Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/03990 MANCONI, AMATI, Elena FERRARA, MAZZONI, ROMANO, PALERMO, PETRAGLIA, SIMEONI, DE PIN, SERRA, DI BIAGIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
l'autorità preposta alla determinazione...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-03990 presentata da LUIGI MANCONI
martedì 19 maggio 2015, seduta n.452
MANCONI, AMATI, Elena FERRARA, MAZZONI, ROMANO, PALERMO, PETRAGLIA, SIMEONI, DE PIN, SERRA, DI BIAGIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
l'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343 del 2003 è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008);
il regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetto Dublino III), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 343 del 2003 è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014. Esso stabilisce i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da uno straniero o da un apolide;
l'obiettivo della procedura è quello di evitare che un richiedente asilo presenti la propria istanza in più Stati membri, rendendo quindi responsabile del relativo esame un unico Stato. La procedura è basata prevalentemente sulle informazioni rilevate dalla banca dati Eurodac, istituita con regolamento (CE) n. 2725 dell'11 dicembre 2000, contenente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo registrati nell'UE. Tale attività viene svolta in stretta collaborazione con il dipartimento della Polizia di Stato, responsabile nazionale della gestione del sistema Eurodac e, in misura più contenuta, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, responsabile del rilascio di visti di ingresso nel nostro Paese;
tra i criteri per la determinazione dello Stato membro competente, una delle maggiori innovazioni rispetto al precedente regolamento (CE) n. 343 del 2003, finalizzata ad agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, è il rafforzamento del rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore per cui è stato allargata la qualifica di "familiare" fino a includere il coniuge o il partner con il quale abbia una relazione stabile; i figli minori a condizione che non siano coniugati; il padre, la madre o altro adulto esercente la patria potestà se il richiedente è minore e non coniugato; zia/zio; nonno/a. Il regolamento prevede che, nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperino strettamente tra loro per lo scambio di informazioni relative alla possibilità di ricongiungimento familiare;
l'Unità Dublino ha inoltre il compito di valutare attentamente, caso per caso, la possibilità di applicare le clausole di sovranità per richiedenti asilo fragili o vulnerabili per cui il trasferimento in altro Stato membro debba essere evitato;
premesso inoltre che:
da quanto si evince dal sito del Ministero dell'interno, l'Unità Dublino italiana ha un solo ufficio, a Roma, cui compete l'esame di migliaia di casi di "dublinanti" a livello nazionale ogni anno: tale limite può causare forti ritardi nella istruttoria della pratica e nella notifica degli ordini ufficiali di trasferimento ai richiedenti asilo;
l'Unità Dublino non ha un sito internet ed è impossibile per i richiedenti asilo che desiderano chiedere informazioni contattare direttamente l'ufficio, perché non esiste un front office e tale funzione è svolta attualmente dagli uffici immigrazione delle questure; manca inoltre un sistema on line che permetta a ciascun migrante di controllare il progresso della propria pratica, così come avviene per altre procedure relative all'immigrazione, come il rinnovo del permesso di soggiorno,
si chiede di sapere:
quale sia attualmente l'organico dell'Unità Dublino;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'Unità Dublino migliori la propria organizzazione interna, al fine di assicurare una rapida ed efficace gestione dei casi "Dublino" e un accesso pieno e trasparente alle informazioni rilevanti per i migranti durante la procedura;
se vi sia, dato il ruolo fondamentale dell'Unità Dublino nel determinare il destino di richiedenti asilo all'interno dell'Unione europea, l'intenzione di rafforzare tale ufficio e consentire una piena attuazione di quanto previsto dal regolamento Dublino III.
(4-03990)