• C. 1138 EPUB Proposta di legge presentata il 3 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1138 Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1138


PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata
Presentata il 3 giugno 2013


      

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Onorevoli Deputati! Combattere l'illegalità economica significa prima di tutto aggredire i patrimoni della criminalità organizzata, restituirli alla collettività e porli alla base della costruzione di nuove relazioni economiche sane e legali, che pongano il lavoro e la dignità delle persone al centro di un nuovo percorso di riscatto civile e sociale. La legalità, quindi, è una precondizione per lo sviluppo economico, a maggior ragione per la fase di sofferenza che sta attraversando il nostro Paese. In Italia, infatti, l'economia sommersa, la pervasività della criminalità mafiosa, il malaffare e la corruzione hanno un costo pari a circa il 27 per cento del nostro prodotto interno lordo (PIL) (fonte: «Relazione sull'economia non osservata», 2011, dell'Istituto nazionale di statistica), un prezzo che costituisce una zavorra insostenibile, sempre più spesso scaricato sui lavoratori e sulle lavoratrici, sulle giovani generazioni e sui pensionati.
      Da queste considerazioni nasce l'idea di proporre un piano d'intervento per il riuso sociale delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità mafiosa. Queste ultime, oltre ad essere l'emblema della lotta dello Stato contro la pervasività delle organizzazioni criminali nel nostro tessuto economico, rappresentano un'opportunità concreta di lavoro che non può essere sprecata: senza un impegno su questo versante si rischia di vanificare l'ottimo lavoro sul piano della repressione portato avanti dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, che sul lungo periodo potrebbe dimostrarsi inefficace se poi i beni e le aziende confiscate vengono abbandonati subito dopo l'emissione del provvedimento giudiziario. Si assiste così a un paradosso: attività economiche simbolo del potere mafioso, che una volta sequestrate dallo Stato non sono in grado di divenire modelli di legalità economica, garantendo sicurezza sociale ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti. Questo stato delle cose – più volte denunciato dalle organizzazioni promotrici della presente proposta di legge – rischia di diventare uno dei simboli della sconfitta dello Stato nei confronti della criminalità, che spesso ha posto alla base del suo consenso la capacità di garantire lavoro – seppur nell'illegalità – in territori ad altissimi livelli di disoccupazione ed esclusione sociale. In questo contesto, le lavoratrici e i lavoratori diventano parte lesa: pagano con la disoccupazione e con il probabile licenziamento le colpe del proprio datore di lavoro, che spesso agisce nell'illegalità all'insaputa dei suoi dipendenti e del contesto territoriale in cui opera. Lo stesso accesso agli ammortizzatori sociali spesso è negato, determinando uno stato di abbandono e di insicurezza sociale che produce effetti devastanti.
      Con la mafia si lavora e con lo Stato no. Questa è una delle frasi che in molti hanno dovuto ascoltare in questi anni. Proprio per questo la CGIL, le ACLI, l'ARCI, Libera, Avviso pubblico, il Centro studi Pio La Torre, la Legacoop e SOS impresa hanno deciso di proporre alle istituzioni – in primis al Parlamento – una serie di progetti di legge che sfidano le mafie e il malaffare sul piano economico e sociale: rendere le aziende sequestrate e confiscate presìdi di legalità democratica e economica, punto di riferimento capace di garantire lavoro dignitoso e legale in territori spesso dilaniati dalla presenza mafiosa. Questo è l'unico modo che abbiamo – come ci ha insegnato Pio La Torre e i tanti come lui – per combattere realmente le mafie e il malaffare in modo incisivo ed efficace, colpendoli alla radice. Su tale versante in questi anni si è fatto molto, grazie al lavoro insostituibile delle organizzazioni della società civile e delle cooperative giovanili, che in virtù della proposta di legge d'iniziativa popolare per il riutilizzo sociale dei beni confiscati – approvata dal Parlamento all'unanimità (legge n. 109 del 1996) – hanno inferto un colpo durissimo alle mafie, determinando percorsi di riscatto e di liberazione di interi territori ostaggio della prepotenza e dell'arroganza mafiose.
