• C. 2994-416-1595-1835-2043-2045-2067-2291-2524-2630-2860-2875-2975-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 13 maggio 2015); COSCIA Maria, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.2630 Norme generali sul sistema educativo d'istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2994-416-1595-1835-2043-2045-2067-2291-2524-2630-2860-2875-2975-A


DISEGNO DI LEGGE
n. 2994
presentato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GIANNINI)
di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
Presentato il 27 marzo 2015
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 416, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, CAON, GUIDESI, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Istituzione delle classi per l'inserimento scolastico destinate all'alfabetizzazione nella lingua italiana e all'integrazione sociale degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana
Presentata il 21 marzo 2013

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 13 maggio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2994. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per i testi delle proposte di legge nn. 416, 1595, 1835, 2043, 2045, 2067, 2291, 2524, 2630, 2860, 2875 e 2975 si vedano i relativi stampati.
n. 1595, d'iniziativa dei deputati
ANTIMO CESARO, CARUSO, CATANIA, CIMMINO, D'AGOSTINO, GALGANO, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, MONCHIERO, OLIARO, RABINO, ROSTAN, RUSSO, SCHIRÒ, SOTTANELLI, VALIANTE, VARGIU, VITELLI, ZANETTI

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi didattici delle scuole del primo ciclo di istruzione

Presentata il 17 settembre 2013
n. 1835, d'iniziativa dei deputati
CIMBRO, ALBANELLA, CAROCCI, GADDA, GASPARINI, GULLO
Disposizioni concernenti la formazione delle classi nella scuola primaria e secondaria
Presentata il 22 novembre 2013
n. 2043, d'iniziativa dei deputati
VEZZALI, BALDUZZI, BRATTI, CAPUA, CATANIA, ANTIMO CESARO, CIMMINO, CIRIELLI, COPPOLA, D'AGOSTINO, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FITZGERALD NISSOLI, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, OLIARO, PASTORINO, PORTA, TINAGLI, VARGIU, VENITTELLI, VITELLI
Disposizioni concernenti l'inserimento dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria
Presentata il 4 febbraio 2014
n. 2045, d'iniziativa del deputato CARFAGNA
Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione sportiva nella scuola primaria
Presentata il 4 febbraio 2014
n. 2067, d'iniziativa dei deputati
COCCIA, FOSSATI, MOLEA, VEZZALI, ROBERTA AGOSTINI, ALBANELLA, AMODDIO, ARGENTIN, ARLOTTI, BINETTI, BLAZINA, BONAFÈ, BONOMO, BORGHI, BRANDOLIN, BUENO, BUONANNO, CAMPANA, CAPONE, CAPOZZOLO, CARNEVALI, CAROCCI, CARRA, CARUSO, CASELLATO, CENSORE, CHAOUKI, CIMBRO, CIRIELLI, COSCIA, COVELLO, DALLAI, DAMIANO, D'ARIENZO, DE MENECH, DE MICHELI, D'INCECCO, DONATI, D'OTTAVIO, FITZGERALD NISSOLI, GASPARINI, GHIZZONI, GULLO, IACONO, TINO IANNUZZI, INCERTI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LACQUANITI, LAINATI, LATTUCA, LENZI, LODOLINI, MAESTRI, MALPEZZI, MANZI, MARCON, MELILLI, MORETTI, NESI, PALAZZOTTO, PASTORELLI, PELUFFO, PICCOLI NARDELLI, PICIERNO, GIUDITTA PINI, RAMPI, REALACCI, RIBAUDO, ROSATO, RUBINATO, GIOVANNA SANNA, SANTERINI, SCOPELLITI, SCUVERA, SPERANZA, TIDEI, VALERIA VALENTE, VENTRICELLI, VERINI, VILLECCO CALIPARI, ZAN, ZARDINI
Disposizioni concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria
Presentata il 10 febbraio 2014
n. 2291, d'iniziativa dei deputati
ASCANI, ALBANELLA, ARLOTTI, BAZOLI, BLAZINA, BONOMO, PAOLA BRAGANTINI, CAMPANA, CAPONE, CAROCCI, COCCIA, COVELLO, CRIMÌ, DE MICHELI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FONTANELLI, GINOBLE, GRASSI, MALISANI, MARZANO, MICCOLI, NARDUOLO, PETITTI, SALVATORE PICCOLO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, ROCCHI, VENITTELLI, VERINI, ZAMPA
Introduzione dell'insegnamento di educazione e cittadinanza digitale nelle scuole primaria e secondaria
Presentata il 9 aprile 2014
n. 2524, d'iniziativa del deputato CENTEMERO
Istituzione del Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche
Presentata l'8 luglio 2014
n. 2630, d'iniziativa dei deputati
PAGLIA, SCOTTO, GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO, DURANTI, PELLEGRINO, BRESCIA, CHIMIENTI, DI BENEDETTO, D'UVA, LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA, SIMONE VALENTE
Norme generali sul sistema educativo d'istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia
Presentata il 12 settembre 2014
n. 2860, d'iniziativa dei deputati
IORI, MALPEZZI, PICCOLI NARDELLI, AMODDIO, ZAN, IACONO, MORANI, PREZIOSI, BERLINGHIERI, ANTEZZA, MARIASTELLA BIANCHI, FABBRI, ROTTA, BERGONZI, MARCHI, DONATI, BENI, ZAMPA, GADDA, BENAMATI, BAZOLI, ARLOTTI, BARUFFI, INCERTI, SCUVERA, CARLONI, CARLO GALLI, MONACO, CARRESCIA, RAMPI, TIDEI, SGAMBATO, LODOLINI, ROMANINI, PICCIONE, MARTELLI, MARCO DI MAIO, GASPARINI, GARAVINI, DALLAI, GANDOLFI, MAESTRI, LAFORGIA, FREGOLENT, CRIVELLARI, ALBANELLA, PATRIARCA, GIULIANI, SENALDI, CHAOUKI, CAPONE, SBROLLINI, COPPOLA, CIMBRO, CAMPANA, ZANIN, D'INCECCO, QUARTAPELLE PROCOPIO, PORTA, VALERIA VALENTE, CARNEVALI
Disposizioni per l'integrazione scolastica degli alunni immigrati e per il sostegno dell'educazione interculturale
Presentata il 4 febbraio 2015
n. 2875, d'iniziativa dei deputati
DI BENEDETTO, BRESCIA, LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA, SIMONE VALENTE, D'UVA, CHIMIENTI, MANNINO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Modifiche alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica
Presentata il 12 febbraio 2015
n. 2975, d'iniziativa dei deputati
CHIMIENTI, BRESCIA, DI BENEDETTO, D'UVA, LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA, SIMONE VALENTE, COMINARDI, CIPRINI, TRIPIEDI, LUIGI DI MAIO, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, L'ABBATE, MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, GRANDE, SCAGLIUSI, DEL GROSSO, AGOSTINELLI, CANCELLERI, BATTELLI, RUOCCO, BUSINAROLO, FERRARESI, CARIELLO, CASO, BRUGNEROTTO, D'INCÀ, ALBERTI, VALLASCAS, TOFALO, SPESSOTTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, DELL'ORCO, TERZONI, DAGA, MICILLO, BENEDETTI, PARENTELA, FANTINATI, LOREFICE, COZZOLINO, SILVIA GIORDANO, MANTERO, GRILLO, PESCO, RIZZO, FRUSONE, CORDA, BASILIO, CRISTIAN IANNUZZI, ARTINI, PINNA, DE LORENZIS, LIUZZI, NICOLA BIANCHI, BARONI, PAOLO BERNINI, BONAFEDE, BUSTO, CARINELLI, CASTELLI, CECCONI, COLONNESE, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE ROSA, DELLA VALLE, DI VITA, DIENI, FICO, FRACCARO, GALLINELLA, LOMBARDI, LUPO, MANNINO, NESCI, NUTI, PETRAROLI, PISANO, SARTI, SIBILIA, SORIAL, TONINELLI, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI, COLLETTI
Disposizioni concernenti la formazione e il reclutamento del personale docente della scuola e la costituzione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il potenziamento dell'offerta formativa del sistema nazionale di istruzione
Presentata il 19 marzo 2015
(Relatrice per la maggioranza: COSCIA)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2994 e rilevato che:

                esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo;

        rilevato altresì che:

            esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto a dettare un insieme di norme afferenti al sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione nonché a conferire al Governo deleghe legislative finalizzate sia alla codificazione sia all'innovazione della materia;

            nel procedere a numerosi interventi modificativi della disciplina vigente (contenuta sia nel testo unico del 1994 sia in una pluralità di altri provvedimenti assai stratificati), il disegno di legge non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 4, sull'alternanza scuola-lavoro, interviene sulla materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 77 del 2005 apportando modifiche sia testuali sia implicite; l'articolo 7 indica le funzioni del dirigente scolastico senza effettuare un coordinamento con l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e con l'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplinano il medesimo oggetto; all'articolo 19 il comma 1 dispone in merito all'Osservatorio per l'edilizia scolastica senza novellare l'articolo 6 della legge n. 23 del 1996, che ne ha previsto l'istituzione e regolato i compiti); per effetto di questi interventi sono influenzati negativamente, in particolare, i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività del testo unico del 1994, caratteri che dovrebbero essere propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; tuttavia, si segnala che l'articolo 21 delega il Governo alla codificazione e al riordino della normativa vigente: è, dunque, nell'attuazione di tale delega che potrebbero trovare efficace soluzione i problemi di coordinamento;

            il progetto di legge è volto a conferire al Governo deleghe di due tipi, all'articolo 21:

                a) una delega per la codificazione e il riordino della normativa vigente, finalizzata alla redazione di un testo unico (comma 2, lettera a)): essa è infatti caratterizzata da principi e criteri direttivi rivolti all'armonizzazione e coordinamento del diritto vigente (delega «compilativa»);

                b) una pluralità di deleghe finalizzate all'innovazione della normativa vigente (comma 2, lettere da b) a o)) relativamente a diversi settori (deleghe «innovative»);

            per la delega compilativa è previsto il medesimo termine delle deleghe innovative: ciò appare congruo nel caso in cui il legislatore

delegato eserciti le deleghe mediante un unico decreto legislativo; nell'ipotesi in cui, invece, il Governo emanasse più decreti legislativi (la delega è infatti per l'emanazione di «uno o più» decreti legislativi), la delega di tipo compilativo dovrebbe essere emanata per ultima, fissando per essa un termine più lungo, al fine di poter effettivamente raccogliere tutte le disposizioni in un testo unico avente carattere unitario e onnicomprensivo;

            quanto ai princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, recati all'articolo 21, si osserva che alcuni princìpi e criteri risultano vaghi e non dettagliati (comma 2, lettera b), punto 1); per alcuni oggetti essi risultano sovrapposti all'oggetto stesso (comma 2, lettera g), sull'istruzione professionale, lettera h), sugli istituti tecnici superiori, e lettera o), sulla valutazione delle competenze e sugli esami) o assenti (comma 2, lettera l), ove mancano i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio), mentre la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che «i principi e i criteri direttivi ... devono essere distinti dall'oggetto della delega» (punto 2, lettera d); inoltre, nella lettera h) del medesimo articolo 21, comma 2, relativa alla semplificazione del sistema formativo degli istituti tecnici superiori, è recata – come criterio direttivo – la previsione di un contributo dovuto dagli studenti per gli esami finali e per il rilascio del diploma (tale criterio non sembra attinente al concetto di «semplificazione»);

