• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00157 dal 1o gennaio 2013, a norma del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), articolo 16, comma 31 e della legge 12...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00157presentato daDE MARIA Andreatesto diMartedì 23 luglio 2013, seduta n. 58

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:
dal 1o gennaio 2013, a norma del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), articolo 16, comma 31 e della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), articolo 31, comma 1, anche i comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinquemila abitanti sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno;
tutti i comuni della Repubblica sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del Patto di stabilità e crescita, di cui regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, nonché della Costituzione, articolo 119, secondo comma e, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, primo comma, quale modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), articolo 4, comma 1, lettera a);
gli enti locali dovrebbero concorrere agli obiettivi di finanza pubblica secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative;
i piccoli comuni sono già impegnati in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa, che consegue agli obblighi di gestione, in forma associata di nove delle dieci funzioni comunali fondamentali, a norma del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), articolo 14, comma 28, e di costituire le centrali uniche di committenza, a norma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);
l'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli comuni è irragionevole e insostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo, poiché si aggiunge al predetto complicato processo di riorganizzazione amministrativa e sono in causa bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa, data la dipendenza da fonti esterne per gli investimenti, risultano praticamente impossibili da regolare come richiesto dal patto, con conseguenti ricadute paralizzanti anche sui pagamenti alle imprese;
i piccoli comuni vivono una totale paralisi politica e amministrativa che, nell'attuale difficile contesto economico e sociale, va a gravare su famiglie e imprese già duramente provate, comportando il blocco della realizzazione di tante piccole opere utili – in materia, a esempio, di efficienza energetica degli edifici pubblici, manutenzione delle strade e messa in sicurezza del territorio, tutela dell'ambiente, innovazione –, pure già finanziate o finanziabili anche col concorso dei fondi europei, e lo spreco dei relativi investimenti;
il 14 maggio 2013, all'atto dell'approvazione, da parte della Camera, della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, numero 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), con riferimento all'articolo 1 del medesimo, che prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno del 2013 dei pagamenti da parte degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale, il Governo ha accolto gli ordini del giorno numero 9/676-A/2, Pastorino e altri, e 9/676-A/3, Guerra e altri, impegnandosi ad assumere con urgenza un'iniziativa normativa volta a esentare in modo completo e strutturale i piccoli comuni dal patto di stabilità interno e a disciplinare il loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto;
il decreto-legge 21 giugno 2013, numero 69 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), non reca disposizioni volte ad esentare in modo completo e strutturale i piccoli comuni dal patto di stabilità interno;
non è stato peraltro accolto alcuno degli emendamenti d'iniziativa parlamentare presentati alla Camera durante la discussione sulla conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2013, volti a realizzare quanto indicato dai citati ordini del giorno –:
in quali tempi e mediante quali interventi il Governo intenda assolvere l'impegno assunto dinanzi alla Camera dei deputati di provvedere con urgenza ad esentare in modo completo e strutturale i piccoli comuni dal patto di stabilità interno e a disciplinare il loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto.
(2-00157) «De Maria, Pastorino, Guerra, Giuseppe Guerini, Fragomeli, Tentori».