      Adesso occorre aprire una fase nuova, più operativa, capace di mettere in campo veri e propri strumenti di sostegno economico e finanziario in modo da accompagnare la riconquista di lavoro legale. Questa fase chiama in causa le istituzioni, in primo luogo il Governo e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Le disposizioni contenute nella proposta di legge vanno in questa direzione. In primis la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, determinando di fatto un accesso universale agli ammortizzatori sociali a prescindere dalla tipologia e dalla dimensione dell'attività produttiva coinvolta dal provvedimento di sequestro; in secondo luogo favorire l'emersione alla legalità dell'azienda fin dalla fase giudiziaria, con l'obiettivo di salvaguardare i rapporti di lavoro in essere e l'attività produttiva. Infine sostenere il percorso di ristrutturazione e di riconversione di queste aziende con l'obiettivo di rilanciarle definitivamente nella fase di confisca definitiva, attraverso un complesso di interventi mirati a risolvere gradualmente i tanti gravami che pesano sulle aziende fin dal momento del sequestro, a cominciare dalla possibilità di una continuità nell'accesso al credito bancario.
      Allo stato attuale a fallire è più del 90 per cento delle attività produttive oggetto di un provvedimento di sequestro prima e di confisca poi. Bisogna necessariamente invertire questa tendenza. Le aziende confiscate definitivamente sono più di 1.700 e a queste vanno aggiunte tutte quelle sequestrate ma non confiscate, che secondo alcuni rilievi sarebbero circa dieci volte quelle sequestrate. In sostanza siamo di fronte a un fenomeno che dal 1982 in poi, dall'introduzione della legge Rognoni-La Torre, ha riguardato decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici in tutto il territorio nazionale. Questo fenomeno riguarda ormai tutti i settori produttivi e tutte le aree geografiche del nostro Paese. Ogni attività economica, in un contesto di deregolamentazione e di globalizzazione dei mercati, è diventata terreno fertile per riciclare i proventi delle attività illecite innestando nell'economia legale ingenti quantità di denaro a scapito dell'imprenditoria onesta, della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici e, più in generale, del tessuto economico e sociale del nostro Paese.
      L'ambizione della proposta di legge è sfidare le mafie proprio su questo terreno: proponendo un coinvolgimento dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, strumenti di rilancio delle imprese sequestrate e confiscate, reinvestendo parte delle liquidità sequestrate e confiscate per garantire la riconversione industriale dei siti coinvolti in un fondo ad hoc che possa garantire le linee di credito concesse dalle banche fino al giorno prima del provvedimento di prevenzione, sistematicamente interrotte con l'avvento della gestione da parte dell'amministratore per conto dell'autorità giudiziaria. Proponendo, inoltre, un fondo di rotazione che possa supportare un percorso di emersione alla legalità di queste aziende e che possa favorire la creazione di nuova e buona occupazione, con uno sguardo rivolto principalmente alle nuove generazioni. Proponiamo, inoltre, di premiare davvero chi si impegna per la costruzione di circuiti di impresa virtuosi e rispettosi della legalità, immaginando strumenti di premialità fiscale per chi investe in queste aziende. Per fare tutto ciò proponiamo, inoltre, di modificare le storture normative che negli ultimi anni hanno reso questo percorso di riscatto più difficile. Non è un caso che l'ampio schieramento di organizzazioni della società civile e del sindacato, promotrici della proposta di legge, sia lo stesso che in passato definì l'approvazione del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, un'occasione mancata. Siamo convinti che serva un vero codice delle leggi antimafia che possa rafforzare l'attuale legislazione e che colpisca la dimensione finanziaria ed economica delle mafie.
      Con queste disposizioni, quindi, abbiamo deciso di non sottrarci alla nostra quota parte di responsabilità nel proporre soluzioni operative su un tema – quello del contrasto alle mafie – che può vivere solo di sinergia tra le istituzioni preposte e gli attori economici e sociali. Il nostro è un impegno dovuto alla memoria dell'interminabile lista di vittime innocenti della criminalità, che hanno dato la loro vita per le nostre democrazia e libertà. Tenerne vivo il ricordo significa prima di tutto impegnarsi quotidianamente per sconfiggere le mafie come precondizione per lo sviluppo economico e il benessere collettivo, contrapponendo al malaffare il lavoro come presupposto di libertà individuale e collettiva, come previsto dall'articolo 1 della Carta costituzionale.
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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
(Trasparenza delle informazioni e Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate).