            quanto al termine, il comma 1 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 5 fissa il termine di due anni per l'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi; il comma 3 dispone l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e che il termine per l'esercizio della delega possa essere prolungato di novanta giorni qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari «scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente». Al riguardo, appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla cosiddetta «tecnica dello scorrimento». Nell'esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, l'Assemblea della Camera ha approvato, il 1 aprile 2015, un emendamento all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, che ha previsto, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

            carenze di coordinamento interno al testo si rinvengono specificamente nei seguenti casi:

                a) all'articolo 2, comma 12 (che individua le risorse finanziarie affinché le istituzioni scolastiche realizzino i progetti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa – di seguito: «POF triennale»), non sono elencate le risorse che l'articolo 4, comma 7, stanzia per

l'alternanza scuola-lavoro: al riguardo si dovrebbe valutare se sia necessario menzionarle espressamente considerando sia che l'alternanza scuola-lavoro è prevista proprio fra gli obiettivi del POF triennale (articolo 2, comma 3, lettera n)), sia che le risorse per l'alternanza scuola-lavoro sarebbero comunque attribuite (articolo 2, comma 7) alle istituzioni scolastiche proprio per realizzare gli obiettivi del POF triennale;

                b) l'articolo 6, comma 3, prevede che i posti dell'organico dell'autonomia sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi territoriali, ma l'articolo 7, comma 4, esclude da detti albi il personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, richiedendo un coordinamento fra le due disposizioni;

                c) l'articolo 8, comma 5, relativo al piano di assunzioni straordinarie, prevede al primo periodo che i soggetti interessati «possono esprimere l'ordine di preferenza fra tutti gli albi territoriali», e all'ultimo periodo che non si procede all'assunzione «in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati»: tali formulazioni non lasciano intendere univocamente se l'indicazione degli albi sia facoltativa o obbligatoria (come sembrerebbe dalla seconda formulazione, potendosi in tal caso interpretare il verbo «possono» nel senso che i partecipanti hanno una facoltà, non che essi abbiano un'opzione fra esprimersi o non esprimersi); tali dubbi interpretativi andrebbero risolti, coordinando le due previsioni, anche per chiarire alcune questioni correlate: se cioè sia possibile esprimere un ordine di preferenza che comprenda tutti gli albi territoriali (come sembrerebbero suggerire l'uso dell'aggettivo «tutti», altrimenti ridondante, e la mancata indicazione di un limite quantitativo di albi territoriali selezionabili); nel caso in cui l'indicazione fosse facoltativa, in quali albi territoriali vadano iscritti i partecipanti che non abbiano espresso alcuna opzione; nel caso in cui l'indicazione fosse invece obbligatoria, considerata l'esclusione automatica dei partecipanti che abbiano optato per albi territoriali «saturi», quale sia il limite massimo di opzioni esercitabili dai partecipanti;

                d) al medesimo articolo 8, il comma 6 sembrerebbe dettare, per le assunzioni, un criterio ulteriore rispetto a quelli indicati, secondo un preciso ordine di priorità, al comma 5: si dovrebbe, dunque, valutare l'opportunità di chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 e, in particolare se, come sembrerebbe, il criterio indicato al comma 6 operi in via residuale;

                e) ancora all'articolo 8, il comma 10 dispone la perdita di efficacia di alcune graduatorie, ivi specificate, relative al personale docente, mentre il comma 11 fa salve alcune graduatorie per il personale docente «ed educativo», richiedendo un migliore coordinamento perché il personale educativo non è destinatario del comma 10 né del piano di assunzioni straordinario;

                f) l'articolo 8, comma 12, dispone che a regime, cioè dopo il piano di assunzioni straordinarie, il personale docente della scuola

statale acceda ai ruoli esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali «ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo» (per il quale, però, non si rilevano altre previsioni ad hoc), mentre l'articolo 21, comma 2, lettera c), indica – fra i princìpi e criteri direttivi della delega – l'accesso mediante concorso pubblico per il «personale docente [tutto] ed educativo»: le due previsioni andrebbero dunque coordinate chiarendo la disciplina applicabile ai docenti della scuola dell'infanzia e del personale educativo;

                g) l'articolo 10 istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; il comma 1 fissa il suo importo in 500 euro annui e il comma 3, coerentemente, individua una copertura finanziaria congrua con tale cifra e con la platea dei potenziali destinatari: con tali disposizioni andrebbe dunque coordinato il comma 2 che, invece, affida a un DPCM la definizione dell'importo da assegnare nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 3;

                h) all'articolo 11, il riferimento alla valorizzazione del merito del personale docente è presente sia nel comma 1 sia nel comma 3, il quale però specifica che si tratta del personale docente di ruolo;

            alcune disposizioni appaiono di dubbia o nulla portata normativa, in quanto: esplicitano le finalità delle disposizioni (per es. articolo 4, comma 1; articolo 4, comma 6: «A tale fine, è abrogato il comma ...»); presentano carattere puramente programmatico o dichiarativo (per es: articolo 2, comma 1: «Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione [...] è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali ...»); recano previsioni già risultanti dalla normativa vigente (per es. l'articolo 4, comma 2, aggiunge – fra i soggetti che possono stipulare convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro – gli ordini professionali e gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, ma tali enti risultano già ricompresi fra gli «enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore» che la normativa vigente già menziona) o previsioni contenute nel medesimo provvedimento (per es. all'articolo 21, comma 2, lettera c), sia l'alinea sia il numero 5) ripetono che il decreto legislativo di riforma ha fra gli obiettivi quello di rendere il concorso del personale docente ed educativo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego); compiono una ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma (per esempio: l'articolo 9, comma 6, richiama alcune norme «in quanto compatibili con il presente articolo»); fanno riferimento al carattere provvisorio di talune disposizioni, destinate ad operare nelle more della realizzazione di adempimenti successivi, talora eventuali (per esempio, il già citato articolo 2, comma 1, prevede che il rafforzamento della funzione del dirigente scolastico avvenga «nelle more della revisione del quadro normativo» e l'articolo 7, comma 8, richiama la normativa applicabile «nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici»);

            oltre ai predetti casi, anche l'articolo 6, comma 5, parrebbe avere l'unico effetto di richiamare la normativa vigente in materia di organico dei posti di sostegno; tuttavia – alla luce delle articolate vicende che hanno interessato il quadro normativo di settore – esso dovrebbe richiamare (in luogo dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296 del 2006) l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 111 del 2011, che ha modificato la previgente disciplina senza però abrogarla esplicitamente;

            il testo, inoltre, adotta espressioni imprecise ovvero suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo; ciò si riscontra, ad esempio:

                all'articolo 2, comma 4, ove sarebbe necessario specificare se il POF triennale sia riferito – come pure parrebbe – a tre anni scolastici, ovvero a tre anni solari;

                all'articolo 4, comma 8, il quale fa riferimento a «musei, istituti e luoghi della cultura», mentre l'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 2004) già include i musei nella nozione di «istituti e luoghi della cultura»;

                all'articolo 7, comma 1, che attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità «delle scelte didattiche», con una formulazione che – nell'innovare specificamente rispetto alle funzioni già elencate dal d. lgs. n. 165 del 2001 (articolo 25) – sembrerebbe attribuirgli una posizione di tipo gerarchico e che dovrebbe essere specificata e qualificata nel suo esatto significato stante anche il principio costituzionale della libertà di insegnamento (articolo 33) nonché il carattere partecipativo della formazione del POF;

                all'articolo 7, comma 4, non è chiaro il concetto di «mobilità professionale»;

                all'articolo 19, comma 2, è utilizzata l'espressione «canoni di investimento», non impiegata nell'ordinamento e di significato da chiarire;

                all'articolo 21, comma 2, lettera i), è prevista, come principio, la «generalizzazione» della scuola dell'infanzia;

            inoltre, diverse disposizioni appaiono tecnicamente bisognose di integrazioni e di specificazioni per favorire la chiarezza e la proprietà della formulazione oppure per perseguire una maggiore efficacia nel riordino della disciplina; ciò si riscontra, in particolare nei seguenti casi:

                a) l'articolo 2, comma 10, prevede eventuali revisioni del POF triennale senza esplicitare se dette revisioni debbano seguire la medesima procedura fissata per il POF triennale;

                b) l'articolo 2, commi 14 e 15, relativi all'insegnamento dell'inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria, sembrerebbero consentire implicitamente l'insegnamento anche a soggetti non in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento

nella scuola primaria, con ciò derogando in modo solo tacito e non esplicito alla normativa vigente; al riguardo è dunque necessario chiarire se e in quali casi sia necessario il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e, relativamente alla lingua inglese, quali titoli e requisiti siano previsti per i docenti di madre lingua e per i «fornitori di servizi»;

                c) l'articolo 3, comma 1, istituisce il curriculum dello studente, il quale «raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi [...] e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico»; l'articolo 14, comma 3, prevede, a sua volta, che il Portale unico dei dati della scuola «sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente...»; ora, alcuni dei dati trattati potrebbero avere natura di dati sensibili (si pensi, a titolo puramente esemplificativo, allo stato di salute in caso di assenze prolungate o di percorsi educativi individualizzati, alla partecipazione dello studente ad enti e iniziative extrascolastiche e volontaristiche di carattere religioso o politico e così via) o anche giudiziari (si pensi all'impatto di periodi di reclusione minorile sull’iter scolastico), perciò l'accessibilità mediante il Portale unico potrebbe anche configurarsi, stando al tenore letterale del combinato disposto delle due disposizioni, quale obbligo giuridico di diffusione permanente al pubblico di dati anche personali e sensibili relativi alla totalità dei minorenni scolarizzati: al riguardo, è necessario individuare legislativamente almeno i limiti e le garanzie fondamentali per tali trattamenti di dati, nonché esplicitare se il conferimento dei dati sia obbligatorio o volontario e quali siano i poteri esercitabili dagli interessati e da coloro che hanno la tutela legale dei minorenni, senza che tale disciplina sia rimessa in toto a una determinazione amministrativa, sia pure sentito il parere del Garante (infatti, in primo luogo, il decreto legislativo n. 196 del 2003, cd. codice della tutela dei dati personali, attribuisce in più punti un'efficacia abilitativa diretta, particolare e rafforzata, alle previsioni di legge sul trattamento dati; in secondo luogo, la disciplina del trattamento dei dati sarebbe differenziata – in modi, allo stato attuale, non dettagliatamente prefigurabili – fra le scuole pubbliche e quelle paritarie di natura privata in quanto alle due categorie risulterebbero applicabili, rispettivamente, il Capo II e il Capo III del Titolo III del predetto codice; in terzo luogo, risulta raccomandabile un coordinamento esplicito con i limiti posti dal codice stesso circa la diffusione dei dati sensibili e giudiziari);

