• C. 1029 EPUB Proposta di legge presentata il 22 maggio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1029 Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella rispettiva giunta


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1029


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RIGONI
Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella rispettiva giunta
Presentata il 22 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha riunito e coordinato la normativa relativa ai comuni e alle province, dettando i princìpi e le disposizioni in materia del loro ordinamento.
      In particolare, l'articolo 64 del citato testo unico ha recepito il disposto dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, con cui, in ossequio al principio di separazione tra le funzioni del consiglio, organo di indirizzo politico e amministrativo, e della giunta, organo di gestione, era stata prevista l'incompatibilità tra la carica di consigliere e assessore nei comuni con oltre 15.000 abitanti e nelle province.
La ratio di tale norma merita ancora oggi di essere salvaguardata, ma riteniamo, alla luce anche delle esperienze vissute nel corso della sua applicazione, che debba essere modificato il meccanismo previsto per garantire il suddetto principio di separazione.
      Infatti, nel sistema vigente, il consigliere eletto che viene nominato assessore cessa dalla carica di consigliere.
      Il rapporto che lega sindaco e assessori è certo di natura fiduciaria: gli assessori, infatti, non sono più votati dall'assise consiliare, bensì nominati dal sindaco, che può anche revocarli: una revoca ad nutum che la legge richiede solo sia motivatamente comunicata al consiglio (articolo 46, comma 4, del testo unico).
      Nel caso venga revocato un assessore che al momento della nomina era cessato dalla carica di consigliere, questi si ritroverebbe escluso dalla vita politico-amministrativa della sua città o provincia.
      È del tutto evidente che tale sistema appare sproporzionato rispetto alle finalità che la legge intende affermare e salvaguardare.
      A ben vedere, infatti, il consigliere eletto gode di uno status che gli deriva proprio dall'investitura popolare, alla quale è costretto a rinunciare qualora decida di accettare la nomina ad assessore. Con la enorme ed aberrante conseguenza che, come detto, una volta revocato, la sua esclusione dalle istituzioni vanificherebbe il mandato elettivo che aveva ricevuto.
      Al contempo, occorre anche sottolineare che la possibilità della revoca, con le drastiche conseguenze che da questa nel sistema vigente derivano, può anche costituire un condizionamento comportamentale, limitando di fatto l'autonomia delle scelte politico-amministrative dell'assessore.
      Con la presente proposta di legge, nell'affermare il principio di separazione delle funzioni, ritenuto ancora di per sé giusto, si vuole prevedere un meccanismo operativo diverso.
      Nel caso in cui un consigliere sia nominato assessore, anziché cessare dalla carica di consigliere, viene sospeso ex lege, prevedendo che il primo dei non eletti nella medesima lista sia chiamato a far parte del consiglio con le funzioni di supplente, per tutta la durata dell'incarico assessorile.
      Ciò garantisce al consigliere sospeso di mantenere il diritto di rientrare in consiglio nel caso in cui venga revocato dal sindaco o si dimetta dalla carica di assessore, nel rispetto anche della volontà popolare e del mandato elettivo affidatogli, consentendogli certamente di svolgere ogni funzione con maggiore libertà e autonomia di giudizio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
      «2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ad assessore, per tutto il periodo di durata della stessa. Il consiglio viene convocato entro quindici giorni dall'atto di accettazione della nomina per procedere alla sua temporanea sostituzione e affidare la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della medesima lista primo dei non eletti. Il consigliere supplente ha tutti i diritti e i doveri dei consiglieri secondo la normativa vigente. La supplenza ha termine con la cessazione della carica sia per dimissioni volontarie sia per revoca da parte del sindaco».

      2. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai consiglieri provinciali o comunali già nominati assessori e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.