      1. Nel caso in cui il sequestro, disposto ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», la prefettura - ufficio territoriale del Governo (UTG) e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale. L'Agenzia, anche attraverso un suo delegato individuato presso la prefettura-UTG competente, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 110, comma 2, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e successive modificazioni, coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione delle aziende sequestrate con l'obiettivo di salvaguardarne i livelli occupazionali e la continuità dell'attività produttiva.
      2. Presso l'Agenzia è istituita la Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate definitivamente, di seguito denominata «Banca dati», suddivisa in due sezioni, con l'obiettivo di rafforzarne la posizione di mercato e la continuità produttiva. La Banca dati, da aggiornare in tempo reale,

deve essere pubblica, accessibile e contenere i principali dati identificativi dell'azienda. Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a inviare la lista aggiornata dei dati della Banca dati agli uffici competenti appositamente istituiti presso le prefetture-UTG.
      3. L'autorità giudiziaria, con decreto motivato, può limitare i dati della Banca dati da rendere pubblici fino alla fissazione dell'udienza per la confisca prevista dall'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero al termine dell'udienza preliminare.
Art. 2.
(Istituzione dell'Ufficio attività produttive e sindacali presso l'Agenzia).

      1. Presso l'Agenzia è istituito l'Ufficio attività produttive e sindacali, di seguito denominato «Ufficio». L'Ufficio ha il compito di:

          a) aggiornare la Banca dati;

          b) monitorare la corretta applicazione delle misure previste dalla legge sulla gestione delle aziende sequestrate e confiscate;

          c) analizzare le situazioni di maggiore criticità e suggerire all'autorità giudiziaria possibili soluzioni;

          d) rispondere, entro trenta giorni lavorativi, alle richieste delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale di incontri specifici sulle azioni intraprese o da intraprendere in merito alle aziende sequestrate e confiscate;

          e) promuovere attività di formazione specifica per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate;

          f) promuovere specifiche convenzioni con la pubblica amministrazione e con le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria per rafforzare la

posizione di mercato delle aziende sequestrate e confiscate;

          g) proporre al consiglio direttivo dell'Agenzia linee guida annuali sulla gestione e sulla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate;

          h) esprimere un parere scritto e motivato, obbligatorio ma non vincolante, quando all'ordine del giorno del consiglio direttivo dell'Agenzia è prevista la necessità di assumere decisioni sulla gestione o sulla destinazione di un'azienda sequestrata e confiscata.

      2. L'Ufficio è composto almeno da:

          a) un responsabile dell'Ufficio individuato dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 110 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

          b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          c) un rappresentante del Ministero dell'economia e della finanze;

          d) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          e) un rappresentante di Unioncamere.

      3. Le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria e le organizzazioni maggiormente impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati sono chiamate, attraverso la convocazione di specifiche sessioni, a contribuire al lavoro di individuazione delle criticità, di elaborazione delle linee generali dei piani di utilizzo delle aziende e dei beni confiscati, nonché all'aggiornamento delle linee guida predisposte dal consiglio direttivo dell'Agenzia e dall'Ufficio sulla gestione e sulla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate.

Art. 3.
(Istituzione presso le prefetture UTG dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).