                d) l'articolo 6, comma 3, prevede espressamente, ove ne sussistano i presupposti, un'integrazione stipendiale per le supplenze fino a dieci giorni, senza però prevedere se tale disciplina sia applicabile o meno anche alle supplenze annuali;

                e) per le assunzioni a regime, da effettuare dopo il piano di assunzioni straordinarie, non è previsto se la collocazione in graduatoria, in esito al superamento di un concorso, comporti l'automatica immissione dei docenti negli albi territoriali o se, al contrario, vi siano dei limiti, e quali;

                f) l'articolo 7, comma 4, istituisce i ruoli regionali del personale docente, articolati in albi territoriali (definiti dagli uffici scolastici regionali anche in funzione della popolazione scolastica); il disegno di legge non specifica in alcun punto se l'appartenenza a un ruolo o a un albo il cui territorio comprenda l'istituzione scolastica o educativa sia un requisito obbligatorio per ottenere un incarico di docenza o se il dirigente scolastico possa liberamente proporre incarichi anche a docenti di altri ruoli o albi o se vi siano altri limiti o criteri geografici e, in caso, quale effetto abbia la mobilità territoriale;

                g) l'articolo 14, comma 4, prevede che il portale unico della scuola pubblichi la normativa, gli atti e le circolari «in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200»: le disposizioni richiamate appaiono quelle di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto, recanti misure in materia di semplificazione normativa, riferite per lo più alla fase di avvio del portale Normattiva; tale riferimento appare ormai superato a seguito della loro abrogazione disposta dalla legge di stabilità 2014 e si dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare i criteri che si intendono dettare;

            in numerosi casi, il disegno di legge fa rinvio a provvedimenti – di carattere sia regolamentare sia amministrativo – senza prevedere un termine per la loro adozione o emanazione; in particolare si dovrebbero fissare espressamente i termini per gli adempimenti di seguito indicati:

                all'articolo 2, commi 5 e 6 (valutazione ed esame del POF triennale da parte, rispettivamente, dell'Ufficio scolastico regionale e del Ministero: il comma 6 prevede comunque che le istituzioni scolastiche aggiornino il piano entro il mese di febbraio); al comma 6 andrebbe altresì specificato se i POF triennali sono comunicati al Ministero dagli istituti o dagli Uffici scolastici regionali;

                all'articolo 2, comma 13 (individuazione, in fase di prima applicazione, dei docenti da parte del dirigente scolastico); il termine in questione dovrebbe essere individuato tenendo conto della tempistica necessaria per gli adempimenti sia propedeutici sia successivi, e coordinandola in particolare con l'articolo 8, comma 1, che concerne l'individuazione – per il primo anno di applicazione – dell'organico dell'autonomia;

                all'articolo 7, comma 4, il quale prevede – come già visto – che gli uffici scolastici regionali individuino gli albi territoriali: anche per tale adempimento non sono previsti termini, tuttavia l'individuazione degli albi dovrà avvenire in tempi celeri perché è propedeutica all'esercizio della relativa opzione da parte dei soggetti interessati al piano di assunzioni straordinarie (articolo 8, comma 5);

                all'articolo 9, comma 4 (adozione di un DM in materia di formazione e periodo di prova dei docenti);

                all'articolo 19, comma 2 (adozione di un DPCM per l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici) e commi 3

e 6 (DM per la riassegnazione delle somme non spese per le predette finalità e per l'esclusione delle spese dal patto di stabilità);

            la congruità di alcuni dei termini fissati nel testo attualmente in esame dovrebbe essere valutata dalla Commissione di merito tenendo conto sia dell’iter legis sia della tempistica prevista per gli adempimenti propedeutici e successivi: è il caso dell'articolo 8, comma 1, che fissa il termine per la prima determinazione dell'organico dell'autonomia al 31 maggio 2015, e dell'articolo 19, comma 6, che fissa alla medesima data il termine entro cui gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2014 devono comunicare le spese sostenute in detto anno per l'edilizia scolastica;

            in altri casi correttamente si impiega una formula («a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge») che, nei casi in cui la tempistica degli adempimenti concreti lo permetta, consente alle amministrazioni e agli istituti l'opportuna flessibilità per tener conto dei tempi dell’iter legislativo;

            i commi 2 e 3 dell'articolo 7, che prevedono la chiamata dei docenti da parte dei dirigenti scolastici sulla base del POF triennale, presentano alcune criticità concomitanti che, per comodità di lettura, si espongono congiuntamente:

                a) essi abrogano implicitamente l'articolo 400, co. 02, terzo periodo, del d.lgs. 297/1994, secondo il quale sono gli stessi vincitori del concorso a scegliere, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione (la relazione di ATN, però, specifica che «l'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti», parte III, punto 4);

                b) appare necessario coordinare la chiamata dei docenti ad incarico triennale rinnovabile con le previsioni secondo cui i vincitori di concorso sono assunti a tempo indeterminato (articolo 8, comma 2 e articolo 21, comma 2, lettera c), della proposta in esame; articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994) ed esplicitare, in particolare, quale sia il trattamento giuridico ed economico dei docenti che non abbiano eventualmente ricevuto alcuna chiamata ad incarico;

                c) la previsione che i docenti siano reclutati fra quelli iscritti agli albi territoriali va coordinata con quelle, sopra richiamate, di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 4, in merito ai docenti già in servizio i quali sono esclusi dall'iscrizione degli albi stessi salvo in caso di mobilità;

                d) nel dettare i criteri cui devono attenersi i dirigenti scolastici, la lettera d) del comma 3 prevede l’«utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale [sic] possiede l'abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento;» al riguardo, andrebbe chiarito che – evidentemente – si tratta della «facoltà di utilizzo» e andrebbe puntualizzato

che il titolo di studio deve essere «valido per l'insegnamento richiesto per l'incarico» o «della materia per cui è conferito l'incarico» o simili;

                e) la lettera e) del comma 3, che prevede il potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti scolastici, non è un criterio direttivo cui debba attenersi il dirigente scolastico bensì una previsione sostanziale autonoma, e pertanto dovrebbe essere formulata quale disposizione a sé stante, per esempio in un comma separato;

            sia l'articolo 10, comma 2, sia l'articolo 19, comma 2, prevedono l'emanazione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con evidente natura regolamentare: a tale proposito il Comitato ha costantemente evidenziato che il ricorso, in casi simili, ai DPCM non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente di natura politica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 1 o comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

            in diversi punti il disegno di legge deroga alla normativa vigente ovvero proroga la durata di regimi derogatori; si segnalano, in particolare, l'articolo 19, comma 2, che proroga a tutta la durata della programmazione triennale (quindi fino al 2017) i poteri derogatori dei commissari governativi per gli interventi di edilizia scolastica, che sarebbero dovuti cessare il 31 dicembre 2014 (tale termine era già stato differito al 31 dicembre 2015 dall'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014);

            l'articolo 22, comma 5, prevede che: «Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci»; andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l’inderogabilità concerne l'autonomia privata e per l'appunto la contrattazione collettiva, e non la futura legislazione di rango primario;

            in tema di tecnica redazionale si segnalano usi ed espressioni difformi da ulteriori specifiche previsioni della circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi:

                a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'espressione: «precedente periodo» andrebbe sostituita con quella, più precisa, di «primo periodo» (punto 11, lettera d), della circolare);

                b) le rubriche degli articoli 14, «Open data», e 16, «School bonus», andrebbero riformulate senza impiegare termini stranieri (punto 4, lett. m), della circolare); inoltre, la rubrica dell'articolo 14 non sembra dar conto del contenuto dell'articolo, che concerne altresì il portale unico della scuola;

                c) l'articolo 19, comma 4, richiama l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, in luogo del decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze in data 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2015, emanato in base al citato articolo 10, derogando implicitamente al punto 12, lettera o) della circolare;

            il Comitato rileva con favore la previsione di cui all'articolo 21, comma 4, che dispone un complessivo riordino della disciplina regolamentare conseguente all'adozione dei decreti legislativi; se infatti l'articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988 prevede il periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, la ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e l'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, il riordino straordinario in parola è giustificato dalle profonde modificazioni della normativa di rango primario e risulta coerente con l'obiettivo della semplificazione e del riordino dell'ordinamento, al fine di eliminare le antinomie, ridurre i dubbi e le incertezze applicative, rendere più coerente, certa e conoscibile la disciplina settoriale: appare pertanto auspicabile l'uso di siffatte clausole in caso di riforme di ampia portata;

            il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità da quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008.

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            con riferimento agli articoli 3 e 14, per le ragioni dettagliatamente individuate in premessa, cui si rinvia, si individuino i limiti e le garanzie fondamentali per i trattamenti di dati relativi all'accesso pubblico al curriculum dello studente mediante il Portale unico della scuola, esplicitando altresì se il conferimento dei dati sia obbligatorio o volontario e quali siano i poteri esercitabili dagli interessati o da coloro che hanno la tutela legale dei minorenni;

            con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, che prevedono la chiamata dei docenti da parte dei dirigenti scolastici sulla base del POF triennale, si proceda a:

                abrogare l'articolo 400, comma 02, terzo periodo, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con essi incompatibile;

                coordinare la chiamata dei docenti ad incarico triennale rinnovabile con le previsioni secondo cui i vincitori di concorso sono assunti a tempo indeterminato (articolo 8, comma 2 e articolo 21, comma 2, lettera c), della proposta in esame; articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994), esplicitando, in particolare, quale

sia il trattamento giuridico ed economico dei docenti che non abbiano eventualmente ricevuto alcuna chiamata ad incarico;

                all'articolo 21, comma 2, lettere g), h), l) e o), si definiscano i princìpi e i criteri direttivi in modo tanto più puntuale ed esplicito – comunque distinguendoli dall'oggetto di delega – quanto maggiore debba essere la portata innovativa, e non solo puramente ricognitiva, della delegazione legislativa;

                si valuti la soppressione del criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h), n. 4), in quanto non afferente all'oggetto di delega di cui alla citata lettera h);

                all'articolo 21, comma 3, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di «scorrimenti» (come avvenuto nell'esame in Assemblea del disegno di legge C. 2617, il 1 aprile 2015);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, commi 14 e 15, relativi all'insegnamento dell'inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria, si chiarisca se e in quali casi sia necessario il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e, relativamente alla lingua inglese, quali titoli e requisiti siano previsti per i docenti di madre lingua e per i «fornitori di servizi»;

            si specifichi se l'integrazione stipendiale per le supplenze fino a dieci giorni (articolo 6, comma 3) sia applicabile o meno anche alle altre supplenze;

            all'articolo 8, si assicuri il coordinamento fra il primo e l'ultimo periodo del comma 5, in merito alle opzioni per i vari albi territoriali dei partecipanti al piano straordinario di assunzioni;

            per le assunzioni a regime, da effettuare dopo il piano di assunzioni straordinarie, si chiarisca se la collocazione in graduatoria, in esito al superamento di un concorso, comporti l'automatica immissione dei vincitori e/o degli idonei negli albi territoriali o se, al contrario, vi siano dei limiti, e quali;

