Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/00253 ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, CRIMI, AIROLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, CIOFFI, DE PIETRO, MARTON, MONTEVECCHI, BATTISTA, VACCIANO, MANGILI, COTTI, MOLINARI, GAETTI, FATTORI,...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00253 presentata da LUIS ALBERTO ORELLANA
venerdì 19 luglio 2013, seduta n.073
ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, CRIMI, AIROLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, CIOFFI, DE PIETRO, MARTON, MONTEVECCHI, BATTISTA, VACCIANO, MANGILI, COTTI, MOLINARI, GAETTI, FATTORI, PETROCELLI, SCIBONA, CASTALDI, BUCCARELLA, BOCCHINO, ROMANI Maurizio, DONNO, BLUNDO - Ai Ministri della difesa e degli affari esteri - Premesso che in base a quanto stabilito dall'art. 11 della Costituzione della Repubblica, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa verso altri popoli e come strumento di risoluzione dei conflitti;
considerato che:
l'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, stabilisce che "Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione";
l'articolo 1, comma 6, stabilisce che: "L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali";
la decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alle attività dell'Unione europea a sostegno del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza, mira, tra l'altro, a migliorare e a rendere sempre più trasparente la regolamentazione del commercio di armi;
considerato quanto stabilito dall'articolo 6 del testo finale dell'Arms trade treaty votato all'Assemblea generale dell'ONU 2 aprile 2013, A/CONF. 217/2013/L.3;
considerato inoltre che:
la relazione presentata dal Governo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, riporta, tra gli altri Paesi acquirenti Colombia, Cina, Israele, Nigeria, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, India, Pakistan;
nel 2012 il Governo colombiano era impegnato in una guerra interna contro le Farc, Forze armate rivoluzionarie colombiane;
la Cina è da anni al centro di un dibattito sulla sua reiterata e sistematica violazione dei diritti umani al suo interno;
Israele, da decenni, porta avanti operazioni di tipo militare nei confronti della popolazione palestinese;
la Nigeria è stata accusata, e alcuni anni fa anche una risoluzione del Parlamento europeo lo ha evidenziato, di violazione dei diritti umani, in particolar modo nei confronti delle donne;
l'Arabia Saudita è accusata dal rapporto 2013 di Amnesty international di violazioni di diritti umani;
l'Oman, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti sono accusati dal rapporto 2013 di Amnesty international di violazioni di diritti umani, seppur di entità minore;
da decenni l'India e il Pakistan sono in conflitto, spesso armato, per il controllo della regione del Kashmir,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che, stando all'elenco riportato, la vendita di armi a determinati Paesi sia in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
qualora non ravvisino detto contrasto, quali ne siano le ragioni.
(3-00253)