      1. Presso le prefetture-UTG sono istituiti tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, di seguito denominati «tavoli permanenti». I tavoli permanenti hanno il compito di:

          a) attivare un coordinamento tra le istituzioni, le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria per consentire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

          b) raccogliere le informazioni sulle azioni intraprese dall'autorità giudiziaria e trasmetterle a tutte le componenti del tavolo;

          c) fungere da supporto all'Agenzia per la gestione delle aziende sequestrate e confiscate e per la loro destinazione;

          d) favorire il coinvolgimento degli operatori economici del territorio con l'obiettivo di attivare meccanismi virtuosi di impresa e scongiurare l'isolamento nel posizionamento di mercato delle aziende sequestrate e confiscate;

          e) contattare periodicamente gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate fin dalla prima relazione che l'amministratore è tenuto a trasmettere al giudice delegato;

          f) raccogliere suggerimenti, proposte e critiche dalle parti interessate e trasmetterli all'Ufficio;

          g) convocare le parti su singole vertenze in apposite riunioni, qualora sia richiesto da almeno una delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, con l'obiettivo di favorirne il confronto, garantendo il rispetto degli interessi reciproci, con particolare

attenzione al futuro dei lavoratori coinvolti:

          h) esprimere un parere obbligatorio non vincolante sugli interventi proposti dall'amministratore giudiziario e sulle decisioni del consiglio direttivo dell'Agenzia di relativa pertinenza territoriale.

      2. Il tavolo permanente è coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato almeno una volta al mese. Il tavolo permanente è composto da:

          a) un rappresentante dell'Agenzia individuato dal Direttore nel rispetto della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

          c) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria maggiormente coinvolte dal fenomeno;

          d) un rappresentante dei centri provinciali per l'impiego previsti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

          e) un rappresentante delle direzioni territoriali o provinciali del lavoro. Il prefetto, per favorire il lavoro del tavolo, può altresì invitare i rappresentanti degli enti locali, delle agenzie e dei consorzi territoriali rappresentanti del mondo dell'associazionismo.

      3. Per la gestione e per la destinazione dei beni mobili e immobili si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 4.
(Misure in favore dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate)

      1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di

accesso a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali prevista dalla legislazione vigente per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, senza limiti di spesa, di tipologia e di dimensione dell'unità produttiva, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1. A tale fine l'amministratore dei beni nominato dall'autorità giudiziaria esercita le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
      2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria dispone la cessazione anche temporanea dell'attività aziendale, essa ha l'obbligo di richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e agli accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali.
      3. Il prefetto, anche attraverso il supporto degli istituti previsti dall'articolo 3, attiva il confronto sindacale.
      4. Nelle diverse fasi del procedimento giudiziario e amministrativo relativo alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, nei momenti di sospensione dell'unità produttiva, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia hanno l'obbligo di disporre l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e agli accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali per evidenti ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.
      5. Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si applica un'aliquota contributiva e assistenziale pari al 10 per cento. I centri provinciali per l'impiego sono tenuti a istituire specifiche liste a tale scopo.
Art. 5.
(Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate).

      1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, della presente legge si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.
      2. Chiunque usufruisce di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, della presente legge, può usufruire di uno sconto sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 5 per cento rispetto all'aliquota prevista, previa consultazione del Comitato IVA di cui all'articolo 398 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. La disposizione si applica fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emanato dal consiglio direttivo dell'Agenzia.
      3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con aziende sequestrate o confiscate e con le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate, per la fornitura di beni e di servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per i lavoratori delle aziende confiscate, con priorità nelle ipotesi in cui i lavoratori abbiano provveduto a rilevare tali aziende mediante la costituzione di cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.
      4. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, le imprese private, le imprese sociali, le cooperative sociali e gli organismi senza fini di lucro possono inserire nei contratti di appalto e di affidamento di lavori e di servizi clausole sociali contenenti meccanismi premianti le

aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate.
Art. 6.
(Istituzione del Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo ha come principali obiettivi:

          a) la continuità del credito bancario;

          b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione della strumentazione aziendale;

          c) la tutela dei livelli occupazionali;

          d) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare;

          e) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

      2. Il Fondo è diviso in due sezioni:

          a) sezione di garanzia per il credito bancario delle aziende sequestrate e confiscate;

          b) sezione per il sostegno agli investimenti, per l'emersione alla legalità e per il rilancio e la ristrutturazione aziendali.

