• C. 3004 EPUB Proposta di legge presentata il 31 marzo 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3004 Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3004


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FONTANELLI, CUPERLO, ALBINI, ARGENTIN, BENI, CAPODICASA, CARRA, CARRESCIA, CENNI, CIMBRO, DE MARIA, GIANNI FARINA, FASSINA, FOSSATI, CARLO GALLI, GIORGIS, GNECCHI, GREGORI, IACONO, LAFORGIA, LATTUCA, MAZZOLI, MINNUCCI, MIOTTO, MOGNATO, PETRINI, POLLASTRINI, RAGOSTA, ROCCHI, ROMANINI, STUMPO, TERROSI, TULLO
Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici
Presentata il 31 marzo 2015


      

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Onorevoli Colleghi! L'articolo 49 della Costituzione prevede che «Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
      Com’è noto, il Parlamento ha avviato un processo di riforma che ha riguardato, in primo luogo, il sistema di finanziamento dei partiti politici, approvando dapprima la legge n. 96 del 2012 con la quale, al sistema dei rimborsi elettorali, è stato affiancato il cofinanziamento dello Stato, proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti; a tale legge è seguita l'approvazione del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, con cui sono state disposte l'abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e le nuove norme in materia di controllo dei partiti.
      Al contempo, la legge n. 96 del 2012 ha istituito la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (la denominazione della Commissione è stata così modificata dal decreto-legge n. 149 del 2013), con il compito di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti, secondo le modalità ivi stabilite.
      Il decreto-legge n. 149 del 2013, in particolare, ha disposto l'abolizione dei contributi pubblici diretti ai partiti e la loro sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini (detrazioni per le erogazioni liberali e destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF).
      L'accesso a tali forme di contribuzione è stato condizionato al rispetto di requisiti di trasparenza e di democraticità indicati dal decreto-legge, in cui si prevede anche l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell'accesso ai benefìci.
      Tra le principali caratteristiche del sistema introdotto dal decreto-legge vi sono, quindi: l'adozione, da parte dei partiti politici, di statuti recanti necessari elementi procedurali e sostanziali che garantiscano la democrazia interna, ai fini dell'accesso ai benefìci; l'istituzione del registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefìci previsti dalla legge, consultabile dal sito internet del Parlamento; la realizzazione da parte di ciascun partito politico di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci; l'estensione delle funzioni di controllo della Commissione di garanzia anche al rispetto delle prescrizioni sul contenuto statutario e sulla trasparenza; la riduzione delle risorse loro spettanti per i partiti che non rispettano le norme in materia di parità di accesso alle cariche elettive; l'applicazione progressiva dell'abolizione dei contributi pubblici, con la riduzione parziale dei contributi diretti che cesseranno completamente nel 2017; l'estensione al personale dei partiti della disciplina sul trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà.
      Della legge n. 96 del 2012, a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 149 del 2013, viene mantenuta, in particolare, la parte relativa alla trasparenza e ai controlli dei bilanci, come pure il vincolo tra democrazia interna e concessione dei benefìci, ivi introdotta per la prima volta.
      A sua volta, a seguito delle modifiche disposte dal decreto-legge n. 149 del 2013 la Commissione di garanzia ha sostituito il Collegio di revisori, che aveva il compito di controllare i bilanci dei partiti ai sensi della previgente disciplina (articolo 8, comma 14, della legge n. 2 del 1997). La Commissione è composta da cinque membri così designati dai vertici delle tre massime magistrature: un membro da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione; un membro da parte del Presidente del Consiglio di Stato; tre membri da parte del Presidente della Corte dei conti.
      Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale atto è individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione. I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Essi non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata di controllo sui bilanci dei partiti. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
