• C. 1027 EPUB Proposta di legge presentata il 22 maggio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1027 Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti alla rieleggibilità alle cariche di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e di presidente della provincia


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1027


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RIGONI
Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti alla rieleggibilità alle cariche di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e di presidente della provincia
Presentata il 22 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Le disposizioni di cui all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ex articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trovavano la loro ratio in una esigenza di cautela conseguente alla previsione della elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, finalizzata ad evitare il costituirsi nelle amministrazioni locali di posizioni di potere personale.
      Alla luce dell'esperienza maturata negli anni di vigenza della suddetta norma, si deve rilevare che due mandati si sono rivelati insufficienti per realizzare il programma amministrativo e che la limitata durata temporale rischia di vanificare e disperdere l'esperienza maturata con l'impegno di guida delle amministrazioni locali.
      Con la presente proposta di legge, si propone di ampliare a tre i mandati consecutivi, al fine di assicurare continuità e stabilità all'azione amministrativa, per facilitare l'attuazione concreta dei notevoli compiti che oggi sono attribuiti agli enti locali.
      Inoltre, si propone di non applicare alcun limite di mandato per i sindaci nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Tale soglia costituisce nell'ordinamento un discrimine relativamente al sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali; per questi comuni medio-piccoli, il divieto di rieleggibilità crea maggiori problemi, attesa la difficoltà di reperire personale politico competente ad affrontare le responsabilità connesse alla carica e dove è ancora più forte il rischio di disperdere un patrimonio di capacità e di esperienza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».