            si specifichi se l'appartenenza a un ruolo o a un albo il cui territorio comprenda l'istituzione scolastica o educativa sia un requisito obbligatorio per ottenere un incarico di docenza o se il dirigente scolastico possa liberamente proporre incarichi anche a docenti di altri ruoli o albi o se vi siano altri limiti o criteri geografici e, in caso, quale effetto abbia la mobilità territoriale.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero individuare espressamente i termini per gli adempimenti indicati all'articolo 2, commi 5, 6 e 13, all'articolo 9,

comma 4, all'articolo 19, commi 2, 3 e 6, tenendo conto in particolare, nel caso di cui all'articolo 7, comma 4, dell'urgenza di delimitare gli albi territoriali prima dell'avvio del piano straordinario di assunzioni;

            all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 19, comma 2, si dovrebbero ricondurre i DPCM aventi contenuto normativo a uno dei tipi regolamentari disciplinati dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

            all'articolo 22, comma 5, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la legge sarà inderogabile da parte della contrattazione collettiva, e non da parte della futura legislazione di rango primario, la quale potrebbe pur sempre disporre deroghe alle norme in esame;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 4, sarebbe necessario specificare se il POF triennale sia riferito – come parrebbe – a tre anni scolastici, ovvero a tre anni solari;

            all'articolo 2, comma 10, si dovrebbe esplicitare se le revisioni del POF triennale debbano seguire la medesima procedura fissata per il POF stesso;

            all'articolo 2, comma 12, si dovrebbe fare riferimento anche alle risorse di cui all'articolo 4, comma 7, che appaiono utilizzabili dalle istituzioni scolastiche per le finalità ivi previste;

            si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, comma 4, in merito alla disciplina del personale docente già in servizio;

            si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa delle disposizioni menzionate in premessa e, in particolare, all'articolo 6, comma 5, si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296 del 2006 con un riferimento al più aggiornato articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;

            all'articolo 7, comma 1, si dovrebbe specificare e qualificare la formulazione che attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità «delle scelte didattiche», stanti le motivazioni richiamate in premessa;

            si dovrebbe valutare se sia opportuno coordinare i commi 2 e 3 dell'articolo 7 (previsione che i docenti siano reclutati fra quelli iscritti agli albi territoriali) con gli articoli 6, comma 3, e 7, comma 4, che escludono i docenti già in servizio dall'iscrizione agli albi stessi salvo in caso di mobilità;

            all'articolo 7, comma 3, lettera d), sarebbe opportuno chiarire che i dirigenti scolastici hanno «facoltà di utilizzo» dei docenti in classi di concorso diverse da quelle per cui sono abilitati e andrebbe puntualizzato che il titolo di studio deve essere «valido per l'insegnamento richiesto per l'incarico» o «della materia per cui è conferito l'incarico» o simili;

            la previsione attualmente recata dall'articolo 7, comma 3, lettera e), dovrebbe essere formulata quale disposizione a sé stante, per esempio in un comma separato;

            si dovrebbero chiarire i concetti di «mobilità professionale» (articolo 7, comma 4), di «canoni di investimento» (articolo 19, comma 4) e di «generalizzazione» della scuola dell'infanzia (articolo 21, comma 2, lettera i));

            all'articolo 8, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 in merito ai criteri da impiegare per il piano straordinario di assunzioni e come si coordinino le previsioni dei commi 10 e 11 in merito al «personale educativo»;

            si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l'articolo 8, comma 12, e l'articolo 21, comma 2, lettera c), in merito ai concorsi per il personale docente della scuola dell'infanzia e per il personale educativo, tenendo presente che l'accesso ai ruoli di detto personale non risulterebbe disciplinato nel disegno di legge;

            all'articolo 10, le previsioni di cui al comma 2 circa l'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente andrebbero coordinate con i commi 1 e 3;

            all'articolo 11 si dovrebbe valutare se sia opportuno coordinare tra di loro i commi 1 e 3, per individuare in modo più univoco il personale docente destinatario della valorizzazione del merito;

            all'articolo 14, comma 4, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiarire i criteri per la pubblicazione di norme ed atti nel Portale unico della scuola;

            si dovrebbe assicurare il rispetto delle regole di cui alla circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi legislativi all'articolo 4, comma 1, secondo periodo (riferimenti interni al testo), alle rubriche degli articoli 14 e 16 (uso della lingua straniera), e all'articolo 19, comma 4 (riferimenti esterni al testo).».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2994 Governo e abbinate, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, relativamente alle norme generali, e che il medesimo articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni per ciò che attiene alle norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

            osservato che altre disposizioni intervengono sulla disciplina del personale scolastico riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

            sottolineato che alcune norme contenute nel provvedimento sono ascrivibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato articolo 117, secondo comma, lettere e), e m), nonché alla materia «governo del territorio» di competenza concorrente ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

            evidenziato, in particolare, che l'articolo 4, comma 10, introduce disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale prevedendo, in particolare, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

            rilevato, al riguardo, che, relativamente al sistema di istruzione e formazione professionale, la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;

            osservato, in proposito, che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i princìpi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell’«istruzione» «pur

sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

            ricordato, inoltre, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005);

            preso atto che, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale scuola digitale figurano, ai sensi dall'articolo 7, comma 3, lettere g-bis) e i) del disegno di legge, la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo, nonché la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;

            considerato, al riguardo, che occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

            osservato, altresì, con riferimento all'articolo 23, comma 2, che sarebbe opportuno prevedere, alla luce dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni, un maggiore coinvolgimento di queste ultime, nella forma del parere sugli schemi di decreti legislativi ovvero di intesa in sede di Conferenza Unificata, in particolare per quanto riguarda la lettera d), in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, e la lettera f), relativa alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;

            rilevato, in particolare, che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto il carattere trasversale della competenza in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni, nel senso che essa può incidere anche su ambiti materiali rimessi alla competenza concorrente o residuale delle regioni, dal momento che «si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali» (sentenze n. 371/2008 e n. 387/2007; nello stesso senso sentenza n. 50 del 2008). Peraltro, tale titolo di legittimazione «non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione» (sentenze n. 181/2006 e 285/2005; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 328/2006, n. 248/2006, n. 423/2004, n. 16/2004; n. 282/2002);

            evidenziato che, in alcuni casi, i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 23 del provvedimento in esame ai fini dell'esercizio della delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione risultano di carattere molto ampio e non dettagliati; sotto questo profilo, ad esempio, il comma 2, lettera f), dell'articolo 23 non enuclea i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio; analogo rilievo può essere formulato per quanto riguarda la lettera h) del medesimo comma, in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;

            rilevato, poi, che in altri casi – come quello contemplato dal comma 2, lettera d), dell'articolo 23, sull'istruzione professionale – i predetti principi e criteri direttivi sembrano sovrapporsi all'oggetto della delega;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 7, comma 3, lettere g-bis) e i), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

            b) all'articolo 23, comma 2, lettere d) ed f), valuti la Commissione di merito, per le ragioni indicate in premessa, l'opportunità di stabilire un maggiore coinvolgimento delle regioni;

            c) al medesimo articolo 23, comma 2, lettere f) ed h), valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire maggiormente i principi e criteri direttivi della delega.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            condivisa la scelta di prevedere tra gli obiettivi formativi prioritari della scuola anche le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della discriminazione e del bullismo e cyber bullismo, nonché di inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa l'educazione alla parità di genere la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, in quanto si tratta di fenomeni che non possono essere contrastati unicamente attraverso le sole norme penali, poiché questi fenomeni si basano principalmente sulla mancanza di formazione a partire dalle istituzioni scolastiche;

            preso atto dell'attenzione al tema dell'insegnamento presso gli istituti penitenziari, sottolineando come l'istituzione ed il lavoro siano strumenti imprescindibili sia per garantire la funzione rieducativa della pena sia per ridurre sensibilmente la recidiva di coloro che abbiamo scontato la pena, nonché alla questione della disincentivazione del precariato legato ai contratti a termine ed al tema della tutela della riservatezza dei dati personali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2994 e abb., recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», così come risultante dall'approvazione di emendamenti presso la Commissione di merito;

            apprezzata la finalità complessiva del provvedimento, volto alla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e all'affermazione del ruolo della scuola nella società della conoscenza come luogo dove si attua il diritto allo studio e si educano gli individui alla cittadinanza attiva, anche in un'ottica di proiezione internazionale del nostro Paese attraverso le chiavi della lingua e della cultura;

            preso atto con soddisfazione delle norme che, esplicitando i valori del dialogo interculturale e dell'educazione alla pace, promuovono il potenziamento delle competenze linguistiche e culturali anche dei cittadini stranieri in Italia quale fattore decisivo di un processo di integrazione socio-economica fondato sui valori della cultura e dell'educazione civica;

            evidenziato a tal proposito la centralità della figura del mediatore culturale il cui ruolo nelle scuole è decisivo soprattutto in contesti territoriali ad alta presenza migratoria;

            richiamate, in particolare, le norme di cui all'articolo 23, comma 2, recanti una ampia delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati alla lettera h) concernenti revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;

            ritenuto opportuno ampliare tali principi e criteri direttivi ai fini della riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali;

            valutato che la cifra specifica dell'Italia è rappresentata da un patrimonio culturale straordinario sia in termini economici sia per il rafforzamento dell'influenza ed del ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale per cui sarebbe opportuno prevedere: 1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di governance del sistema; 2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico; 3) la programmazione pluriennale degli interventi; 4) la valorizzazione delle espressioni

storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica; 5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche; 6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei bonus fiscali a tali iniziative; 7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 23, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

                «h) riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali. L'italiano è un veicolo culturale privilegiato, anche a livello internazionale, per l'accesso ad un universo artistico, letterario e filosofico. Invece la cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita rappresenta a sua volta un marchio – il brand Italia – che può essere un patrimonio straordinario per il nostro Paese, sia in termini economici che per rafforzare l'influenza ed il ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. Si prevede:

            1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di governance del sistema;

            2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi Paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico anche in sinergia con l'offerta del servizio pubblico radiotelevisivo;

            3) la programmazione pluriennale degli interventi;

            4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica;

            5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche;

            6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei bonus fiscali a tali iniziative;

