• C. 1417 EPUB Disegno di legge trasmesso dal Senato il 25 luglio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1417 [Decreto Svuota-Carceri] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena


Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1417


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 896)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 25 luglio 2013
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78

        All'articolo 1, comma 1:

            alla lettera a) è premessa la seguente:

                «0a) all'articolo 280, comma 2, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”»;

            alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «stabilisce» è sostituita dalla seguente: «dispone» e le parole: «le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «comunque le prioritarie esigenze»;

            dopo la lettera a) è inserita la seguente:

                «a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: “il relativo verbale” sono inserite le seguenti: “, anche per via telematica”»;

            alla lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola: «trasmette» sono inserite le seguenti: «senza ritardo»;

            alla lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

            «3) al comma 9, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) le parole da: “624” fino a: “dall'articolo 625” sono sostituite dalle seguenti: “572, secondo comma, 612-bis, terzo comma”;

                b) le parole da: “e per i delitti” fino a: “del medesimo codice,” sono soppresse».

        All'articolo 2, comma 1:

            la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

                “4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale

e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”»;

        dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

            «a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “trenta” e la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “cento”;

            a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

                “a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

                b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena”»;

        alla lettera b), i numeri 1) e 2) sono soppressi;

        alla lettera b), numero 3), al secondo periodo, le parole: «commi 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 01, 1» e dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «che può disporre l'applicazione provvisoria della misura»; all'ultimo periodo, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

        alla lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente:

            «4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

                “9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio”»;

        le lettere c) e d) sono soppresse.

        All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da: «di altri reati» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona».

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. – (Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati). – 1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre

1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato”.

        2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

            “Art. 3-bis. – 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

        2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

        3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato”;

            b) all'articolo 4, comma 1, le parole: “all'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 3 e 3-bis” e le parole: “sulla base delle risorse” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti delle risorse”».

        All'articolo 4:

            al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

                «b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto»;

            al comma 1, lettera d), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi»;

            al comma 1, lettera e), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi»;

            al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013»;

            al comma 5, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

            al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi» e, al terzo periodo, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

            al comma 8, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla».


DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78



Decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;

        Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;

        Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;

        Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;

        Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).
Articolo 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).

        1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

              0a) all'articolo 280, comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
            a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:             a) identico:
        «1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;         «1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
              a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: «il relativo verbale» sono inserite le seguenti: «, anche per via telematica»;
            b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:             b) identico:
                1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:                 1) identico:
        «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.         «4-bis. Identico.
        4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.         4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
        4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;         4-quater. Identico.»;
                2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;                 2) identico;
                3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

                    a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni » è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale »;

                3) al comma 9, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

                    a) le parole da: «624» fino a: «dall'articolo 625» sono sostituite dalle seguenti: «572, secondo comma, 612-bis, terzo comma»;

                    [vedi lettera a)]                     b) le parole da: «e per i delitti» fino a: «del medesimo codice,» sono soppresse;
                    b) la lettera c) è soppressa;  
                4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».                 4) identico.
Articolo 2.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).
Articolo 2.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

        1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:             a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
        «4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;         «4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
              a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;
              a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
              «a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;
              b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena»;
            b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:             b) identico:
                1) il comma 1.1 è soppresso;                 1) soppresso
                2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;                 2) soppresso
                3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:                 3) identico:
        «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;         «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.»;
                4) il comma 9 è soppresso;                 4) il comma 9 è sostituito dal seguente:
          «9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio».
            c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;             c) soppressa
            d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.             d) soppressa
Articolo 3.
(Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Articolo 3.
(Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

        1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»

        1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona ».

 
Articolo 3-bis.
(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati).
 

        1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato».

          2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
          «Art. 3-bis. – 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.
          2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
          3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato»;
              b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3 e 3-bis» e le parole: «sulla base delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse».
Articolo 4.
(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie).
Articolo 4.
(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie).

        1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:

        1. Identico:

            a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;             a) identica;
            b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;             b) identica;
              b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto;
            c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;             c) identica;
            d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;             d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
   
            e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);             e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);
            f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;             f) identica;

        2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

        2. Identico.

        3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.         3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta. Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013.
        4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma l sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.         4. Identico.
        5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.         5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del medesimo Commissario.
        6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.         6. Identico.
        7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.         7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del medesimo Commissario.
        8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.         8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sulla contabilità speciale del medesimo Commissario.
        9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.         9. Identico.
Articolo 5.
(Copertura finanziaria).
Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

        1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        Identico.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 1° luglio 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Cancellieri, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.