diretti dello Stato rivolti a condizionare il mercato sono vietati dalla normativa europea e darebbero luogo a procedure sanzionatorie a carico dello Stato stesso.
Peraltro, a fronte di rotte su cui sussista un traffico consistente, anche nel caso in cui Alitalia proceda a scelte aziendali di riduzione dei servizi, altri operatori del trasporto aereo, con un piano industriale maggiormente dimensionato sul traffico a medio e corto raggio, potranno avere interesse all'espletamento del servizio.
Per quanto riguarda, poi, aree situate in zone remote e non adeguatamente collegate con altre modalità di trasporto, la normativa comunitaria consente di prevedere oneri di servizio pubblico al fine di garantire collegamenti adeguati per la mobilità del cittadino.