      3. Le modalità di accesso al Fondo e di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico, in sede di valutazione delle richieste di accesso al Fondo, si avvale della collaborazione dell'Ufficio.
      4. Le due sezioni previste dal comma 2, lettere a) e b), sono coperte, rispettivamente, per la lettera a) dalla Cassa depositi e prestiti Spa e per la lettera b) da una quota delle risorse intestate al Fondo

unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato.
      5. I finanziamenti previsti dalla lettera b) del comma 2 devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato e in tempi tali da garantire l'ammortamento dell'investimento fatto, secondo le condizioni definite dal decreto di cui al comma 3.
Art. 7.
(Emersione del lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate).

      1. L'amministratore giudiziario delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, verifica la congruità dei contratti di lavoro in essere in relazione alla produttività o al volume economico dell'attività economica dell'azienda ai fini dell'emersione di forme di lavoro irregolare e predispone l'applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di settore.
      2. Nel caso l'amministratore giudiziario accerti la presenza di manodopera irregolare, anche su iniziativa stessa dei lavoratori coinvolti, dispone l'immediata regolarizzazione degli stessi.
      3. Il percorso di emersione, compreso il saldo dei mancati contributi previdenziali e assistenziali versati, può essere favorito dal ricorso al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      4. L'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è incentivata con un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi degli oneri sociali. La disposizione è valida per trentasei mesi dalla data di assunzione. Il credito d'imposta può essere riscosso solo se alla fine dei trentasei mesi il lavoratore è ancora in pianta organica. Se dopo settantadue mesi dalla data di assunzione il rapporto di lavoro risulta

decaduto il credito d'imposta deve essere restituito.
      5. L'assunzione a tempo parziale dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare, accertata dal giudice delegato la buona fede dei lavoratori coinvolti, è incentivata con un credito d'imposta calcolato in modo proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria.
      6. La dotazione necessaria a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è incentivata con un credito d'imposta pari al 50 per cento degli oneri sostenuti dall'azienda. A tale fine l'autorità giudiziaria, o un suo delegato, e l'Agenzia, o un suo delegato, si possono avvalere della consulenza dei tavoli permanenti e della direzione territoriale o provinciale del lavoro.
Art. 8.
(Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e saldo dei creditori).

      1. L'articolo 57, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «2. Il giudice delegato, dopo l'emissione del decreto di confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati a cura dell'amministratore giudiziario».

      2. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità dell'attività produttiva, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, della presente legge, le disposizioni in materia di procedura di concordato previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Destinazione a fini sociali delle aziende confiscate).

      1. Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende confiscate possono avvalersi, con diritto di prelazione, degli incentivi economici previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.
      2. Le cooperative costituite ai sensi del comma 1, nella fase di avvio dell'attività produttiva successiva alla rilevazione e per un periodo non superiore a cinque anni, possono impiegare personale con qualifica dirigenziale il cui rapporto di lavoro è cessato. In tale caso per il personale con qualifica dirigenziale possono essere utilizzati gli incentivi di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, con diritto di prelazione rispetto al reimpiego dei dirigenti presso aziende non confiscate.
      3. Le agevolazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 si estendono alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.

Art. 10.
(Formazione dei lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate).

      1. L'Agenzia, l'autorità giudiziaria e le istituzioni, nazionali e territoriali, coinvolte nella gestione, amministrazione e destinazione di aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con l'obiettivo di organizzare programmi formativi rivolti ai lavoratori. Per avvalersi dei suddetti programmi le aziende o le cooperative devono adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia di iscrizione ai fondi interprofessionali per la formazione continua.