            7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo»,

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la presenza di mediatori culturali nelle classi laddove la percentuale di allievi stranieri sia superiore al trenta per cento.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2994, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                il fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche trova copertura sia nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, che viene incrementato ai sensi dell'articolo 2, comma 16, sia nei contributi volontari che le famiglie sono solite versare alle scuole;

                all'articolo 4, comma 7, in materia di alternanza scuola lavoro, appare opportuno integrare la disposizione prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100 milioni di euro, sia annuale;

                le risorse richiamate all'articolo 5, in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, poiché risultano già impegnate sui relativi capitoli di spesa relativi al funzionamento delle scuole, sono già scontate nei saldi di finanza pubblica, sebbene la disposizione ne preveda una diversa finalizzazione per l'esercizio 2015, in relazione ai risparmi di spesa ottenuti sui servizi di pulizia delle scuole;

                appare necessario integrare la disposizione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5, relativa al finanziamento delle misure in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 30 milioni di euro, sia annuale;

                all'articolo 6, in materia di organico dell'autonomia, la disciplina relativa alle supplenze che durano più di dieci giorni non modifica nella sostanza le disposizioni vigenti e, pertanto, gli ordinari stanziamenti di bilancio sono da ritenersi sufficienti a far fronte alle necessità per supplenze corrispondenti a periodi maggiori di dieci giorni, anche tenuto conto del minor ricorso complessivo alle supplenze;

                il meccanismo di corresponsione di un differenziale di stipendio al personale supplente, di cui al medesimo articolo 6, consiste in una integrazione salariale a valere sulle economie che, in fase di assestamento di bilancio, potrebbero essere trasferite nell'ambito dei piani di gestione relativi ai capitoli di natura stipendiale;

                la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, quarto periodo, deve intendersi nel senso che il personale appartenente alla dotazione organica dell'autonomia deve essere destinato a coprire prima i posti

vacanti e disponibili e solo in mancanza di tali posti ad esigenze organizzative o extracurricolari;

                la disposizione di cui all'articolo 7, che prevede l'esonero dall'insegnamento e la sostituzione dei tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che, a legislazione vigente, in relazione ai due soggetti precedentemente destinati a tale funzione, non erano previsti specifici oneri di sostituzione;

                al medesimo articolo 7, la possibilità di operare riduzioni di alcune classi non ha effetti sui risparmi recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, giacché può procedersi a riduzioni della numerosità delle classi solo laddove siano possibili misure quantomeno compensative che ne neutralizzino gli effetti a livello di dotazioni organiche e di risorse finanziarie;

                la formulazione dell'articolo 8, in materia di piano straordinario di assunzioni, consente di assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione di reclutamento, giacché la disposizione prevede espressamente che il piano assunzionale straordinario è riferito alla copertura dei posti vacanti e disponibili e che, in sede di prima attuazione, l'organico dell'autonomia, determinato ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, è in ogni caso incrementato, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, di un determinato plafond di risorse rispetto ai limiti corrispondenti all'organico relativo all'anno scolastico 2011/2012 per i posti normali, nonché all'organico 2015/2016 per i posti di sostegno;

                l'articolo 9, in materia di periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo, non prevede espressamente un compenso per il tutor incaricato della valutazione del docente in prova, posto che si tratta di una mera possibilità riconosciuta al dirigente scolastico nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

                all'articolo 10, l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si rende necessario per stabilire l'importo da assegnare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nel rispetto del tetto di spesa di 381,1 milioni di euro, nell'ipotesi in cui il numero dei beneficiari sia difforme da quello stimato;

                l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo di cui al citato articolo 10, commi 4 e 5, decorre dall'anno scolastico 2015-2016, fermo restando che per ragioni organizzative i corsi di formazione saranno attivati nella seconda metà dell'anno scolastico e quindi a partire dal 2016;

                al medesimo articolo 10 appare necessario integrare la disposizione di cui al comma 3, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2015, pari a 381,137 milioni di euro, sia annuale;

                gli oneri derivanti dall'articolo 12, concernente il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine sono stati quantificati limitatamente agli anni 2015-2016, in considerazione

del fatto che il fondo istituito ai sensi del medesimo articolo 12 sarà utilizzato unicamente per far fronte a situazioni pregresse, posto che per il futuro non verranno più sottoscritti contratti a tempo determinato che comportino il superamento del limite dei 36 mesi di servizio anche non continuativi, fermo restando che, qualora a seguito della procedura di monitoraggio prevista dal provvedimento dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella quantificata, saranno adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 296 del 2009;

                gli oneri derivanti dal portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 14 sono stati quantificati sulla base di un progetto di realizzazione del portale elaborato dalla struttura competente presso il MIUR;

                appare necessario integrare l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14, comma 5, relativa agli oneri di gestione e al mantenimento del citato portale unico dei dati della scuola, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100.000 euro, sia annuale;

                l'articolo 15, concernente l'inserimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i possibili beneficiari del 5 per mille, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, posto che il riparto delle risorse relative al 5 per mille avviene nell'ambito delle somme stanziate dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

                la disposizione di cui al predetto articolo 15, analogamente a quanto previsto dalle precedenti norme in materia, deve intendersi applicabile a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2015, tenuto conto che gli effetti finanziari decorrono dall'esercizio 2016;

                ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla concessione dello school bonus, di cui all'articolo 16, sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni UNICO 2014 persone fisiche ed i dati definitivi UNICO 2013 enti non commerciali, relativamente alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici ivi dichiarate;

                tali dati sono stati estrapolati e incrementati per tenere conto di eventuali erogazioni liberali effettuate da altri soggetti titolari di reddito d'impresa;

                in questo quadro, nonostante la norma escluda la possibilità di cumulare l'agevolazione prevista con altre riguardanti le medesime spese, l'ammontare delle erogazioni è stato ipotizzato, a fini prudenziali, come ulteriore spesa rispetto alle erogazioni già agevolate, senza considerare un effetto di sostituzione che avrebbe comportato una minor perdita di gettito per l'erario;

                per quanto riguarda le persone fisiche e gli Enti non commerciali, principali destinatari della citata agevolazione, la fruizione avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata

nell'anno successivo, mentre, per quanto riguarda i redditi d'impresa, si è assunto che il contribuente procederà all'utilizzo in compensazione solamente a consuntivo delle erogazioni effettuate, quindi a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono avvenute le erogazioni;

                la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, di cui all'articolo 17, è stata effettuata, da un lato, considerando, ai fini della stima della platea dei soggetti beneficiari, i dati più recenti relativi al numero degli studenti, pubblicati sul sito del MIUR, in quanto ritenuti più rappresentativi dello scenario attuale, dall'altro, non prevedendo minori entrate nell'anno 2015, attesa la cautela da parte dei contribuenti nell'utilizzo del metodo previsionale che consentirebbe loro di corrispondere un minore acconto per tale esercizio;

                all'articolo 18, comma 2, in materia di programmazione dell'edilizia scolastica, il richiamo all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto- legge n. 69 del 2013 deve considerarsi di carattere meramente residuale e pertanto l'utilizzo delle citate risorse ai fini della programmazione nazionale deve ritenersi consentito soltanto qualora l'INAIL disponesse ancora di risorse all'esito delle procedure di cui al citato articolo 18;

                appare necessario integrare la disposizione di cui al predetto articolo 18, comma 3, nella parte in cui reca l'indicazione degli oneri posti a carico dello Stato derivanti dai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, prevedendo che l'onere a decorrere dal 2018, pari a 9 milioni di euro, sia annuale;

                all'articolo 19, comma 1, la partecipazione all'Osservatorio per l'edilizia scolastica della struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione per l'edilizia scolastica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che tale partecipazione si sostanzia in riunioni periodiche di carattere prevalentemente politico;

                l'utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente e destinate a nuovi interventi per le misure di sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 12, risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontato nei tendenziali;

                l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, risulta compatibile con la dinamica della spesa già scontata nei tendenziali di spesa con riferimento alle risorse che confluiscono nel medesimo fondo;

                l'utilizzo delle risorse da destinare a misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 19, commi da 7 a 11, risulta coerente con il profilo di spendibilità delle medesime risorse già scontate nei tendenziali di spesa;

                appare necessario integrare la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, che pone limiti di spesa per l'incremento della dotazione organica, prevedendo che l'onere a decorrere dal 2025, a pari a 2.233,60 milioni di euro, sia annuale;

                il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui si prevede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), ai fini della copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento, reca le necessarie disponibilità;

                il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal provvedimento, reca le necessarie disponibilità e il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione degli altri interventi già programmati a carico del Fondo medesimo;

                appare opportuno riformulare la denominazione della rubrica dell'articolo 24 nei termini di «Disposizioni finanziarie» anziché di «Copertura finanziaria»;

                la quantificazione e lo sviluppo temporale del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 24, comma 2, sono stati determinati in relazione alle disponibilità rimanenti sul medesimo Fondo, ridotto degli importi relativi agli interventi previsti dal disegno di legge in esame;

                appare necessario, all'articolo 24, comma 6, modificare la disposizione concernente il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti del Comitato prevedendo che ad essi non spetti «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»;

                il Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 24, comma 7, dovrà garantire la coerenza tra l'autorizzazione di spesa e l'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti e l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 12, evitando, preventivamente, eventuali sforamenti per gli anni successivi;

            rilevata la necessità di modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 24, comma 3, distinguendo le autorizzazioni di spesa dalle mere previsioni e introducendo un'autonoma disposizione per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

        All'articolo 4, comma 7, dopo le parole: euro 100 milioni aggiungere la seguente: annui;

        All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: euro 30 milioni aggiungere la seguente: annui;

        All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: dell'importo nominale di euro 500 annui con le seguenti: di un importo nominale fino a euro 500 annui;

        All'articolo 10, comma 3, dopo le parole: euro 381,137 milioni aggiungere la seguente: annui;

        All'articolo 14, comma 5, dopo le parole: euro 100.000 aggiungere la seguente: annui;

        All'articolo 18, comma 3, dopo le parole: euro 9 milioni aggiungere la seguente: annui;

        All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: euro 2.233,60 milioni aggiungere la seguente: annui;

        All'articolo 24, comma 3, dopo le parole: 3.095,237 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

        All'articolo 24, comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
      3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.876,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.918.6 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.912,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.920,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.964,167 milioni di euro per il 2020, a 3.009,737 milioni di euro per il 2021, a 2.933,6 milioni di euro per il 2022, a 2.945,867 milioni di euro per il 2023, a 2.989,087 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.028,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, valutati in 123,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 81,4 milioni di euro per l'anno 2017, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 79,7 milioni di euro per l'anno 2019, in 72,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 66,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

      Conseguentemente, al medesimo articolo 24, al comma 3, sopprimere la lettera c).

