Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/00250 GRANAIOLA, ALBANO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, FERRARA Elena, RUTA, VALENTINI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali - Premesso che, a quanto...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00250 presentata da MANUELA GRANAIOLA
venerdì 19 luglio 2013, seduta n.073
GRANAIOLA, ALBANO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, FERRARA Elena, RUTA, VALENTINI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
i certificati bianchi, anche noti come Titoli di efficienza energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica;
il sistema dei certificati bianchi, introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate; un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP);
le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di efficienza energetica organizzato dal Gestore dei mercati energetici;
tali soggetti possono conseguire i loro obiettivi realizzando presso i propri clienti finali interventi di risparmio energetico oppure acquistando sul mercato titoli di efficienza energetica (TEE) che attestano risparmi conseguenti a interventi eseguiti da altri soggetti aventi i requisiti, ad esempio le Energy Service Companies (E.S.Co);
il quadro normativo nazionale è stato recentemente modificato con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012, che definisce obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico - crescenti nel tempo - per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi;
il decreto stabilisce il trasferimento, a partire dal 3 febbraio 2013, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Gestore servizi energetici, delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi;
il decreto, inoltre, ha stabilito una procedura semplificata per ottenere i titoli di efficienza energetica relativi a interventi che conseguono risparmi di tonnellate equivalenti di petrolio tramite installazione di generatori di calore alimentati a biomassa nel settore della serricoltura;
il citato decreto, all'articolo 10, stabilisce, altresì, che i certificati bianchi emessi per progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013 non sono cumulabili con altri incentivi comunque denominati a carico delle tariffe dell'energia elettrica e il gas e con altri incentivi statali, fatto salvo l'accesso a fondi di garanzia, fondi di rotazione, contributi in conto interesse, detassazione del reddito d'impresa per l'acquisto di macchinari e attrezzature;
per conseguenza i certificati bianchi non sono cumulabili con:
le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 3 gennaio 2013;
l'ecobonus previsto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;
i finanziamenti statali concessi in conto capitale;
secondo il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e il decreto attuativo 28 dicembre 2012, i certificati bianchi sarebbero invece cumulabili con:
incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico;
agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all'art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art 2 della legge 22 dicembre 2008;
il credito d'imposta a favore del teleriscaldamento è un'agevolazione che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all'utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi;
ai sensi della circolare 17/E del 7 marzo 2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o a energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il citato credito di imposta;
numerose aziende agricole florovivaistiche hanno eseguito investimenti aziendali, introducendo forme alternative di produzione energetica, quali caldaie a biomassa con varie caratteristiche a seconda delle specifiche situazioni aziendali, e tali interventi in molti casi, sono stati acquistati aderendo a bandi di finanziamento dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) regionali, uno strumento di aiuto accessibile a tutte le aziende agricole;
le aziende agricole che hanno introdotto le caldaie, aderendo a forme di finanziamento dei PSR si trovano nella condizione di dover rinunciare alla possibilità di richiedere certificati bianchi per il riscaldamento a biomassa;
per quanto riguarda la non cumulabilità con finanziamenti statali concessi in conto capitale, il PSR è strutturato in modo tale che solo una parte è a carico del bilancio dello stato, la parte restante attiene a risorse provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dalle Regioni;
non risulta inoltre chiaro neppure il quadro relativo agli interventi aziendali realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del 28 dicembre 2012;
a questo riguardo va ricordato che ai fini della contribuzione l'acquisto di una caldaia a biomassa o a gasolio è indifferente, ma la caldaia a biomassa è più onerosa;
le caldaie a biomassa che hanno usufruito di contributi sul PSR, affinché possano rientrare nei parametri previsti dalla specifica tecnica sui certificati bianchi devono essere sottoposte a interventi tecnici onerosi come, ad esempio, l'aggiunta di un filtro per adeguare la caldaia;
conseguentemente le finalità dei certificati bianchi e quelle del PSR divergono, nel senso che una caldaia a biomassa può essere eligibile ai contributi del PSR e non rientrare nei parametri della normativa sui certificati bianchi;
nella grande maggioranza dei casi, i costruttori di caldaie a biomassa immettono nel mercato apparecchiature che rispondono ai requisiti imposti dalla scheda tecnica, ma è altresì vero che per poter accedere al PSR non è necessario rispettare quanto prescritto dalla scheda per i certificati bianchi, non rendendo quindi automatica la possibilità di richiedere il doppio potenziale incentivo;
da qui l'esclusione delle aziende agricole che fanno serricoltura e che hanno fatto investimenti con contributi tramite PSR dalla possibilità di ottenere i certificati bianchi con il tramite di una E.S.Co;
da un lato si chiede alle aziende di investire in energie alternative mettendo a disposizione strumenti come il PSR, dall'altra si creano forme di concorrenza sleale sul mercato, in quanto coloro i quali hanno fatto tali investimenti prima dell'entrata in vigore del decreto 28 dicembre 2012, hanno operato una scelta non speculativa legata alle esigenze ambientali, per risparmiare energia ed abbattere l'inquinamento, ovvero la finalità originaria dei certificati bianchi;
tali aziende si trovano, ora, penalizzate rispetto a quelle che, non accedendo ai contributi tramite i PSR, hanno investito o investiranno in energie alternative essendo libere di speculare - sono note le esperienze del fotovoltaico a terra o sotto ombrai dove di fatto non si è coltivato - visto che i contributi dei PSR sono circa il 10 per cento rispetto alla somma dei certificati bianchi nei 5 anni;
non sarebbe così remota l'ipotesi di veder costruire serre finalizzate all'accesso ai certificati bianchi che non produrranno vegetali di alcun tipo,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire, mediante una revisione dell'articolo 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, escludendo dalla non cumulabilità PSR/certificati bianchi le aziende che hanno installato caldaie a biomasse per la serricoltura, o che hanno ricevuto l'approvazione di tali investimenti tramite i PSR prima dell'entrata in vigore di suddetto decreto e posticipando l'entrata in vigore del decreto medesimo al 2 gennaio 2014, in considerazione dei tempi lunghi di realizzazione dei PSR.
(3-00250)