      In base alla legge istitutiva, la sede della Commissione è stabilita presso la Camera dei deputati; le risorse di personale di segreteria necessarie all'operatività della Commissione sono garantite congiuntamente e in pari misura da entrambe le Camere.
      La Commissione, come già detto, ha il compito di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti. A tale fine, in base a scadenze stabilite dalla legge, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati. Inoltre, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto da una società di revisione, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito. La Commissione svolge il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tale fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti interessati a sanare, entro il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge che è trasmessa ai Presidenti delle Camere che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. Tali termini sono stati prorogati ciascuno di sessanta giorni ad opera dell'articolo 1, comma 12-quater, del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto «mille proroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, al fine di assicurare la piena funzionalità della Commissione. Contestualmente, sono stati prorogati i termini per la richiesta di accesso ai benefìci fiscali introdotti dal decreto-legge n. 149 del 2013.
      Entro il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti delle Camere gli elenchi dei partiti politici che risultino ottemperanti e inottemperanti agli obblighi prescritti con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
      Il decreto-legge n. 149 del 2013 ha dunque attribuito alla Commissione anche il compito di verificare la presenza nello statuto dei partiti degli elementi indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici, necessaria per l'accesso ai benefìci previsti dalla legge (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e 2 per mille dall'IRPEF). Alla Commissione sono infine riconosciuti poteri sanzionatori in caso di mancato o parziale rispetto degli obblighi di legge (articolo 8).
      La Commissione si è costituita la prima volta il 3 dicembre 2012 quando i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, ne hanno nominato il presidente e i membri su designazione dei vertici delle magistrature (determinazione 3 dicembre 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2012. In seguito alle dimissioni di tutti i membri, si è provveduto alla nomina dei nuovi membri della Commissione con determinazione del 29 gennaio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015).
      Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai partiti politici beneficiati dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF da parte dei contribuenti. Al contempo, è intervenuta la legge di stabilità 2015 che ha confermato la detraibilità dei versamenti effettuati in favore di partiti e movimenti politici, precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche articolo 1, comma 141, della legge n. 190 del 2014).
      La proposta di legge intende dunque completare tale quadro normativo dando piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 49 della Costituzione, anche tenendo conto del regolamento (CE) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, del relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
      Tale atto, che ha avviato il suo iter in sede europea con la proposta della Commissione europea del 12 settembre 2012 (COM(2012)499), prevede, in particolare, che possano registrarsi come partiti politici europei le alleanze politiche (definite come «la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o cittadini») che non perseguono fini di lucro, che hanno determinati requisiti di rappresentanza, che hanno sede in uno degli Stati membri, che osservano nel programma e nell'azione i valori su cui l'Unione europea si fonda, che hanno partecipato alle elezioni europee o che hanno espresso pubblicamente l'intenzione di parteciparvi. Per le alleanze politiche che intendano registrarsi come partiti politici europei si prevede la necessità di dotarsi di propri statuti che ne rendano trasparente l'organizzazione interna.
      Si stabilisce che lo statuto di partito politico europeo debba rispettare le pertinenti norme di legge dello Stato membro in cui il partito ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