      Conseguentemente, al medesimo articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 384.869.000 euro per l'anno 2018,

389.693.000 euro per l'anno 2019, 379.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

        All'articolo 24, comma 6, sostituire le parole: alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto con le seguenti: alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

        e con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità, all'articolo 24, di sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, e abbinate proposte di legge,

            sottolineato come il disegno di legge rechi una serie di misure incisive per rafforzare l'efficacia del sistema scolastico, educativo e formativo nazionale, che costituisce uno degli snodi fondamentali per lo sviluppo non solo economico, ma soprattutto sociale e civile del Paese;

            rilevato peraltro come il provvedimento investa solo marginalmente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 18, il quale istituisce un credito d'imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se e in che misura tale agevolazione sia cumulabile con la detrazione delle spese di frequenza delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle scuole superiori di secondo grado prevista dall'articolo 19 del disegno di legge, il quale da parte sua specifica che la detrazione stessa non è cumulabile con l'altra detrazione già prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) con riferimento alle erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;

            b) con specifico riferimento al comma 5 dell'articolo 18, il quale prevede che gli istituti scolastici beneficiari delle erogazioni liberali devono pubblicare sul proprio sito internet e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il dato relativo all'ammontare delle donazioni ricevute e al loro utilizzo, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare se la norma intenda fare riferimento al Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 16 del disegno di legge, integrando in tal caso, allo stesso articolo 16, l'elenco delle informazioni da pubblicare sul Portale stesso.».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2994 Governo «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            valutato positivamente il riferimento al tema della sostenibilità ambientale tra gli obiettivi che gli istituti scolastici sono tenuti ad osservare nella definizione dell'offerta formativa;

        rilevato che:

            gli articoli 20, 21 e 22 del provvedimento recano disposizioni in materia di edilizia scolastica, il cui stato di arretratezza rappresenta un'autentica emergenza sull'intero territorio nazionale;

            l'articolo 20 reca misure volte a promuovere, con il coinvolgimento delle regioni, l'adozione di soluzioni progettuali per la realizzazione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento, anche per favorire l'uso delle nuove tecnologie nell'attività didattica;

            l'articolo 21 reca un'articolata serie di misure, con le quali si dispone sia la programmazione di interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli edifici scolastici, sia la prosecuzione ed il completamento, attraverso il riutilizzo delle risorse non impiegate e mediante l'accelerazione delle relative procedure, dei piani straordinari di messa in sicurezza dei suddetti edifici già avviati nel corso delle legislature precedenti; tale articolo, inoltre, espressamente prevede la programmazione di iniziative volte a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole, anche attraverso l'istituzione di una giornata nazionale dedicata a tale rilevante tema;

            l'articolo 22, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire eventuali fenomeni di crollo, dispone lo stanziamento delle risorse necessarie al finanziamento delle indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti dei predetti edifici, prevedendo la possibilità di cofinanziamenti da parte degli enti locali proprietari degli immobili;

        evidenziato che:

            è necessario e improcrastinabile dotare il Paese di scuole altamente innovative, in particolare sotto il profilo dell'incremento dell'efficienza energetica e della sicurezza antisismica;

            all'articolo 20 andrebbe valutata l'opportunità di individuare le soluzioni progettuali di scuole altamente innovative attraverso il ricorso agli strumenti previsti dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con particolare riferimento al concorso di progettazione;

            al medesimo articolo 20 andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini della scelta delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative, criteri di preferenza per le soluzioni che contemplino facilità di collegamento con gli edifici scolastici, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquinamento, in particolare quello sonoro, nonché di prevedere che alla commissione di esperti chiamata ad esaminare e coordinare le soluzioni progettuali partecipino anche figure in possesso di competenze pedagogiche;

            è necessario un raccordo tra le varie amministrazioni competenti ai fini della programmazione e della gestione degli interventi di edilizia scolastica, anche in un'ottica di maggiore trasparenza ed efficacia;

            andrebbe garantita una particolare attenzione agli edifici scolastici nei quali fosse riscontrata la presenza di amianto;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui all'articolo 20, anche al fine di valutarne la compatibilità con il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento al concorso di progettazione;

            b) al medesimo articolo 20 valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini della scelta delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative, criteri di preferenza per le soluzioni che contemplino facilità di collegamento con gli edifici scolastici, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquinamento, in particolare quello sonoro; si valuti altresì che alla commissione di esperti ivi richiamata partecipino anche figure in possesso di competenze pedagogiche;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un esplicito riferimento agli edifici scolastici nei quali sia riscontrata la presenza di amianto.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

            osservato che il provvedimento reca numerose disposizioni che incidono su materie di competenza della Commissione, con particolare riferimento alle norme contenute nel Capo III del disegno di legge, concernenti l'organico, l'assunzione e l'assegnazione del personale docente;

            rilevato come il provvedimento, così come modificato e integrato nel corso dell'esame in sede referente, pone le basi per una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che realizza effettivamente i principi di autonomia sanciti dalla legge n. 59 del 1997, al fine di perseguire l'innalzamento dei livelli d'istruzione e delle competenze degli studenti, contrastando le disuguaglianze sociali, nonché prevenendo e recuperando la dispersione scolastica, secondo quanto espressamente indicato nell'articolo 1 del provvedimento;

            valutate favorevolmente le modifiche introdotte nell'articolo 2, che ha precisato le funzioni del dirigente scolastico, stabilendo in particolare che il piano triennale dell'offerta formativa sia predisposto da ciascuna istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti, valorizzando la collegialità delle decisioni relative alla programmazione delle attività scolastiche;

            rilevato che l'articolo 4 del provvedimento, nel suo testo originario, intendeva rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro, intervenendo sia sulla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, sia sulla disciplina del contratto di apprendistato;

            espresso un giudizio positivo sulle disposizioni contenute nel medesimo articolo 4, relative alla definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, nell'ambito della quale dovrà assicurarsi la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso seguito con il proprio indirizzo di studio;

            ritenuta opportuna la soppressione del comma 6 dell'articolo 4, che disciplinava la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale da parte di studenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di procedere a una definizione organica delle diverse tipologie di contratto di apprendistato di primo livello nell'ambito del decreto legislativo recante il testo

organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, attualmente all'esame delle Camere;

            rilevato favorevolmente che, nell'ambito dell'articolo 8, si è stabilito che nel riparto della dotazione organica tra le regioni e nella definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente si tenga conto anche della presenza di aree montane o di piccole isole, recependo sul punto le indicazioni desumibili dalla proposta di legge C. 353, recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VII e XI;

            osservato che l'articolo 10 del disegno di legge autorizza l'attuazione nel prossimo anno scolastico di un piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente riguardante i vincitori non ancora assunti del concorso pubblico bandito nell'anno 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in vista di una sensibile riduzione del precariato del personale docente e della riforma dell'attuale sistema di accesso ai ruoli del medesimo personale, prevista dal comma 13 del medesimo articolo 10;

            rilevato che il comma 12 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che consente di accedere alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza triennale previsti dalla legislazione vigente;

            osservato che il comma 18 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso del 2012, non assunti nell'ambito del piano assunzionale di cui al medesimo articolo 10 siano assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2016 nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito;

            considerato che l'articolo 14, in conformità a quanto statuito recentemente dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, introduce il divieto per i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente e non docente della scuola statale di superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;

            valutata favorevolmente la modifica introdotta al comma 1 del medesimo articolo 14, che ha precisato che il limite di durata di trentasei mesi si applichi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in modo adeguato, nell'ambito del concorso

di cui al comma 17, modalità atte a valorizzare pienamente il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo, nonché di estendere il piano straordinario di assunzioni di cui al medesimo articolo anche ai docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994 Governo e abb., recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            rilevato che l'articolo 17 del provvedimento modifica la disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i destinatari del beneficio prevedendo, a tal fine, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            rilevato che il problema del percorso scolastico degli alunni di origine straniera viene affrontato in maniera non sufficientemente approfondita e solo all'articolo 2, comma 3, lettera q),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 17, al fine di permettere al contribuente di esprimere, nella stessa dichiarazione, la scelta del 5 per mille IRPEF sia a favore di un'istituzione scolastica sia a favore di un soggetto di cui all'articolo 2, comma 4-novies del D. L. 40/2010;

            b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 2, comma 3, lettera q), l'opportunità di espungere il riferimento al volontariato, in quanto già ricompreso nella più generale definizione di Terzo Settore.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione Agricoltura,

            esaminato il disegno di legge C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

            premesso che lo sviluppo del rapporto tra la scuola, la formazione e il lavoro, e in particolare i percorsi orientati all'occupazione nel settore agricolo in una stagione di pieno rilancio del settore anche dal punto di vista occupazionale, deve essere orientato ad arricchire il percorso educativo e potenziare le opportunità occupazionali di tutti i giovani, assicurando a ognuno effettive capacità di apprendimento lungo tutto il corso della vita, e superando il pregiudizio, ancora molto radicato, dei percorsi per il lavoro destinati a chi è ritenuto poco adatto per gli studi;

            premesso che tutti i percorsi scolastici devono essere aperti alla cultura del lavoro anche attraverso concrete esperienze di alternanza scuola-formazione-lavoro e, a tal fine, è fondamentale assicurare il potenziamento dei laboratori per gli istituti superiori di formazione tecnica e professionale ad indirizzo agrario con attività integrate sul campo che possano prevedere il sostegno ad un rafforzamento delle aziende agricole interne agli istituti scolastici, capaci di svolgere un ruolo strategico nella formazione specialistica dell'indirizzo, assicurando lo svolgimento direttamente a scuola di attività lavorative in alternanza con il percorso propriamente scolastico;

            premesso che a tal fine sarà importante prevedere finanziamenti consistenti, svincolati dalla didattica, che assicurino il costante aggiornamento delle attrezzature, provvedendo in tal senso ad assicurare per le aziende agricole degli istituti l'accesso effettivo a tutte le misure previste dagli ordinamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di sostegno e provvidenze alle imprese agricole;

            premesso che in questa direzione potrà risultare importante anche sostenere e rivitalizzare la formazione nel campo della meccanica agraria, una materia curricolare attualmente non insegnata come materia a se stante, che pure ha bisogno dell'ausilio di materiale e strumentazione idonee a permettere sia l'arricchimento delle lezioni teoriche, nonché l'aggiornamento tecnico-culturale in materia, anche nella prospettiva della sicurezza sul lavoro nel settore agrario e a sostegno dell'imprenditoria giovanile e la formazione professionale operativa;

            premesso ancora che è fondamentale inserire nell'ambito del percorso formativo lo sviluppo delle competenze degli studenti in merito al valore del cibo e dell'alimentazione, in sinergia con la programmazione europea e regionale. In questo senso può risultare opportuno promuovere un Piano nazionale «educazione al valore del

cibo» che persegua lo sviluppo delle competenze degli studenti in materia di educazione alimentare, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese e che, in questa direzione risulta fondamentale potenziare gli strumenti didattici e i laboratori necessari a migliorare la formazione, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento dei docenti per lo svolgimento continuativo delle attività, garantendo un approccio integrato tra alimentazione e ambiente e un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare;

            premesso la promozione di stili di vita sani passa anche da attività di contrasto all'obesità e ai disturbi legati alla cattiva alimentazione, per i quali è fondamentale porre attenzione alla distribuzione di frutta, di prodotti ortofrutticoli e ortofrutticoli trasformati, nei sistemi di ristorazione scolastica, nonché mediante l'installazione di distributori automatici di prodotti quali frutta e latte all'interno degli istituti scolastici, in collegamento con i corrispondenti progetti europei;

            premesso che, infine, in corrispondenza con EXPO 2015 e con la promozione della Carta di Milano, sarà fondamentale che le scuole di ogni ordine e grado diventino trampolino per sviluppare il legame tra alimentazione e cultura, storia e paesaggio tipici, con particolare attenzione agli aspetti legati alla dieta mediterranea, ivi compresi gli effetti e le relazioni tra dieta equilibrata, salute pubblica e tutela dell'ambiente; fondamentale inoltre, sempre con riferimento al cibo energia per la vita, sarà promuovere una crescente consapevolezza delle tematiche inerenti il mancato diritto di accesso universale al cibo, il contrasto allo spreco e la connessione tra alimentazione e produzione agricola.

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2994 Governo e abb., recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

        esprime

NULLA OSTA.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

            rilevato che le disposizioni recate dal testo introducono una significativa riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, incidendo su molteplici aspetti della materia e, in particolare, sull'autonomia degli istituti scolastici, sulla pianificazione dell'offerta formativa e sulla definizione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'alternanza tra istruzione e formazione, sul contenuto dei programmi formativi, sull'organico, sulle assunzioni, sulle assegnazioni, sulla valutazione e sulla formazione dei docenti e sulle competenze dei dirigenti scolastici. A tale nucleo centrale di disposizioni si aggiungono specifici interventi in materia di edilizia scolastica, sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici e in materia fiscale (agevolazioni, crediti di imposta e detraibilità delle spese per la frequenza scolastica);

            osservato che le disposizioni in oggetto appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

            richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

            rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che «le norme generali in materia di istruzione» sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi

e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; princìpi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; princìpi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);

            osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i princìpi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell’«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

            ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) si armonizzi la disciplina recata dall'articolo 4, comma 10 – laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – con il riparto di competenza costituzionalmente

definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni;

            2) all'articolo 23, comma 3 – che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi volti al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione – si precisi che i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera d) (volti alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), lettera e) (volti all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, anche attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato in oggetto) e lettera f) (volti a garantire l'effettività del diritto allo studio sul territorio nazionale anche in relazione ai servizi strumentali) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


TESTO
del disegno di legge n. 2994
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TESTO
della Commissione
Capo I
Capo I
FINALITÀ
FINALITÀ
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      (Vedi comma 1).

      1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l'educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

      1. La presente legge disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria, allo scopo di garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento della conoscenza e delle competenze degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio.       2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
        3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:
            a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
            b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
            c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
Capo II
AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Capo II
AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Art. 2.
(Autonomia scolastica e offerta formativa).
Art. 2.
(Autonomia scolastica e offerta formativa).

      1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nelle more della revisione del quadro normativo di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale di cui al presente articolo.

      1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo. Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

      2. Ai fini di cui al comma 1, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6.       2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8.
      3. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:       3. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
          a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese, mediante utilizzo della metodologia Content language integrated learning;           a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
          b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;           b) identica;
          c) potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte;           c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nello spettacolo dal vivo, nell'arte e nella storia dell'arte, nella tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale;
          d) potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto e di economia, inclusa la conoscenza dei princìpi e delle azioni di cittadinanza attiva;           d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
          e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici;           e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
          f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;           f) alfabetizzazione alla storia dell'arte, all'arte, alla musica, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
          g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;           g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
          h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;           h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
            i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
          i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica e della discriminazione e garanzia della più ampia inclusione scolastica;           l) iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo, anche informatico, per l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali e con le associazioni di settore;
          l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;           m) identica;
          m) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;           n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
          n) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;           o) identica;
          o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;           p) identica;
          p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;           q) identica;
          q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, anche mediante l'attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici anche in rete.           r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
            s) definizione di un sistema di orientamento.
 

      4. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 3, le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

        5. Nell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), m) e n), nonché al fine di rafforzare l'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, possono prevedere criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per l'oggetto di ciascun decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo del presente comma.
      (Vedi comma 7).       6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
        7. L'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.
      4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2.       8. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
      5. L'ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano triennale dell'offerta formativa presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.       9. L'ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano di cui al comma 8, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.
      6. Il piano triennale dell'offerta formativa, all'esito della valutazione di cui al comma 5, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che verifica il rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili. Le istituzioni scolastiche, entro il mese di febbraio, aggiornano conseguentemente il piano triennale, che diviene efficace.       Soppresso.
      7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.       (Vedi comma 6).
      8. Il piano triennale dell'offerta formativa, in aggiunta a quanto previsto per il piano dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, indica:       10. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
        «Art. 3. – (Piano triennale dell'offerta formativa). – 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
        2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
          a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricoli e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;           a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
          b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;           b) identica.
          c) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.       3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
        4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.
        5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
 

      11. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

      9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.       Soppresso.
      10. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all'articolo 14, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.       12. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all'articolo 16, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
      11. I dirigenti scolastici, definito il piano triennale dell'offerta formativa ai sensi del comma 6, scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 7.       13. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9.
      12. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 5, comma 6, e all'articolo 6.       14. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 8.
      13. Per l'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 dell'istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa.       15. Per l'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.
      14. L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
      15. L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.
      16. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 12, comma 4.
        17. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
        18. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
        19. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        20. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      16. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.       21. Identico.
        22. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.
        23. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.
Art. 3.
(Percorso formativo degli studenti).
Art. 3.
(Percorso formativo degli studenti).

      1. Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado, nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 2, introducono insegnamenti opzionali, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine e opzione di istruzione. Tali insegnamenti, attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

      1. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

      2. Il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.       2. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine possono essere utilizzati, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44, anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.
        3. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.
      3. Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 14, comma 1.       4. Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 16, comma 1, anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
        5. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.
        6. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.
        7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
(Scuola, lavoro e territorio).
Art. 4.
(Scuola, lavoro e territorio).

      1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

      1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

      2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale,».       2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale,».
      3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.       3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.
      4. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77».       4. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. ».
      5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.       5. Identico.
      6. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti, a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. A tale fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.       Soppresso.
      7. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.       6. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 6.
      8. Il dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.       7. Il dirigente scolastico individua all'interno del registro di cui al comma 8 le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
        8. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
            a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
            b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
 

      9. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

        10. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 5.
(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).
 

      1. All'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7 del presente articolo»;
            b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Possono altresì chiedere il trasferimento a un altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti della scuola primaria»;
            c) al comma 6, la parola: «elementari» è sostituita dalle seguenti: «primarie presso gli istituti penitenziari»;
            d) al comma 7, le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;
            e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        «7-bis. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno tre anni di servizio».
 
Art. 6.
(Istituti tecnici superiori).
 

      1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

        2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
            a) diploma di istruzione secondaria superiore;
            b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 

      3. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

            a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
            b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
            c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
            d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
            e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.
 

      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

        5. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
            «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;
            b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».
 

      6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:

            «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».
 

      7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

        8. All'articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008».
Art. 5.
(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).
Art. 7.
(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).

      1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.

      1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.

      2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale di cui al comma 1.       2. Identico.
      3. Il Piano nazionale scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:       3. Identico:
          a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h);           a) identica;
          b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;           b) identica;
          c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;           c) identica;
          d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica;           d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
          e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;           e) identica;
          f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;           f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
          g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.           g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
            h) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;
            i) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali;
            l) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
      4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.       4. Le istituzioni scolastiche individuano docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.
      5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi, dandone evidenza nei piani triennali di cui all'articolo 2, di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:       5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
          a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;           a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
          b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;           b) identica;
          c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.           c) identica.
 

      6. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

      6. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.       7. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 6.
Capo III
ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI
Capo III
ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI
Art. 6.
(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).
Art. 8.
(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).

      1. L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative e organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti, ed è composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa. Tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

      1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

      2. L'organico dell'autonomia è determinato su base regionale, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.       2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.
      3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.
        4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, comunque non superiore alla provincia, considerando:

          a) la popolazione scolastica;

          b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

          c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

 

      5. Per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

      3. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.       6. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1.
      (Vedi anche art. 9, comma 7).
        7. Gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
        8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.
        9. Gli accordi di rete individuano:

          a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

          b) i piani di formazione del personale scolastico;

          c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

          d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

 

      10. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

        11. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
        12. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      4. L'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, confermato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6.

      Soppresso.

      5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.       13. Identico.
      6. Nella ripartizione dei posti dell'organico dell'autonomia, si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingui.       14. Nella ripartizione dell’organico si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale e, ai sensi delle disposizioni vigenti, è separato e distinto dall'organico regionale complessivo.
      7. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.       15. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.
Art. 7.
(Competenze del dirigente scolastico).
Art. 9.
(Competenze del dirigente scolastico).

      1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

      1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

      2. Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica.       2. Per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
      3. L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:       3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e sulla base dei seguenti criteri:
          a) attribuzione di incarichi di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici di cui all'articolo 6;           a) durata triennale, rinnovabile;
          b) pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto del curriculum del docente;           b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;
          c) pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta e pubblicità del curriculum nel sito internet istituzionale della scuola;           c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
          d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento;       Soppressa.
          e) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.       Soppressa.
 

      4. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

      4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e della proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i medesimi docenti sono iscritti negli albi di cui al presente comma.       Soppresso.
      5. I dirigenti scolastici individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.       5. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.
      6. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.       6. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.
      (vedi art. 6, comma 3, terzo periodo)       7. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
      7. In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.       8. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
        9. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 10, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 10 nei ruoli dei dirigenti scolastici.
        10. Il decreto di cui al comma 9 riguarda:
            a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
            b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
 

      11. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 9.

        12. Per le finalità di cui al comma 9, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 10, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
        13. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 9 a 12 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        14. Per garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 10, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.
      8. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.       15. Identico.
        16. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, possono essere attribuiti incarichi temporanei per le funzioni ispettive. Tali incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro annui.
Art. 8.
(Piano straordinario di assunzioni).
Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).

      1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.

      1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.

      2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:       2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
          a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;           a) identica;
          b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.           b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

      3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

      3. Identico.

      4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:       4. Identico:
          a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;           a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;
          b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;           b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
          c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.           c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

      5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

      5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e sono assunti prioritariamente, negli ambiti indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

        6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.
      6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).       Soppresso.
      7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.       7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4.
      8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.       8. Identico.
      9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.       9. Identico.
      10. A decorrere dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.       10. A decorrere dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
      11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.       11. Identico.
        12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
      12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.       13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.
        14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.
        15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.
        16. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;
            b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
            c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
            d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
            e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;
            f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
            g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.
 

      17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

            a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
            b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.
 

      18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

Art. 9.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).
Art. 11.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

      1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 8 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

      1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 10 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

      2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.       2. Identico.
      3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.       3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.       4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.
      5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.       5. Identico.
      6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.       6. Identico.
Art. 10.
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente).
Art. 12.
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente).

      1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

      1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima.       2. Identico.
      3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015.       3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'esercizio 2015.
      4. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.       4. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
      5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.       5. Identico.
Art. 11.
(Valorizzazione del merito del personale docente).
Art. 13.
(Valorizzazione del merito del personale docente).

      1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      2. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d'istituto, assegna annualmente una somma del fondo di cui al comma 1 al personale docente, di cui al medesimo comma 1, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola.       2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.
      3. La somma di cui al comma 2, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.       3. Identico.
        4. Dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
        «Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato “comitato”.
 

      2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto:

            a) due docenti dell'istituzione scolastica;
            b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.
 

      3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

            a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
            b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;
            c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
 

      4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

        5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.
        6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».
Art. 12.
(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).
Art. 14.
(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).