          a) il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo esistente;

          b) l'indirizzo della sede;

          c) un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi;

          d) una dichiarazione attestante che non persegue scopi di lucro;

          e) se del caso, il nome della fondazione politica ad esso collegata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

          f) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali;

          g) la procedura interna in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo. Lo statuto di partito politico europeo include disposizioni sull'organizzazione interna del partito. È previsto inoltre che lo Stato membro in cui si trova la sede possa imporre requisiti supplementari allo statuto, a condizione che non siano in contrasto con lo stesso regolamento.

      Il regolamento attribuisce a una autorità indipendente, denominata «Autorità per i partiti politici e le fondazioni politiche europee», che sarà materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, la funzione di controllo del rispetto dei requisiti previsti per l'iscrizione nel Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e per la loro permanenza nonché la funzione di irrogazione delle sanzioni ad essi applicabili.
      In sede di Unione europea è stato dunque ritenuto opportuno istituire un'Autorità per lo svolgimento di tali compiti; la registrazione, inoltre, è necessaria per ottenere lo status giuridico europeo, che a sua volta comporta una serie di diritti e di obblighi.
      Alla registrazione – una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la relativa decisione dell'Autorità – consegue, per i partiti politici europei, l'acquisizione della personalità giuridica europea che potrà sostituire o affiancare quella dello Stato membro in cui il partito ha sede e grazie alla quale i partiti otterranno riconoscimento e capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.
      Al Parlamento europeo compete inoltre la realizzazione di un apposito sito internet attraverso il quale rendere trasparenti nei confronti dei cittadini tutte le informazioni riguardanti i partiti politici europei: statuti e documenti presentati a corredo della richiesta di iscrizione nel registro; domande di registrazione non approvate con relative motivazioni, relazione annuale dei fondi pubblici erogati a partiti politici, bilanci e rendiconti dei partiti, nomi dei donatori e importo delle corrispondenti donazioni, contributi ricevuti dai partiti nazionali membri, elenco delle persone giuridiche affiliate ai partiti politici europei, numero dei membri, descrizione dell'assistenza tecnica eventualmente prestata ai partiti, decisioni sanzionatorie con relative motivazioni e relazione di valutazione del Parlamento europeo.
      Nel regolamento si evidenzia inoltre l'opportunità che le attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee siano disciplinate dallo stesso regolamento e, per le materie non disciplinate da quest'ultimo, dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati membri. Lo status giuridico di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea «dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento e dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro in cui hanno la propria sede (lo “Stato membro in cui si trova la sede”). Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di definire ex ante il diritto applicabile o

lasciare la scelta ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe inoltre essere in grado di imporre requisiti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, tra cui disposizioni in materia di registrazione e integrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni in quanto tali nei sistemi amministrativi e di controllo nazionali, nonché relativamente alla loro organizzazione e al loro statuto, anche in materia di responsabilità, purché tali disposizioni non contrastino con il presente regolamento» (19 considerando).
      Riguardo al quadro normativo in fieri va infine tenuto presente che il testo che disciplina la legge elettorale per la Camera dei deputati - all'esame del Parlamento (articolo 2, comma 7 dell'Atto Camera 3-bis-B) – introduce l'obbligo per i partiti o i gruppi politici organizzati di depositare, ai fini della presentazione delle liste nei collegi plurinominali, oltre al contrassegno, anche il proprio statuto presso il Ministero dell'interno. Per l'individuazione dello statuto è richiamato l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, che determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione previste dal decreto medesimo a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico.
      Come si è detto, la presente proposta di legge intende dunque completare il quadro normativo di riferimento, dando piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 49 della Costituzione. Una normativa che disciplina i partiti politici investe, infatti, anche il tema della loro registrazione e degli effetti che ne conseguono. I partiti politici si costituiscono dunque con atto pubblico, del quale fanno parte integrante lo statuto, la denominazione e il simbolo.
      La registrazione come atto giuridico in sé consente, in particolare, di valorizzare gli strumenti di garanzia e di tutela del singolo associato iscritto al partito. Con la proposta di legge, dunque, i partiti politici cessano di essere associazioni di fatto per assumere la natura giuridica di associazioni riconosciute iscritte in pubblici registri.
      La proposta di legge prevede che lo statuto e l'atto costitutivo siano trasmessi alla Commissione di garanzia che comunica l'iscrizione alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Tale impostazione tiene conto anche del modello seguito in sede di Unione europea con l'istituzione della citata Autorità.
      È infine prevista una delega al Governo per riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni sui partiti politici, affinché possano essere contenute in un solo atto coordinato le disposizioni in materia di finanziamento e disciplina dei partiti che si sono succedute nel tempo.
      In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge definisce l'oggetto.
      L'articolo 2 stabilisce che i partiti politici sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica che reca norme sui loro statuti e simboli.
      Rispetto al procedimento del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che affida al prefetto l'esame della domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, viene dunque introdotta una specifica procedura per il riconoscimento dei partiti politici stabilendo che questo è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro dei partiti politici.
      L'articolo 3 interviene per integrare gli elementi minimi necessari per lo statuto dei partiti politici, con la finalità di assicurare il pieno rispetto dei princìpi di democrazia interna e trasparenza e di tenere conto degli elementi previsti dal citato regolamento europeo.
      L'articolo 4 reca disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste di candidati.
      L'articolo 5 reca, come già rilevato, la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico di riordino e di coordinamento delle disposizioni legislative sui partiti politici.
      L'articolo 6, infine, reca le norme finali per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei partiti politici.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Oggetto).