      1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

      1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

      2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.       2. Identico.
Art. 13.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).
Art. 15.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).

      1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      1. Identico.

        2. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.
Capo IV
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
Capo IV
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
Art. 14.
(Open data).
Art. 16.
(Open data).

      1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.

      1. Identico.

      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con quanto disposto dall'articolo 68, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.       2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.
      3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il curriculum del docente di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).       3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il curriculum del docente di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).
      4. Il Portale di cui al comma 1 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.       4. Identico.
        5. I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.
      5. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.       6. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.
      6. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       7. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        8. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44.
Capo V
AGEVOLAZIONI FISCALI
Capo V
AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 15.
(Cinque per mille).
Art. 17.
(Cinque per mille).

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 4-novies, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:           a) identica;
              «e-bis) istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione»;  
          b) al comma 4-duodecies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto»;           b) identica;
          c) dopo il comma 4-terdecies è inserito il seguente:           c) dopo il comma 4-quaterdecies è inserito il seguente:
      «4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni beneficiarie in misura proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».       «4-quaterdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 novembre 2016, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 novembre 2016, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del periodo precedente determina un'assegnazione per alunno inferiore a una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

      2. Identico.

Art. 16.
(School bonus).
Art. 18.
(School bonus).

      1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

      1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.       2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.       3. Identico.
      4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.       4. Identico.
      5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.       5. Identico.
      6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24.       6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26.
Art. 17.
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).
Art. 19.
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).

      1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

      1. Identico:

          «e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».           «e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».
 

      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI
EDILIZIA SCOLASTICA
Capo VI
EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 18.
(Scuole innovative).
Art. 20.
(Scuole innovative).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali da sottoporre a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica.

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico, rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle regioni, da sottoporre a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina, anche attraverso il coinvolgimento delle regioni, le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali per la costruzione di scuole, in numero di almeno una per regione, altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica e individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      2. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, ai sensi del comma 1, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla rispettiva regione, che seleziona la migliore proposta anche in termini di apertura della scuola al territorio e la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio.       Soppresso.
      3. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.       2. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.
Art. 19.
(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).
Art. 21.
(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).

      1. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica.

      1. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. La composizione dell'Osservatorio è integrata con la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

      2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.       2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.
      3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.       3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
      4. Le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.       4. Le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.
      5. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.       5. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.
      6. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio 2015, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.       6. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2015, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.
      7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai       7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con delibera CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato. sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con delibera CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.
      8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.       8. Identico.
      9. All'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».       9. Identico.
      10. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:       10. Identico.
      «2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».  

      11. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 novembre 2015».

      11. Identico.

      12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011, delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.       12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011, delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
      13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.       13. Identico.
        14. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
        15. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
        2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
 

      16. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

Art. 20.
(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).
Art. 22.
(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).

      1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24.

      1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 26.

      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe per l'edilizia scolastica.       2. Identico.
      3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.       3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 e di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta il 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.
Capo VII
RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Capo VII
RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Art. 21.
(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).
Art. 23.
(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

      1. Identico.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:       2. Identico:
          a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:           a) identica;
              1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;  
              2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
              3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;  
              4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;  
              5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;  
          b) rafforzamento dell'autonomia scolastica e ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche attraverso:       Soppressa.
              1) la valorizzazione del ruolo dell'istituzione scolastica, anche nel contesto territoriale, per il successo formativo e per l'innalzamento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa;  
              2) la responsabilizzazione del dirigente scolastico nella scelta e nella valorizzazione del merito del personale docente nonché nel conseguimento del migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;  
              3) l'incremento dell'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e la semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili, salvaguardando la revisione amministrativo-contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché l'armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi degli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni;  
              4) il riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo-contabile;
          c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, per renderle omogenee alle modalità di accesso al pubblico impiego, attraverso:           b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
              1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo;               1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
              2) la definizione di nuovi percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia delle materie relative alla didattica disciplinare;               2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
                    2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di trentasei crediti;
                    2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
              3) la previsione, all'interno del percorso di laurea abilitante, di un periodo di tirocinio professionale;               3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
                    3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
                    3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
                    3.3) l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
              4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata;               4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9;
              5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego, mediante concorsi pubblici e con graduatorie di durata triennale;               5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
                6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
                7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
                8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;
          d) riordino delle modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni, attraverso:           Soppressa.

              1) l'assunzione mediante concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, volti a selezionare candidati in possesso di competenze didattiche nonché gestionali e organizzative adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge;

              2) l'aggiornamento continuo e strutturale, in relazione alle nuove funzioni di cui al numero 1);  
              3) la valutazione dei dirigenti e la valorizzazione del merito, anche in ragione dei criteri e delle modalità adottati da ciascun dirigente per la scelta dei docenti ai sensi dell'articolo 7, nonché dei miglioramenti conseguiti dalla scuola con particolare riferimento alla riduzione della dispersione scolastica e alla valutazione degli apprendimenti;  
          e) adeguamento, semplificazione e riordino delle norme in materia di diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali attraverso:           c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione nonché attraverso:
              1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;               1) identico;
              2) la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno alle istituzioni scolastiche ed educative, in modo da tenere conto delle esigenze di continuità didattica ed educativa;               2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
              3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;               3) identico;
              4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;               4) identico;
              5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione e all’iter diagnostico per l'individuazione degli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione del percorso di inclusione scolastica;               5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
              6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;               6) identico;
                7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
                8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica;
                9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
          f) adeguamento, semplificazione e riordino delle norme concernenti il governo della scuola e gli organi collegiali attraverso:       Soppressa.
          1) l'adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, quale strumento di autogoverno, con definizione dei contenuti essenziali e delle modalità e dei termini di approvazione e modificazione, in attuazione delle disposizioni della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione;
              2) la revisione dell'organizzazione delle scuole, in modo da favorire la collaborazione tra gli organi di governo e tutte le componenti della comunità scolastica e assicurando la distinzione tra funzioni di indirizzo generale, da riservare al consiglio dell'istituzione scolastica autonoma, funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al collegio dei docenti e alle sue articolazioni;  
              3) la previsione di specifiche forme di regolazione riferite alla disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna da parte delle scuole e regolazione delle modalità dell'esercizio di tale potestà da parte delle medesime;  
              4) la disciplina della composizione degli organi dell'istituzione scolastica autonoma, in base a nuovi criteri che valorizzino la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica, in particolare degli studenti e dei genitori, nonché della comunità territoriale;  
              5) la valorizzazione del direttore dei servizi generali e amministrativi quale figura di supporto tecnico-amministrativo a servizio dell'autonomia scolastica;  
              6) la valorizzazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la definizione e la costituzione di reti di scuole per l'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali e l'attribuzione alle reti stesse di capacità di rappresentanza;  
              7) la revisione degli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, individuando le articolazioni funzionali all'esercizio dell'autonomia e le relative competenze, anche in relazione alla competenza legislativa e amministrativa delle autonomie territoriali e degli enti locali, con conseguente soppressione di organi non più funzionali all'organizzazione generale del sistema scolastico;
              8) la previsione di organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale con funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria;  
          g) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:           d) identica;
              1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;  
              2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;  
          h) semplificazione del sistema formativo degli istituti tecnici superiori attraverso:       Soppressa.
              1) la ridefinizione dei titoli di studio per l'accesso agli istituti tecnici superiori, relativamente alla possibilità di accesso anche per i soggetti in possesso di diploma professionale, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale;  
              2) la previsione di una quota premiale da destinare all'attivazione di nuovi percorsi, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse finanziarie agli istituti tecnici superiori, in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a dodici mesi rispetto ai percorsi attivati;  
              3) la semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, anche riguardo alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
              4) la previsione di un contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;  
              5) la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e la loro attività senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci;  
              6) la previsione che le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, tale da garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;  
              7) la previsione, per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale, prevedendo anche la revisione amministrativo-contabile della gestione;  
              8) l'unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale della marina mercantile, di coperta e di macchina;  
              9) il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi degli istituti tecnici superiori ai fini dell'accesso ai corsi di laurea ad essi affini;  
              10) la disciplina dell'accesso agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale mediante diploma di tecnico superiore;
          i) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:           e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
              1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:               1) identico;
                  1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;  
                  1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;  
                  1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
              2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;               2) identico;
              3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;               3) identico;
              4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;               4) identico;
              5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;               5) identico;
              6) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;               6) identico;
              7) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;               7) identico;
          l) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali;           f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;
            g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
                1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
                    1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
                    1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
                    1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
                2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
                3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
                4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
                5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica e musicale e all'università;
                6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
                7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
                8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;
          m) adeguamento, semplificazione e riordino della normativa concernente gli ausili digitali per la didattica e i relativi ambienti attraverso:       Soppressa.
              1) la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico-amministrativo;  
              2) la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, o alla fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
              3) la definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;  
          n) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attraverso:           h) identica;
              1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;  
              2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;  
              3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;  
              4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;  
          o) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:           i) identico:
              1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti;               1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
              2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato.               2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

      4. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.       4. Identico.
      5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.       5. Identico.
      6. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.       6. Identico.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 22.
(Deroghe).
Art. 24.
(Deroghe).

      1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

      1. Identico.

      2. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 8 della presente legge.       2. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 della presente legge.
      3. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.       3. Identico.
      4. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.       4. Identico.
      5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.       5. Identico.
        6. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:
            a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;
            b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
            c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.
 

      7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 6, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

Art. 23.
(Abrogazione e soppressione di norme).
Art. 25.
(Abrogazione e soppressione di norme).

      1. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

      Identico.

      2. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «docente,» è soppressa.
Art. 24.
(Copertura finanziaria).
Art. 26.
(Disposizioni finanziarie).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

      2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 11.683.000 euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.       2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l'anno 2015, a 8.313.000 euro per l'anno 2016, a 37.563.000 euro per l'anno 2017, a 18.863.000 euro per l'anno 2018, a 21.763.000 euro per l'anno 2019, a 3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
      3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:       3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 21 e 22, 4, comma 6, 7, comma 7, 9, commi 8 e 16, 12, commi 3 e 5, 13, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, comma 6, 17, comma 1, lettera c), 20, comma 2, 21, comma 16, e 22, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.923,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.961,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.005,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.050,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.983,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.005,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.049,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.088,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 18, comma 6, e 19, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
          a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;           a) identica;
          b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;           b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 86.367.000 euro per l'anno 2020, a 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 59.100.000 euro per l'anno 2022, a 81.367.000 euro per l'anno 2023, a 124.587.000 euro per l'anno 2024 e a 164.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
          c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017, a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 euro per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022, a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.       (Vedi comma 4).

[Vedi comma 3, lettera c)].

      4. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

      4. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 12.       5. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 14.
      5. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 4, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.       6. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      6. Ai componenti del comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.       7. Ai componenti del comitato di cui al comma 5 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
      7. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.       8. Identico.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       9. Identico.
 
Art. 27.
(Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore).
 

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.