      1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
      2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i partiti politici sono tenuti a:

          a) rispettare, in particolare nel loro programma e nella loro attività, i valori della Costituzione, con specifico riguardo al metodo democratico, alla dignità umana, alla libertà, all'uguaglianza, allo stato di diritto e ai diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze;

          b) non perseguire scopi di lucro.

Art. 2.
(Personalità giuridica, statuto e simbolo dei partiti politici).

      1. I partiti politici sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
      2. Per i partiti politici il riconoscimento è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. A tale fine la Commissione provvede tempestivamente a comunicare

alla prefettura – ufficio territoriale del Governo (UTG) competente l'iscrizione del partito politico nel predetto registro. La Commissione medesima, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel registro, trasmette alla prefettura UTG competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di ogni modificazione dello stesso. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
      3. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui fanno parte integrante la denominazione e il simbolo.
      4. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.
Art. 3.
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di democrazia interna e di trasparenza dei partiti politici).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni;

          a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente decreto e acquisire la personalità giuridica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma di atto pubblico»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica:

          a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

          b) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché dei titolari delle cariche di partito, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;

          c) le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi membri prevedendo, in particolare, il diritto di ciascuno di iscriversi al partito politico, previa dichiarazione di accettazione da parte dell'organo competente. La domanda di iscrizione contiene l'espressa adesione allo statuto del partito. La domanda è accettata o respinta entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Decorso tale termine la domanda si intende accolta. Non può essere negata l'iscrizione né può essere disposta l'espulsione per ragioni inerenti al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza o all'origine etnica, alla lingua, alla religione, al luogo di nascita o di residenza ovvero alle condizioni economiche, sociali o personali. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o a restare iscritto;

          d) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

          e) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;

          f) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia e, in particolare, le modalità e gli strumenti con cui si assicura a ogni iscritto il diritto a una piena e completa informazione sull'organizzazione e sull'attività del partito politico, le procedure e le modalità di partecipazione attraverso cui gli iscritti esercitano

il proprio diritto a concorrere alla determinazione della linea politica e delle scelte programmatiche del partito;

          g) le garanzie per rendere effettivo il pluralismo interno e il riconoscimento formale di minoranze alle quali è assicurata, ove richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, inclusi gli organi di garanzia e quelli preposti alla gestione delle risorse pubbliche conferite al partito politico, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice;

          h) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

          i) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito politico;

          l) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali;

          m) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

          n) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

          o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito politico, assicurando la riserva delle deliberazioni all'organo collegiale rappresentativo degli iscritti;

          p) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

          q) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;

          r) le regole che assicurano la trasparenza, con specifico riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, stabilendo in particolare, nel rispetto di tali princìpi, che la consultazione degli elenchi degli iscritti è sempre garantita a ciascun iscritto;

          s) una dichiarazione attestante che il partito politico non persegue fini di lucro;

          t) disposizioni che disciplinano la presentazione di un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi».

      2. All'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «copia autentica» sono inserite le seguenti: «dell'atto costitutivo e»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la Commissione comunica alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente l'avvenuta iscrizione del partito politico nel registro di cui al comma 2 del presente articolo e trasmette copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La medesima procedura è seguita per le eventuali modificazioni allo statuto e nel caso di cancellazione dal registro di cui al citato comma 2».

Art. 4.
(Sottoscrizione delle liste di candidati).

      1. Ai partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge e costituiti in gruppo

parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ovvero aventi almeno un rappresentate eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o presso un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle consultazioni elettorali.
Art. 5.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti i partiti politici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modifiche necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:

          a) disciplina dei partiti politici;

          b) forme di contribuzione in favore dei partiti politici;

          c) trasparenza delle informazioni e controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici.

Art. 6.
(Norme finali).

      1. I partiti politici di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dalla presente legge, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi

Regolamenti, ovvero una singola componente interna al gruppo misto sono tenuti agli adempimenti di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, come modificato dalla presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.